L’AUTORITÀ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e
s.m.i.)
Visto il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:
- al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
- allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
- al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,
- al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,
- al comma 7 prevede la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
Vista la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:
- ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”,
- ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,
- ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,
- ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;
Vista la nota del 29/12/2006, acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA con prot. n. 281/ENau del 11/01/2007, con la quale la Società Wind Turbines Engineering 2 s.r.l. con sede legale a Sulmona in Corso Ovidio 238 e la Società 8.2 Energia s.r.l. con sede legale a Ferrara in viale Cavour 86, di seguito denominate “Proponente” nelle persone dei Legali Rappresentanti pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs 387/03, presentavano domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico della potenza elettrica di 28 MW da ubicarsi nel territorio del Comune di Pescina (AQ) nelle località Colle Rascito e Colle della Forchetta;
Dato atto che con la domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo datato gennaio 2005 agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA;
Preso atto del giudizio favorevole con prescrizioni n. 631 del 17/11/2005 del Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali;
Vista la nota prot. n. 4326/ENau del 20/03/2007 con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 17/04/2007;
Preso atto che in sede di conferenza dei servizi il Proponente consegnava nuova documentazione “Variante al progetto definitivo” sulla quale il Comune di Pescina esprimeva parere favorevole e comprendente i seguenti elaborati tecnici:
- Relazione tecnica descrittiva - aprile 2007;
- Tav. 1 corografia intervento scala 1:25000 - aprile 2007;
- Tav. 2 planimetria generale ubicazione, aerogeneratorei e viabilità scala 1:5000 - aprile 2007;
- Tav. 3 inquadramento generale dell’opera, opere di cantiere scala 1:2000 - aprile 2007;
- Tav. 4 inquadramento generale dell’opera, localizzazione sezioni scala 1:2000 - aprile 2007;
- Tav. 5a sezioni di plinti e piazzole, aerogeneratori 1-2-3-4-5-6 scala 1:200 - aprile 2007;
- Tav. 5b sezioni di plinti e piazzole, aerogeneratori 8-9-10-11 scala 1:200 - aprile 2007;
- Tav. 5c sezioni di plinti e piazzole, aerogeneratori 13-14-16-17 scala 1:200 - aprile 2007;
- Tav. 6a profilo delle strade di progetto scala 1:1000 - aprile 2007;
- Tav. 6b profilo delle strade di progetto scala 1:1000 - aprile 2007;
- Tav. 7 sezioni stradali scala 1:200 - aprile 2007;
- Tav. 8 planimetria generale stazione di trasformazione MT/AT (20/150 KV) scala 1:250 - aprile 2007;
- Stazione elettrica di smistamento a 150 KV di Collarmele e sottostazione di trasformazione MT/AT: Progetto definitivo, relazione tecnica - 10/04/07;
- Planimetria catastale aree di intervento - 23/01/07;
- Planimetria generale - 23/01/07;
- Schema unifilare - 23/01/07;
- Corografia - 23/01/07;
- Rilievo fotografico - 23/01/07;
- S/E Terna, edificio comandi e S.A. - 23/01/07;
- S/E Seiwind, edificio comandi e S.A. datato 23/01/07;
- Sezioni - 23/01/07;
depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA e allegati al presente provvedimento;
Visto il giudizio del Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali n. 929 del 26/07/2007 presa d’atto di variante non sostanziale;
Preso atto della documentazione integrativa “Progetto elettrico reti MT” e “Valutazione di compatibilità acustica” inviata dal proponente in data 22/10/07 ed acquisita agli atti dello Sportello Regionale per l’Energia con prot. 20984/ENau del 24/10/2007 nonché allegata al presente provvedimento:
- Tav. A relazione tecnica descrittiva – data sheet aerogeneratore – ottobre 2007;
- Tav. 1 layout impianto;
- Tav. 2a linea interrata MT, sezioni cavidotti A1-A2 - ottobre 2007;
- Tav. 2b linea interrata MT, sezioni cavidotti A3-A4 - ottobre 2007;
- Tav. 3 schema elettrico unifilare - ottobre 2007;
- Studio di impatto acustico previsionale;
- Planimetria delle curve isofoniche dello stato futuro;
Vista la nota del 20/09/2007, prot. n. 18224/ENau, con la quale si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 05/10/2007;
Preso atto che in sede della sopra citata Conferenza dei Servizi il Comune di Pescina ha ribadito il parere favorevole alla costruzione e all’esercizio dell’impianto eolico ed il Sindaco ha fatto proprie le prescrizioni della AUSL n.1 di Avezzano-Sulmona e che la stessa si è conclusa esprimendo parere favorevole all’unanimità;
Preso atto che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, i seguenti pareri definitivi delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento:
a) nulla osta ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04 della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con nota prot. n. 15013/07 del 06/08/2007;
b) parere favorevole del Parco Regionale Sirente Velino con Delibera di Consiglio Direttivo n. 50 del 29/06/2007 “Valutazione di incidenza centrale eolica di Pescina – Variante al progetto – determinazioni”;
c) parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per l’Abruzzo con nota prot. n. 012066 del 17/07/2007 alle condizioni e raccomandazioni di cui alla nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l’Abruzzo prot. n. 002193 del 03/04/2006;
d) parere favorevole con condizioni della Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 50461 del 04/10/2007;
e) parere preventivo igienico - sanitario favorevole con condizioni della AUSL n. 1 dipartimento di prevenzione con nota prot. n. 0068963/07 del 03/10/2007;
f) parere con prescrizioni della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila con note prott. n. 02668 del 18/04/2001 e n. 02288 del 30/07/2007;
g) nulla osta con prescrizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo con nota prot. n. 2631 III BT/7932 del 26/09/2007 confermato con nota prot. n. 8228/7946 III BT del 04/10/2007;
h) nulla osta alla costruzione con condizioni del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n. 004572/3°/DB del 15/05/2007;
i) nulla osta della Marina Militare – Comando in Capo del Dipartimento M.M. dell’Adriatico con nota prot. n. 14300 del 26/04/2007;
j) parere favorevole dell’Aeronautica Militare - Comando III R.A. - Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot. n. TR3-411/2739/D.20.03/2/205 del 25/06/2007;
k) parere favorevole del Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale “Abruzzo” – Ufficio Affari Generali con nota prot. n. 0004398 del 30/05/2007;
l) nulla osta condizionato del Comune di Collarmele con nota prot. 2834 del 5/10/2007;
m) parere tecnico con condizioni dell’ARTA – Dipartimento Provinciale di L’Aquila con nota prot. n. 8151/BT/05 del 11/12/2007;
n) soluzione tecnica minima generale per la connessione alla RTN della Terna SpA con nota prot. n. TE/P2007009661 del 03/08/2007;
Vista la nota prot. n. 20127AR229/mc/wte del 31/10/2007 con la quale la società Wind Turbines Engineering 2 s.r.l. comunicava il trasferimento della propria sede legale a Milano in Via Lattuada, 30;
Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa;
Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
Dato atto che ai sensi del comma 4 art 12 del D.Lgs 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n. 26 del 9/05/2007);
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art. 1
La Società Wind Turbines Engineering 2 s.r.l. con sede legale a Milano in Via Lattuada, 30 e la Società 8.2 Energia s.r.l. con sede legale a Ferrara in viale Cavour 86, di seguito denominate “Proponente” nelle persone dei Legali Rappresentanti pro tempore, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico della potenza elettrica di 28 MW da ubicarsi nel territorio del Comune di Pescina e del Comune di Collarmele (AQ);
Art. 2
L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.
Art. 3
L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate:
1. prescrizione del Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali con giudizio n. 631 del 17/11/2005: obbligo di far svolgere l’attività di monitoraggio specificata nello studio di impatto ambientale da un soggetto di fiducia della Amministrazione Regionale i cui oneri sono a carico del Proponente. Nel caso che, dalla suddetta attività di monitoraggio ex-post, dovesse emergere una documentata incidenza sugli habitat, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si riserva la possibilità di rivalutare il parere dato non escludendo anche l’ipotesi di rimozione parziale o totale del Parco Eolico;
2. prescrizione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per l’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. 012066 del 17/07/2007 alle condizioni e raccomandazioni di cui alla nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l’Abruzzo prot. n. 2193 del 03/04/2006: in fase di progetto esecutivo, ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori, devono essere considerate per l’impianto in questione le richieste formulate con nota n. 390 del 06/02/2006 dal Comune di Collarmele per regolamentare l’intero sistema eolico nel proprio territorio comunale ed in quelli limitrofi;
3. condizioni formulate dalla Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 50461 del 04/10/2007:
a) devono essere tutelate le aree di interesse naturalistico, paesaggistico, ambientale, i suoli agricoli, le eventuali terre civiche, i siti archeologici, i beni storici ed artistici, eventuali Centri Storici, ecc., interessate dalle opere in progetto;
b) devono essere previsti, nel caso in cui le opere dovessero interessare direttamente infrastrutture pubbliche esistenti, tutti i dovuti ed adeguati accorgimenti tecnici atti alla loro salvaguardia;
c) devono essere previste, nel caso in cui le opere dovessero interessare direttamente infrastrutture pubbliche esistenti e/o di progetto, adeguate protezioni alle costruende condutture , strutture e apparecchiature;
d) gli interventi previsti, in particolar modo in corrispondenza di corsi d’acqua, strade, ecc., devono assicurare la stabilità dei terreni, la sicurezza delle strutture, la regimentazione delle acque, ecc.;
4. condizioni formulate dalla Azienda Unità Sanitaria Locale N. 1- Dipartimento di Prevenzione di Avezzano con nota prot. 0068963/07 del 03/10/2007:
a) ad impianti attivi deve essere effettuata una valutazione di impatto acustico, i cui risultati devono essere prodotti al Dipartimento di Prevenzione della AUSL N° 1 Avezzano;
b) gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, corredati dalle relative certificazioni di conformità, devono essere notificati ad ISPESL (DPT: Pescara) ed AUSL – SPSAL territorialmente competente;
5. prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. 2631 III BT/7932 del 26/09/2007 confermato con nota prot. n. 8228/7946 III BT del 04/10/2007:
a) tutti i lavori devono essere eseguiti, sin dalla prime fasi, sotto il controllo di archeologi di comprovata esperienza accreditati presso la Soprintendenza. Nel caso di rinvenimento di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori devono essere sospesi nelle aree interessate, per gli accertamenti e le determinazioni di competenza della soprintendenza;
b) la Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori;
6. prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con note prott. n. 02668 del 18/04/2001 e n. 02288 del 30/07/2007:
a) i movimenti di terra devono essere limitati al minimo indispensabile
b) la larghezza delle piste (sia quella da sistemare, sia quella da realizzare ex novo) non deve superare i 3 (tre) metri
c) il materiale di risulta degli scavi deve essere convenientemente sistemato in loco
d) i mezzi meccanici necessari per la esecuzione delle opere devono essere usati con perizia ed estrema accortezza, al fine di non danneggiare le aree non direttamente interessate dai lavori e dalla opere previste;
e) non si deve transitare sui manti erbosi, con mezzi meccanici, al di fuori dei siti strettamente interessati dai lavori e dalle opere previste; tale transito, ai sensi della L.R. 45/79, non è neanche autorizzabile;
f) le aree nude e le eventuali piccole scarpate che si creeranno ai bordi della pista nuova ed in corrispondenza dei suoi tornanti, devono essere adeguatamente stabilizzate ed inerbite;
7. condizione del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n. 004570/3°/DB del 15/05/2007:
a) devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di attraversamenti con linee di telecomunicazione;
b) l’elettrodotto non potrà essere messo in esercizio senza il relativo nulla osta di competenza dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo Molise del Ministero delle Comunicazioni;
8. condizione imposta dal Comune di Collarmele con nota prot. n. 2834/ENau del 5/10/2007: obbligo di stipulare prima del formale inizio dei lavori apposita convenzione tra il Proponente, il Comune di Pescina e il Comune di Collarmele;
9. prescrizione del Parco Regionale Sirente Velino come da delibera del Consiglio Direttivo n. 50 del 29/06/2007: obbligo di recintare l’area industriale per la produzione di energia eolica e di chiudere gli accessi di servizio dell’impianto eolico;
10. prescrizione dell’Aeronautica Militare Comando III Regione aerea: obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dalla Stato Maggiore Difesa con la Direttiva allegata al foglio prot. 146/394/4422 del 09/08/2000;
11. all’interno della fascia di rispetto di max 3 metri avente come asse di simmetria l’asse della linea, lungo tutto il tracciato della linea elettrica interrata, non devono essere autorizzate opere di cui all’art. 4 del DPCM 08.07.2003;
12. nell’area prossima alla sottostazione di trasformazione 20/150 kV, in cui potrebbe essere superato l’obiettivo di qualità, non devono essere realizzate opere di cui all’art. 4 del DPCM 08.07.2003;
13. sino all’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 6 comma 1 lett. a) della L.447/95, le immissioni sonore prodotte non devono comportare in ambiente esterno il superamento dei limiti previsti dal DPCM 1.3.91 per le zone “tutto il territorio nazionale”;
14. deve essere periodicamente verificato il mantenimento dei valori di immissione, sia in tempo di riferimento diurno che notturno, entro i limiti di legge previsti per l’ambiente esterno e quello abitativo;
15. obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n. 26 del 9/05/2007) di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;
16. obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;
17. il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.
Art. 4
L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.
E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, ai Sindaci dei Comuni interessati, all’Arta Dipartimentale la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.
Inoltre il Proponente, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori deve darne comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Proponente deve inviare all’Autorità Competente e all’Arta Dipartimentale certificato di collaudo redatto dal direttore dei lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni riportate all’art. 3 del presente provvedimento avallate da ogni singola Amministrazione competente.
Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente, ai Sindaci dei Comuni interessati e all’Arta Dipartimentale.
Art. 5
Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché, qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.
Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Pescina (AQ), al Sindaco del Comune di Collarmele (AQ), al Responsabile del Procedimento e all’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.
Art. 6
Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto le società W.T.E. 2 Srl e 8.2 Energia Srl dovranno consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.
Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
Art. 7
La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il Proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.
Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.
Art. 8
a) Il presente provvedimento viene redatto in numero tre originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Wind Turbines Engineering 2 Srl con sede legale a Milano in Via Lattuada, 30 nella persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore, e uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società 8.2 Energia Srl con sede legale a Ferrara in V.le Cavour 86 nella persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore;
b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco