il dirigente del servizio
Visto il Reg. (CE) n. 2815 del 22 dicembre 1998 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva;
Visto l’art. 1 del D.M. del 27 ottobre 1999, n. 458, recante norme di attuazione del Reg. (CE) n. 2815/98, in particolare il comma 1. che prevede, da parte delle Regioni, il riconoscimento delle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva e contestualmente l’attribuzione del codice di identificazione alfanumerica comprendente anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento;
Vista l’ordinanza dirigenziale n. 22/ISE/2000 del 7.03.2000, redatta dal Servizio VII Assistenza Tecnica, Informazione Socio Economica, Normative CEE e Agriturismo, di applicazione nella Regione Abruzzo del Reg. (CE) n. 2815/98;
Visto il successivo Reg. n. 1019 del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e in particolare l’art. 9 dove è prevista la possibilità per gli Stati membri di stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di condizionamento sono situati sul loro territorio e l’attribuzione dell’identificazione alfanumerica;
Visto il D.M. 14 novembre 2003, che detta le disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva di cui al Reg. (CE) n. 1019/02, il comma 2. dell’art. 3 conferma il riconoscimento delle imprese di condizionamento e l’attribuzione del codice di identificazione alfanumerico da parte delle Regioni;
Considerato che le attività di che trattasi sono state attribuite, ai sensi dalla D.G.R. n. 521/2000, al Servizio Produzioni Agricole e Mercato;
Considerato che la Regione Abruzzo ha già provveduto a riconoscere imprese di condizionamento di oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva;
Ritenuto, opportuno, confermare le procedure per il riconoscimento e l’attribuzione del codice di identificazione alfanumerico, stabilite con la succitata ordinanza dirigenziale n. 22/ISE/2000 del 7.03.2000;
Ritenuto, pertanto, di formalizzare l’istituzione di un elenco regionale, suddiviso per provincia, delle imprese di condizionamento di oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva, ai sensi dei Regg. (CE) n. 2815/98, n. 1019/02, D.M. n. 458/99 e D.M. 14.11.2003 e successive modificazioni e integrazioni, e le modalità di aggiornamento dello stesso (tenuta ed aggiornamento dell’elenco, iscrizione e revoca delle imprese di condizionamento di oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva);
Vista la L.R. n. 77/99 e successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:
- di confermare le procedure di cui all’ordinanza dirigenziale n. 22/ISE/2000 del 7.03.2000:
a) sono riconosciute le imprese che hanno gli impianti di condizionamento siti nel territorio della Regione Abruzzo, ai sensi dei Regg. (CE) n. 2815/98, n. 1019/02, D.M. n. 458/99 e D.M. 14.11.2003 e successive modificazioni e integrazioni;
b) il riconoscimento è concesso con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato, previa istruttoria tecnico-amministrativa da parte del Servizio Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio, a cui devono essere indirizzate le relative istanze;
c) il codice alfanumerico da attribuire alle imprese è composto di tre parti:
- RA indicante la Regione Abruzzo,
- AQ – CH – PE – TE indicanti rispettivamente le province dove insiste lo stabilimento di condizionamento,
- un numero progressivo che inizia da 001 che viene attribuito secondo l’ordine cronologico di concessione del codice (es. RA AQ 001);
d) il codice alfanumerico è attribuito contestualmente al riconoscimento dallo stesso Dirigente del Servizio;
e) il Servizio competente cura la tenuta dell’elenco delle imprese di condizionamento riconosciute;
- di istituire un elenco regionale, suddiviso per provincia, delle imprese di condizionamento di oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute, ai sensi dei Regg. (CE) n. 2815/98, n. 1019/02, D.M. n. 458/99 e D.M. 14.11.2003 e successive modificazioni e integrazioni;
- di iscrivere nel predetto elenco regionale le imprese di condizionamento di oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute con le seguenti informazioni: nome dell’impresa di condizionamento per esteso e abbreviato, sede legale e sede operativa, forma giuridica, codice fiscale e partita IVA, C.C.I.A.A. competente e numero del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, data e numero del provvedimento di riconoscimento, prodotti condizionati per i quali l’impresa è riconosciuta ed eventuale provvedimento di revoca del riconoscimento;
- di
pubblicare il presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D’Ascanio