L’AUTORITÀ COMPETENTE
(D.G.R. 351
del 12/04/2007 e s.m.i.)

Visto il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:

-    al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,

-    allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,

-    al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,

-    al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,

-    al comma 7 prevede la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;

Visto il D.Lgs. 152/06 che al comma 14 lettera d) dell’art. 269 stabilisce che gli impianti di combustione, ubicati all’interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l’attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta dello stesso decreto e tali procedure sono state espletate, non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in  atmosfera;

Vista la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:

-    ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”,

-    ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-    ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-    ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

Vista la nota del 19/12/2007, ns. prot. n. 27304/ENau del 20/12/2007, con la quale il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani con sede legale a Fara Filiorum Petri (CH) in via Europa n. 1, di seguito denominato “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs 387/03, presentava domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas di discarica della potenza elettrica di 600 KW da ubicarsi nella discarica consortile del Comune di Fara Filiorum Petri (CH) in località Colle Vaccaro – Colle S. Donato;

Dato atto che con la domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo comprendente i seguenti elaborati tecnici:

-    Relazione tecnica – 12/12/2007;

-    quadro economico - 12/12/2007;

-    elenco prezzi - 12/12/2007;

-    computo metrico 12/12/2007;

-    relazione geologica e geotecnica – dicembre 2007;

-    Tav. 1 corografia 1:2000 - 12/12/2007;

-    Tav. 2 inquadramento generale 1:2000 - 12/12/2007;

-    Tav. 3 carta della pericolosità 1:2000 - 12/12/2007;

-    Tav. 4 vincolo idrogeologico 1:2000 - 12/12/2007;

-    Tav. 5 planimetria catastale 1:2000 - 12/12/2007;

-    Tav. 6 planimetria stato attuale discarica 1:500 - 12/04/2007;

-    Tav. 7 planimetria generale di progetto 1:500 - 12/04/2007;

-    Tav. 8 planimetria di dettaglio impianto produzione energia elettrica biogas 1:100 - 12/12/2007;

-    Tav. 9 impianto di aspirazione  biogas - 12/04/2007;

-    Tav. 10 pozzi di estrazione biogas - 12/12/2007;

-    Tav. 11 sottostazione a 5 ingressi - 12/04/2007;

-    Tav. 12 piattaforma impianto raffreddamento dal biogas - 12/12/2007;

-    Tav. 13 gruppo di produzione energia elettrica - 12/04/2007;

-    Tav. 14 torcia di combustione del biogas - 12/12/2007;

-    Tav. 15 P & I - 12/12/2007;

-    Tav. 16 schema unifilare generale - 12/12/2007;

-    Tav. 17 planimetrica generale canalizzazioni interrate, particolari cabina arrivo Enel 1:200 - 12/12/2007;

-    Tav. 18 planimetrica generale rete di terra 1:200 - 12/12/2007;

-    Tav. 19 canalizzazioni interrate e particolari cabina trasformazione - 12/12/2007;

-    Tav. 20 planimetria rete di terra, area impianto produzione di elettricità - 12/12/2007;

depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA e allegati al presente provvedimento;

Considerata la nota del Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile prot. 27796/DN5 del 28/12/2007 con la quale si chiedeva la massima priorità al rilascio, in caso di esito favorevole, della autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/03;

Vista la nota prot. n. 2008 35/ENau del 02/01/2008 con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 15/01/2008 aggiornata al 22/01/2008 con nota prot. 2008 1098/ENau del 15/01/2008 per richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali da parte dei partecipanti alla conferenza;

Preso atto che il Proponente depositava in data 21/01/2008 la documentazione sopra richiesta acquisita agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA con prot. 1635/ENau del 21/01/2008 allegata al presente provvedimento:

-    integrazione alla relazione generale prot. 041 del 18/01/2008;

-    relazione impianto elettrico – 15/01/2008;

-    relazione prevenzione incendio – 15/01/2008;

-    Tav. 8 planimetria di dettaglio impianto produzione energia elettrica biogas 1:100 – 15/01/2008;

-    Tav. 21 planimetria proposta connessione alla rete MT Enel 1:200 del 15/01/2008 sostituita dalla Tav. 21 planimetria proposta connessione alla rete MT Enel 1:250 del 22/01/2008;

Visti i seguenti pareri definitivi delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA:

-    parere espresso dalla Provincia di Chieti Settore Urbanistica sulla conformità al P.T.C.P. prot. 2281 del 10/01/2008;

-    parere favorevole del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara – Uffici di Chieti prot. n. 17/269 del 21/01/2008;

Preso atto che nell’ambito delle riunioni delle conferenze dei servizi svoltesi in data 15/01/2008 e 22/01/2008 sono stati acquisiti i seguenti pareri:

-    parere favorevole con prescrizioni del Comune di Fara Filiorum Petri come da nota del 22/01/2008;

-    parere favorevole della Provincia di Chieti Settore Ambiente;

-    parere favorevole con prescrizioni dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti;

-    parere favorevole con prescrizioni del Servizio Regionale Gestione Rifiuti;

-    parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale dei VVF;

-    parere tecnico favorevole con prescrizioni dell’Arta dipartimentale di Chieti;

-    consenso di massima alla costruzione del cavidotto interrato da parte del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise;

-    nulla osta con prescrizioni dell’Enel alla realizzazione del progetto di connessione alla RTN;

Preso atto del Quadro riassuntivo delle emissioni allegato alla nota di integrazione alla relazione generale prot. 041 del 18/01/2008;

Preso atto che la Conferenza dei Servizi del 22/01/2008 si è conclusa esprimendo parere favorevole all’unanimità condizionando l’avvio della costruzione dell’impianto all’ottenimento di tutte le autorizzazioni afferenti la discarica e la sua gestione;

Preso atto che non è necessario attivare la procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/01 vista la dichiarazione di volontà di concessione da parte del proprietario della servitù volontaria dell’area sita nel territorio del Comune di Fara Filiorum Petri nei pressi dell’esistente discarica consortile necessaria per la costruzione dell’elettrodotto interrato sottoscritta in data 22/01/2008 e avallata dal Responsabile Unico del Procedimento del Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei  rifiuti solidi urbani;

Ravvisato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 12 D.Lgs. 387/03, restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell’Interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa;

Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art 12 del D.Lgs 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n. 26 del 9/05/2007);

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

Il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani con sede legale a Fara Filiorum Petri (CH) in via Europa n. 1 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto produzione di energia elettrica da biogas di discarica della potenza elettrica di 600 KW da ubicarsi nella discarica consortile del Comune di Fara Filiorum Petri (CH) in località Colle Vaccaro – Colle S.Donato, condizionando l’avvio della costruzione dell’impianto all’ottenimento di tutte le autorizzazioni afferenti la discarica connessa e la sua gestione.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni espresse nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate:

1.   obbligo di mettere in atto tutte le azioni e precauzioni atte ad evitare i pericoli legati alla formazione di miscele esplosive del biogas - condizione del Comune di Fara Filiorum Petri acquisita in sede di conferenza dei servizi;

2.   obbligo di installare idonei mezzi di spegnimento di categoria A, B e C – condizione del Comando Provinciale VVF acquisita in sede di conferenza dei servizi;

3.   obbligo di rispettare le condizioni contrattuali per l’erogazione da parte di Enel Distribuzione del servizio di connessione alla rete elettrica di cui alla DK 5310 - condizione dell’Enel Distribuzione S.p.A. acquisita in sede di conferenza dei servizi;

4.   gli eventuali movimenti di terra devono essere limitati allo stretto necessario – condizione dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Chieti acquisita in sede di conferenza dei servizi;

5.   obbligo di rispettare la procedura di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti di cui al D.M. 406/98 e s.m.i.;

6.   obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n. 26 del 9/05/2007) di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

7.   obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo  i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;

8.   il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dall’ottenimento delle autorizzazioni afferenti la discarica e comunque entro marzo 2009.

E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune interessato, all’Arta Dipartimentale  la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Proponente deve inviare all’Autorità Competente e all’Arta Dipartimentale certificato di collaudo redatto dal direttore dei lavori  attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni riportate all’art. 3 del presente provvedimento avallate da ogni singola Amministrazione competente.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune interessato e all’Arta Dipartimentale e trasmessa, all’Autorità Competente, copia di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché, qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento  e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Fara Filiorum Petri (CH), al Responsabile del Procedimento e all’ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani dovranno consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il Proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Art. 8

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, al Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani con sede legale a Fara Filiorum Petri in via Europa n. 1 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco