Il dirigente del servizio

Omissis

Determina

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1.   di AUTORIZZARE, Il Consorzio Intercomunale CO.GE.SA. ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e della L.R. n. 45/07, a trattare nell’impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani non pericolosi sito in Sulmona, contrada Noce Mattei, 5, identificabile al foglio catastale n. 46, particelle interessate n: 90, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 234, 235, 237, 238, 318 del Comune di Sulmona, un quantitativo di rifiuti pari a 135 tonn/giorno per le fasi di smaltimento/recupero, preso atto di quanto riportato negli allegati “C” e “D”, della parte IV del D.Lgs. n. 152/06, così definite: D8 e R3;

2.   di STABILIRE che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della Determinazione Dirigenziale  n. 91 del 13.07.2007 di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni, per quanto applicabile;

3.   DI STABILIRE che, in considerazione dell’assoggettamento dell’impianto in oggetto alla normativa di cui al D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento e i provvedimenti autorizzativi connessi saranno riformulati nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in corso d’istruttoria;

4.   di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione, deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5.   di PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

6.   di RICHIAMARE il Consorzio Intercomunale CO.GE.SA autorizzato, in particolare, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei Rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ed alla trasmissione, ai sensi della D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006, con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila ed all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla regione da quelli fuori regione;

7.   di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. n. 208, comma 13) del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

8.   di FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9.   di OBBLIGARE Il Consorzio Intercomunale CO.GE.SA., beneficiario della presente autorizzazione, ad aggiornare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la garanzia finanziaria inerente l’impianto in oggetto, sulla base dell’aumentata potenzialità, in conformità delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007;

10. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Sulmona (AQ), all’Amministrazione Prov.le di L’Aquila, all’A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di L’Aquila, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

11. di REDIGERE il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, al CO.GE.SA - Via Vicenne - Località Noce Mattei – 67039 Sulmona (AQ);

12. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini