BANDO
LA FIRA SPA
Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione Europea, del 24/7/2007 (di seguito “Regolamento”), relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell’art. 87, paragrafo I, del Trattato CE, e quindi non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, del Trattato stesso;
Visto il Decreto Legislativo 26/05/2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’Art. 1, comma 2, della legge 7/3/2003, n. 38, che all’art. 6, sostituisce l’art. 2 del Decreto Legislativo 18/5/2001, n. 226, e definisce la figura dell’imprenditore ittico;
Visto l’art. 1, comma 1223 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e del D.P.C.M. 23/5/2007 (G.U.R.I. del 12/7/2006, n. 160) relativo agli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
Vista la Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 1266 del 10/12/2007, pubblicata sul BURA n. 9 Speciale (Agricoltura) del 25/01/2008 recante: Concessione di contributi in regime de minimis a favore degli Imprenditori Ittici abruzzesi che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi. L.R. 22/2004 “Fondo unico per le politiche della pesca”, approvazione delle modalità di utilizzo della somma di euro 310.000,00 e del disciplinare di concessione per l’affidamento alla FI.R.A. S.p.a. della gestione dell’intervento;
Dato atto che in data 16 gennaio 2008 il Presidente della FI.R.A. S.p.a., Dott. Mario Santucci, ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare di concessione conforme all’allegato b della predetta Delibera di Giunta Regionale n. 1266/2007;
Vista la Decisione n. C(2005)3378 del 30/08/2005 relativa all’approvazione da parte della Commissione Europea dell’Aiuto di Stato n. 278/2004 – Italia (Abruzzo);
Vista la nota PEMACQIV n. 2931 del 01/02/2008 del Direttore Generale della Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura (di seguito “DG-Pesca”), Dott. Francesco Saverio Abate, con la quale, tra l’altro, è stato comunicato il nulla osta in relazione all’attuazione dell’intervento di cui alla DGR 1266/2007;
Vista la nota PEMACQIV n. 34449 del 19/12/2007 della DG-Pesca, relativa alle modalità di applicazione del Regolamento con particolare riguardo al concetto di “beneficiario” ed alla istituzione, ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 4 del Regolamento del registro informatico centralizzato relativo agli aiuti de minimis per il settore della pesca.
Considerato che, l’articolo 4 del Regolamento impone agli Stati membri l’obbligo di comunicazione al beneficiario della natura dell’aiuto e la verifica che i singoli aiuti de minimis non eccedano, nel triennio, i 30 mila euro per beneficiario e complessivamente, per lo Stato Italia, i 94,325 milioni di euro;
Considerato che, per beneficiario, ai sensi del Regolamento di cui trattasi, si deve intendere la singola unità produttiva dell’Impresa di pesca (unità da pesca) e non l’Impresa nel suo complesso;
Approva il presente Bando pubblico:
Articolo 1
(ambito di applicazione e soggetti beneficiari)
I soggetti beneficiari dell’aiuto de minimis sono le Imprese di pesca abilitate al prelievo dei molluschi bivalvi in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 1) e 2) da erogare in regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24/07/2007, per l’attuazione degli interventi di cui al successivo articolo 2, di seguito, per brevità, denominati anche “aiuti ai vongolari ”.
Hanno diritto ai benefici le Imprese di Pesca abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi nelle acque marittime dei Compartimenti Marittimi Abruzzesi, che ottemperano agli obblighi indicati al successivo punto 3), e che sono in possesso di tutti i requisiti di cui al seguente punto 1), o di quelli del punto 2):
1) essere state danneggiate dalla moria di vongole e dal conseguente fermo pesca insorti tra il mese di settembre 2003 e maggio 2004 e non aver beneficiato degli “aiuti alle Imprese di pesca” in conformità all’articolo 212 della Legge Regionale 26/4/2004 n. 15 di cui all’Aiuto di Stato n. 278/2004 – Italia (Abruzzo) approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2005)3378 del 30/08/2005; tali imprese debbono inoltre dimostrare di aver osservato il fermo pesca disposto con Ordinanza della ex Capitaneria di Porto di Pescara n. 77 del 13/10/2003 e di aver tenuto l’unità iscritta nei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dagli Uffici Marittimi Abruzzesi (R.N.M. & G) in armamento per almeno un periodo tra il 1/01/2003 ed il 13/10/2003;
2) essere state armatrici di unità da pesca iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dagli Uffici Marittimi (R.N.M. & G) ricadenti nell’ambito dei Compartimenti Marittimi di Pescara e Ortona le quali unità risultano armate, nell’anno 2007, per un periodo di almeno 60 giorni;
3) ottemperare a quanto previsto dall’art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 26/5/2004, n. 154 e s.m.i. ed inoltre, in conformità all’art. 1, comma 1223 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e del D.P.C.M. 23/5/2007 (G.U.R.I. del 12/7/2006, n. 160) non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare.
Articolo 2
(determinazione del contributo)
a) Le imprese in possesso dei requisiti di cui al punto 1) del precedente articolo 1 (ambito di applicazione e soggetti beneficiari), beneficiano di un contributo finanziario massimo, a fondo perduto, per unità da pesca, di euro 3.100,00 (euro tremilacento/00). Il contributo è commisurato ai giorni in cui l’Impresa di pesca risulta armatrice dell’unità da pesca, dimostrabile dall’estratto dell’Ufficio Marittimo di iscrizione in relazione al periodo dal 13/10/2003 al 3/05/2004.
b) Le imprese in possesso dei requisiti di cui al punto 2) del precedente articolo 1 (ambito di applicazione e soggetti beneficiari), beneficiano di un contributo finanziario massimo, a fondo perduto, per natante, pari al riparto tra le medesime imprese, ed in parti uguali, della dotazione complessiva delle risorse stanziate di euro 310.000,00 al netto delle erogazioni operate in favore delle Imprese di cui alla precedente lettera a) e del compenso per la FI.R.A. S.p.a. pari al 2 percento delle risorse erogate. Il contributo è commisurato ai giorni in cui l’Impresa di pesca risulta armatrice dell’Unità da pesca, dimostrabile dall’estratto dell’Ufficio Marittimo di iscrizione in relazione al periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2007.
I contributi finanziari di cui alle precedenti lettere a) e b) sono cumulabili, fermo restando i massimali stabiliti dal Regolamento CE n. 875/2007.
Articolo 3
(termini e modalità di presentazione delle istanze)
Le istanze redatte in conformità all’allegato A (fax simile di domanda) e, corredate della relativa documentazione richiesta, devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Fi.r.a. S.p.a. - Via Parini, 21 - 65122 Pescara entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla Pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Nel caso in cui una Impresa di pesca richieda aiuti per più di una unità da pesca, dovrà produrre, per ciascuna unità, una specifica istanza conforme al predetto allegato A.
Nel caso in cui per la medesima unità da pesca vi sia più di una Impresa avente diritto, in relazione ai periodi in cui l’Impresa risulta armatrice dell’unità da pesca (a seconda degli aiuti richiesti: dal 13/10/2003 al 3/05/2004 oppure dal 1/1/2007 al 31/12/2007) desumibili dagli Estratti degli Uffici Marittimi di iscrizione (R.N.M.&G.) ciascuna Impresa di pesca, per la propria quota parte, dovrà produrre specifica istanza conforme al predetto allegato A.
Le istanze dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante dell’Impresa richiedente; in caso di Società di Fatto, l’istanza dovrà essere sottoscritta contestualmente da tutti i componenti la società.
Le istanze dovranno essere inviate in busta chiusa recante oltre all’indirizzo del mittente e del destinatario la seguente dicitura: “AIUTO DE MINIMIS VONGOLARI 2008”.
Le domande
inviate prima della data di pubblicazione ovvero dopo la data ultima sono
considerate non ricevibili e pertanto saranno escluse; a tal fine fa fede il
timbro postale di spedizione.
Articolo 4
(fasi del procedimento)
La Fi.r.a. S.p.a. procede, anche con l’eventuale ausilio di un esperto del settore pesca, alla istruttoria delle istanze trasmesse entro i termini di cui al precedente articolo 3, finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, al riscontro del possesso dei requisiti previsti e determina i contributi a favore dei beneficiari attraverso la predisposizione e la formalizzazione di appositi elenchi contenenti distintamente gli ammessi ai benefici e gli esclusi.
La Fi.r.a. S.p.a. potrà richiedere agli interessati integrazioni documentali ovvero chiarimenti che dovessero rendersi necessari in corso di istruttoria ovvero sulla base di specifiche Disposizioni Normative o Regolamentari assegnando a tal fine il termine massimo di 15 giorni.
La Fi.r.a. S.p.a. procederà, previa approvazione degli elenchi da parte del Competente Servizio Regionale, al pagamento dei relativi aiuti de minimis agli ammessi ai benefici.
Articolo 5
(pubblicizzazione)
Il Presente Bando viene pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sul sito internet della Fi.R.A. S.p.a. all’indirizzo www.fira.it, sul sito internet del Servizio Economia Ittica e Programmazione venatoria www.regione.abruzzo.it/pesca, viene trasmesso, a mezzo fax, al Co.ge.vo. “Abruzzo” e al Co.ge.vo. “Frentano” e ne viene data notizia della pubblicazione, a mezzo fax, ai Componenti titolari della Conferenza Regionale della Pesca e dell’Acquacoltura di cui alla L.R. 22/2004 ed agli Enti designanti.
Segue allegato