IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1)   di prorogare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Determinazione n. 17 del 18.02.03,     a favore del  Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro (A.S.I. SANGRO), Via San Nicola 46 Casoli (CH), per il trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, identificate  ai sensi dell’Allegato “D” della parte IV del D.lgs. n. 152/06, come operazione di smaltimento di tipo  “ D8”  presso l’impianto ubicato nel Comune di Paglieta,  individuato alla particella n. 73 foglio di mappa n. 15.  e per una potenzialità massima di  trattamento diurna di 100 mc/g, ferma restando la  capacità massima annua di trattamento paria 30.000 mc/a , e una capacità di stoccaggio giornaliero pari a 250 mc/g;

2)   di stabilire che la proroga di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci dalla data di adozione del provvedimento stesso ed è rinnovabile nelle forme e le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/00 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 03.04.2006;

3)   di stabilire che, in considerazione dell’assoggettamento dell’impianto in oggetto alla normativa di cui al D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento  sarà riformulati nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in corso d’istruttoria;

4)   di stabilire che nell’impianto possono essere trattati i rifiuti liquidi non pericolosi riportati nella seguente tabella;

 

5)   di stabilire che la proroga di cui al precedente punto 1) è subordinata al rispetto delle prescrizioni riportate nel parere dell’ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti, prot. n° 6672 del 04.10.2007, e nello specifico:

-    i rifiuti liquidi, costituiti da acque di vegetazione, devono essere stoccati nelle apposite vasche già autorizzate, identificate con il n. 9 della piantina planimetrica sopra menzionata in attesa di essere trattate presso il proprio impianto di depurazione.

-    i suddetti rifiuti liquidi potranno essere stoccati nelle apposite vasche per un periodo non superiore ad un anno e trattate entro lo stesso arco dell’anno;

-    il suddetto Consorzio non deve apportare alcune modifica all’impianto, ai fini della gestione dei rifiuti liquidi e nessuna variazione alla potenzialità dichiarata (30000 mc/anno) dei rifuti da trattare;

-    vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzatori relativi alle acque di vegetazione precedentemente rilasciate a favore del Consorzio in oggetto;

-    per tutti i codici trattati, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il Consorzio deve inviare una comunicazione semestrale, contenente il nominativo del produttore, trasportatore, utilizzatore, nonché i quantitativi e le analisi effettuati ai fini del conferimento.

La comunicazione di cui al punto precedente, sottoforma di elenco riepilogativo, deve essere inviata all’A.R.T.A. Abruzzo, in triplice copia di cui una alla Sede Centrale di Viale Marconi n. 178 Pescara, le altre due copie al Dipartimento Prov.le A.R.T.A. di Chieti di Via Speziali n. 52 ed alla Provincia di Chieti Ufficio Ecologico, Piazza Venturi n. 3.

6)   di prescrivere che nell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti, così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di prescrivere che il Consorzio in oggetto inoltri entro trenata giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione di dettaglio in ordine ai quantitativi trattati, relativi ad ogni singolo codice CER  gestibile nell’impianto, in merito al cui contenuto si fa riserva delle opportune valutazioni con separato e successivo procedimento;

8)   di obbligare il  Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro.,  beneficiario della presente autorizzazione, ad adeguarsi, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alle Direttive di cui la D.G.R. 1227 del 29.11.2007;

9)   di obbligare  il Consorzio , beneficiario della presente autorizzazione al possesso di idonea “garanzia finanziaria”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 790 della Regione Abruzzo, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento

10) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

11) di richiamare il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro autorizzato, in particolare, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei Rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) ed alla trasmissione, ai sensi della D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti ed all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla regione da quelli fuori regione;

12) di stabilire che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta, in relazione alla gravità dell’infrazione riscontrata, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. n. 152/06, nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

13) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Casoli (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA - Direzione Regionale di Pescara, all’ARTA - Dipartimento Provinciale di Chieti;

14) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n. 152/06, copia del presente  provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

15) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Sangro , sede legale Via San Nicola, n. 46 - Casoli (CH); 

16) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini