IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di prorogare,  ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, N. 45, la Determinazione Dirigenziale n. DF3/13 del 17.02.2003, avente per oggetto: “Autodemolizione Antonini E. & Olivieri D. s.n.c. – Via Leonardo da Vinci, 57 – 64016 Sant’Egidio alla Vibrata (TE) – Rinnovo dell’autorizzazione regionale n. 2922 del 19.11.1997 per effettuare lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e per la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi simili fuori uso e loro parti”, equivalente alla fase R13 dell’Allegato C  e alla fase D15 dell’Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06, ubicato nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata , al foglio di mappa catastale  n. 17 particella 1883, per una area totale di circa 3375 mq. e una potenzialità annua di  500 veicoli all’anno, fatta salva la valutazione e approvazione da parte del Gruppo di Lavoro, del Piano di Adeguamento presentato, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;

2)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006 e della L.R. 45/07, recando quanto precisato in premessa, la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalle Legge sopraccitate;

3)   di confermare quanto altro contenuto nella autorizzazione regionale n. DF3/13/03;

4)   di stabilire  che  i rifiuti che possono essere trattati  nell’ all’impianto di trattamento  dei veicoli fuori uso sono i seguenti:

 

5)   di stabilire che i rifiuti prodotti dalla messa in sicurezza, dallo smantellamento e trattamento dei veicoli, nonché dalla manutenzione degli stessi, che potranno quindi essere gestiti solo in uscita dall’impianto, sono i seguenti:

6)   di prescrivere il rispetto di quanto riportato  nella nota  dall’A.R.T.A.- Dipartimento Prov.le di Teramo prot. n.. 9286 del 05.102007, citata in premessa, e nello specifico:

      “…….omississ….Per una maggiore tutela delle matrici ambientali, si ritiene opportuno completare l’impermeabilizzazione del percorso carrabili, adiacente agli uffici e alle aree di stoccaggio delle parti di ricambio, con un manto in calcestruzzo armato, da realizzarsi contemporaneamente ai lavori di adeguamento che avranno luogo a partire dal 15.10.07.

      A lavori ultimati la Ditta dovrà trasmettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

      Successivamente , lo Scrivente Dipartimento, si riserva di verificare, con un ulteriore sopralluogo, la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato e ai contenuti del Piano di Adeguamento in corso di approvazione…omississ… “;

7)   di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c.   l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

8)   di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

9)   di confermare, integralmente, i contenuti dei provvedimenti in oggetto indicati;

10) di prescrivere che nell’impianto  oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11) di obbligare la ditta Autodemolizioni Antonini E. & Olivieri D. s..n.c.., beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere ad adeguare le garanzie finanziarie, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. N. 790/07 della Regione Abruzzo;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs.  03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;

13) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

14) di richiamare la Ditta Autodemolizioni Antonini E. e Olivieri D. s.n.c. autorizzata, al rispetto degli obblighi  previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico)  del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. N. 1399 del 29.11.2006;

15) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Teramo, all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. –  Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Teramo;

16) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato,  ai sensi di Legge, alla  Ditta Autodemolizioni Antonini E. e Olivieri D. s.n.c. – Via L. da Vinci, 57 – 64016 S. Egidio  alla Vibrata (TE);

17) di disporre  la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini