il dirigente del servizio

Visto il Reg. (CE) n. 2815 del 22 dicembre 1998 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva;

Visto l’art. 1 del D.M. del 27 ottobre 1999, n. 458, recante norme di attuazione del Reg. (CE) n. 2815/98, in particolare il comma 1. che prevede, da parte delle Regioni, il riconoscimento delle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva e contestualmente l’attribuzione del codice di identificazione alfanumerica comprendente anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento;

Vista l’ordinanza dirigenziale n. 22/ISE/2000 del 7.03.2000, redatta dal Servizio VII Assistenza Tecnica, Informazione Socio Economica, Normative CEE e Agriturismo, di applicazione nella Regione Abruzzo del Reg. (CE) n. 2815/98;

Visto il successivo Reg. n. 1019 del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e in particolare l’art. 9 dove è prevista la possibilità per gli Stati membri di stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di condizionamento sono situati sul loro territorio e l’attribuzione dell’identificazione alfanumerica;

Visto il D.M. 14 novembre 2003, che detta le disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva di cui al Reg. (CE) n. 1019/02, il comma 2. dell’art. 3 conferma il riconoscimento delle imprese di condizionamento e l’attribuzione del codice di identificazione alfanumerico da parte delle Regioni;

Considerato che le attività di che trattasi sono state attribuite, ai sensi dalla D.G.R. n. 521/2000, al Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

Considerato che la Regione Abruzzo ha già provveduto a riconoscere imprese di  condizionamento di oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva;

Ritenuto, opportuno, confermare le procedure per il riconoscimento e l’attribuzione del codice di identificazione alfanumerico, stabilite con la succitata ordinanza dirigenziale n. 22/ISE/2000 del 7.03.2000;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l’istituzione di un elenco regionale, suddiviso per provincia, delle imprese di condizionamento di oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva, ai sensi dei Regg. (CE) n. 2815/98, n. 1019/02, D.M. n. 458/99 e D.M. 14.11.2003 e successive modificazioni e integrazioni, e le modalità di aggiornamento dello stesso (tenuta ed aggiornamento dell’elenco, iscrizione e revoca delle imprese di condizionamento di oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva);

Vista la L.R. n. 77/99 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

-    di confermare le procedure di cui all’ordinanza dirigenziale n. 22/ISE/2000 del 7.03.2000:

a)   sono riconosciute le imprese che hanno gli impianti di condizionamento siti nel territorio della   Regione Abruzzo, ai sensi dei Regg. (CE) n. 2815/98, n. 1019/02, D.M. n. 458/99 e D.M. 14.11.2003 e successive modificazioni e integrazioni;

b)  il riconoscimento è concesso con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, previa istruttoria tecnico-amministrativa da parte del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio, a cui devono essere indirizzate le relative istanze;

c)   il codice alfanumerico da attribuire alle imprese è composto di tre parti:

-    RA indicante la Regione Abruzzo,

-    AQ – CH – PE – TE indicanti rispettivamente le province dove insiste lo stabilimento di condizionamento,

-    un numero progressivo che inizia da 001 che viene attribuito secondo l’ordine cronologico di concessione del codice (es. RA AQ 001);

d)  il codice alfanumerico è attribuito contestualmente al riconoscimento dallo stesso Dirigente  del Servizio;

e)   il Servizio competente cura la tenuta dell’elenco delle imprese di condizionamento riconosciute;

-    di istituire un elenco regionale, suddiviso per provincia, delle imprese di condizionamento di oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute, ai sensi dei Regg. (CE) n. 2815/98, n. 1019/02, D.M. n. 458/99 e D.M. 14.11.2003 e successive modificazioni e integrazioni;

-    di iscrivere nel predetto elenco regionale le imprese di condizionamento di oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute con le seguenti informazioni: nome dell’impresa di condizionamento per esteso e abbreviato, sede legale e sede operativa, forma giuridica, codice fiscale e partita IVA, C.C.I.A.A. competente e numero del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, data e numero del provvedimento di riconoscimento,  prodotti condizionati per i quali l’impresa è riconosciuta ed eventuale provvedimento di revoca del riconoscimento;

-    di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giorgio D’Ascanio