Il dirigente del servizio

Omissis

Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di approvare ai sensi del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 (Norme in materia ambientale) Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), Art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – il progetto presentato dal Comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO – Viale Erasmo Colapietro n. 100 – 66033 CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH) – per la realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione in località “Vricciara” del Comune di Castiglione Messer Marino, identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 19 – Particella 223 – della superficie complessiva di mq 600 e una potenzialità dell’impianto di 563,20 t/a, equivalente alla fase “R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)) dell’allegato C del Decreto Legislativo n. 152/2006 in conformità agli elaborati indicati in premessa e di seguito elencati:

Mese di Settembre Anno 2006

      Dott. Geologo Domenicantonio Palucci – Geom. Vittorio Marianaccio

 

Allegato 1) All. A – Relazione tecnica illustrativa – documentazione fotografica;

Allegato 2) All. B – Relazione geologica – idrogeologica e geotecnica;

Allegato 3) All. C – Indagini geognostiche e prove in sito;

Allegato 4) Tavola n. 1 – Elaborati grafici scala 1:2.000 – 1:500 – 1:100;

Allegato 5) All. n. 1/a – Planimetria impianto antincendio scala 1:500;

Allegato 6) Tavola n. 1/b – Planimetria impianto di illuminazione scala 1:500;

Allegato 7) Tavola n. 2 – Carta topografica;

Allegato 8) Tavola n. 3 – Carta delle distanze dal sito;

Allegato 9) Tavola n. 4 – Stralcio piano regionale paesistico;

Allegato 10 Tavola n. 5 – Stralcio carta dell’uso del suolo;

Allegato 11) Tavola n. 6 – Quadro di riferimento della viabilità generale;

Allegato 12) Tavola n. 7 – Carta della viabilità;

Allegato 13) Tavola n. 8 – Carta della visibilità;

Allegato 14) Tavola n. 9 – Carta dei venti;

Allegato 15) Tavola n. 10 – Stralcio del Piano Stralcio di Bacino (PAI);

Allegato 16) Tavola n. 11 – Carta zona sismiche;

Allegato 17) Tavola n. 12 – Carta geolitologica;

Allegato 18) Tavola n. 13 – Carta principali allineamenti tettonici,

Allegato 19) Tavola n. 14 – Sezioni stratigrafiche;

Allegato 20) Tavola n. 15 – Carta geomorfologica;

Allegato 21) Tavola n. 16 – Carta dell’idrografia superficiale;

Allegato 22) Tavola n. 17 – Carta idrogeologica;

Allegato 23) Tavola n. 18 – Stralcio carta beni storico-architettonici;

Allegato 24) Tavola n. 19 – Stralcio carta aree di valorizzazione paesaggistica;

Allegato 25) Tavola n. 20 – Stralcio carta detrattori ambientali da recuperare;

2)   di autorizzare il Comune di Castiglione Messer Marino alla realizzazione ed esercizio ai sensi del predetto Art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152, il progetto di cui al punto 1);

3)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento, detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto dalla Legge Regionale 19.12.2007 n. 45;

4)   di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è rinnovabile, per ogni sua fase (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e dalla Legge Regionale n. 45/2007 Art. 47 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) comma 1 (Le procedure di rinnovo delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinate dall’art. 209 del D.Lgs. 152/2006);

5)   di autorizzare il Comune di Castiglione Messer Marino in oggetto ai sensi dell’Art. 208 del Decreto Legislativo 03.4.2006 N. 152, all’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1), alle condizioni e prescrizioni che qui di seguito si riepilogano:

      dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo - Vasto

Le tipologie di rifiuto con codice CER, la potenzialità e le prescrizioni sono di seguito elencate:

 

CER

TIPOLOGIA

17 01 01

Cemento

17 01 02

Mattoni

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

17 01 07

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*

17 02 01

Legno

17 02 02

Vetro

17 02 03

Plastica

17 03 02

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03  01*

17 06 04

Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 06 03*

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*

 

Per una potenzialità impiantistica di 563,20 t/a

1.   Che la volumetria delle vasche di stoccaggio non risulti eccedente 352 mc, corrispondente alla loro capacità;

2.   La destinazione finale del rifiuto stoccato in riferimento alla tipologia del riutilizzo previsto per ciascun rifiuto;

3.   Per ogni tipologia di rifiuti la descrizione delle modalità di trasporto e di conferimento;

4.   Che la pavimentazione delle aree di stoccaggio rifiuti e delle aree di transito sia impermeabilizzata e che abbia una pendenza tale da facilitare l’allontanamento delle acque meteoriche. A riguardo, resta inteso che qualora acque in uscita dall’impianto risultino a qualsiasi titolo contaminate, va prevista una adeguata vasca di raccolta a tenuta;

5.   Una copertura delle vasche nel caso che il rifiuto da stoccare sia fango. In particolare, nel caso venisse utilizzato il CER 17 05 06, così da crearsi reali condizioni di probabile contaminazione delle acque meteoriche dei piazzali, è vincolante la realizzazione della vasca di cui al punto 4;

6.   La predisposizione di idonea indicazione sulle vasche dei rifiuti in base alle tipologie di rifiuti da trattare;

7.   La distanza di sicurezza del sito dalle pale eoliche in base a quanto previsto eventuali norme prescrittorie;

8.   Che venga predisposta un’opportuna regimazione delle acque esterne alla piattaforma (regimazione delle acque di corrivazione);

9.   Che le piante previste per la perimetrazione  del sito siano specie autoctone;

10. La predisposizione di una pesa, qualora si rendesse necessario regolamentare l’afflusso ed il deflusso dei rifiuti dianzi elencati”. 

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1)  Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2)  Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3)  Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

4)  Devono esser promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

5)  Le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

8)   di richiamare il Comune di Castiglione Messer Marino autorizzato, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo – Vasto di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione;

9)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.  Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N. 152 e dell’art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 16 (Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a)  alla Diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b)  alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

c)   alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni) della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45;

10) di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

11) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, al Comune di Castiglione Messer Marino – Via Erasmo Colapietro n. 100 – 66033 CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH);

12) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti (CH), all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo-Vasto;

13) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 03.04.2006 (Norme in materia ambientale) N. 152 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini