IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   di approvare, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., il Piano di Adeguamento del Centro di raccolta veicoli fuori uso della Ditta “Di Berardino Pierino”, - C.da Galliano, 6 -65014 Loreto Aprutino (Pe)- autorizzato con Ordinanza Dirigenziale n. DF3/06/02 del 31.12.2002 di rinnovo, così come risultante dalla documentazione presentata e, specificatamente:

Piano di adeguamento

a-   Progetto di Adeguamento dell’impianto con relazione tecnica;

b-  scheda di identificazione dell’impianto con relativo allegato;

e la successiva integrazione, costituita da:

1-             Attestazione che l’area dell’impianto non ricade nelle aree individuate nell’allegato I, ai punti 1.1.1., 1.1.2. e 1.1.3;

2-             Integrazione al Progetto di Adeguamento;

2)   di prescrivere che il termine per la conclusione dei lavori previsti dal Piano di Adeguamento, da eseguirsi con le modalità previste nel progetto, non può essere superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto, riferita a quella di rilascio della presente autorizzazione;

3)   di prescrivere, inoltre, che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti), all’A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente competenti, la conclusione dei lavori, entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla conclusione degli stessi;

4)   di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D. Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.             effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i.;

b.             effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.             rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.             rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

5)   di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art. 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06, è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’All. III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c.             l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente;

6)   di stabilire, inoltre, che l’esercizio dell’attività prosegua nei limiti e prescrizioni indicate con determina dirigenziale DF3/06/02 del 31.12.2002 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle disposizioni della L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la Gestione integrata dei rifiuti” e della D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006 che ha modificato la D.G.R. n. 1089/2005, e che il Piano di Adeguamento (PdA) dell’impianto deve tener conto ed essere realizzato secondo le prescrizioni di cui ai verbali del Gruppo di Lavoro (GdL), che si intendono nel presente atto interamente riportati;

7)   di stabilire, ancora, che il presente provvedimento, integra e modifica quanto precedentemente disposto, con conseguente richiamo di tutte le condizioni e le prescrizioni già stabilite e compatibili con le modalità realizzative e gestionali oggetto della presente determinazione;

8)   di stabilire, infine, che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06;

9)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Loreto Aprutino (PE), alla Provincia di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio di L’Aquila ed al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) di Pescara;

10) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta “Di Berardino Pierino”, - C.da Galliano, 6-65014 Loreto Aprutino (Pe);

11) di disporre la pubblicazione, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini