IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di volturare la titolarità autorizzazione regionale N.DN3/1004 del 19.06.2006 avente per oggetto: “ Proroga della Ordinanza n. 059 del 18.06.01 inerente: “Rinnovo autorizzazione n. 3656 del 28.05.92 per l’esercizio delle attività di autodemolizione” ed integrazione codici CER 16 08 01, 16 02 16, 16 02 14;

2)   di confermare integralmente il contenuto del provvedimento in oggetto indicato, precisando che le attività di cui all’autorizzazione sono riferite alle operazioni equivalenti alla fase D15 dell’Allegato B e alla fase R13 dell’Allegato C del D.Lgs 152/06 - Parte IV;

3)   di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione,

4)   di confermare,  integralmente, quanto altro contenuto nella autorizzazione regionale n. DN3/1004 del 19.06.2006;

5)   di obbligare la ditta CAPUZZI CARLO SAS, beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a volturare le garanzie finanziarie già prodotte dalla Ditta CAPUZZI CARLO, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. N. 790/07 della regione Abruzzo, entro il termine di trenta giorni, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

6)   di dare atto  che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs.  03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;

7)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti i pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

8)   di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A  Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara), al Comune di Guardiagrele (CH), all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila e al PRA di Chieti;

9)   di redigere, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta CAPUZZI CARLO SAS di Capuzzi Carlo & C.- Via Melone 103 – 66016 Guardiagrele (CH);

10) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale   della   Regione   Abruzzo (B.U.R.A.).

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente  Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini