IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta ADRIATICA CAVE SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Veneto n. 30 – Comune di Alba Adriatica (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di travertino sita in località “Il Palazzo” del Comune di Alba Adriatica (TE) individuata in Catasto al foglio di mappa 2 particelle nn. 189-22-272-273-274-297-298-299-694-734-786-864-865-904-940-941-943-944 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data con obbligo del rinnovo quinquennale dei pareri ambientali. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 465000420 emessa in data 03.01.2008 dalla SOCIETÀ HDI ASSICURAZIONI SPA. di Roma la quale potrà essere svicolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Preso atto dell’avvenuto adeguamento degli elaborati progettuali deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-                  Contestualmente alla denuncia di inizio lavori devono essere presentate la Convenzione prescritta dal Settore Viabilità della Provincia di Teramo con nota n. 198583 del 09.08.2007, nonchè una planimetria dettagliata su base catastale contenente i termini lapidei di delimitazione con le rispettive monografie da trasmettere all’Ufficio Cave e all’Ispettorato Rip.le delle Foreste entrambi competenti sulla vigilanza;

-     Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentato un cronoprogramma dettagliato dei lavori che preveda il ripristino progressivo dell’area contenente la simulazione temporale dell’intervento;

-     L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

-     La coltivazione deve avvenire dall’alto verso il basso;

-     Il materiale terroso proveniente dal preventivo scavo dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area ed integralmente utilizzato per il ripristino finale.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 35.000 e complessivamente di mc. 350.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a)   n. 1 martellone idraulico; b) n. 1 escavatore; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta