GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’art. 2, par. 3 e 5, del predetto Reg. (CE) n. 1493/99, che prevede, a determinate condizioni e requisiti, la possibilità di regolarizzare in deroga i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 senza la prescritta autorizzazione;

Visti i Regg. (CE) n. 1227/2000 e n. 1342/2002, relativi alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, in particolare in ordine al potenziale viticolo;

Visto, in particolare, l’art. 2, del Reg. (CE) n. 1227/2000, che consente, ai viticoltori interessati alla regolarizzazione dei vigneti, la deroga a produrre vino da commercializzare a decorrere dalla data di presentazione della domanda ed in attesa dell’ istruttoria da parte degli uffici competenti;

Vista la propria D.G.R n. 1143/2000, con la quale è stata data ai produttori viticoli abruzzesi interessati la facoltà di avvalersi della deroga al divieto di vinificazione di uve provenienti da vigneti non regolari come previsto dall’articolo 2 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1493/99 e dall’articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1227/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 13.02.2001, recante “ Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00 in materia di potenziale produttivo del comparto viticolo della Regione Abruzzo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 14.06.2002, recante “DGR n. 81 del 13.02.2001 – Punto 5: Regolarizzazione vigneti – Sostituzione”;

Vista la D.G.R. del 13.11.2002 n. 911 “Regolarizzazione vigneti – Criteri per l’assegnazione dei diritti d’impianto virtuali – Regolamenti (CE) 1493/99 e 1227/00 ed DGR 393/02”;

Viste le D.G.R. n. 173 e n. 315 rispettivamente del 12.03.2004 e 10.05.2004 aventi ad oggetto gli Adempimenti per l’attuazione dei Regg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 - Riapertura dei termini di presentazione delle domande per la regolarizzazione vigneti;

Vista la legge regionale del 26 aprile 2004 n. 15 disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2004) e in particolare l’art. 130;

Visto il Regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione del 28 luglio 2005, che proroga al 31 dicembre 2007 il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999;

Vista la propria D.G.R. n. 115 del 12.02.2007 avente all’oggetto “Norme procedurali ed operative per la Regolarizzazione superfici vitate”;

Preso atto di tutte le domande di deroga presentate, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Reg. (CE) n. 1493/99, dai produttori vitivinicoli abruzzesi;

Vista la Determinazione DH4/188 del 28.11.2007 avente per oggetto “Regolarizzazione vigneti ai sensi del Reg. (CE) n. 1493/99, art. 2, par. 3. - D.G.R. n. 115/2007. D.G.R. n. 911/2002 - Assegnazione dei diritti di impianto “virtuali”;

Vista la Determinazione del Direttore di AGEA n. 1/2007, del 6 dicembre 2007, con la quale sono stati ridistribuiti tra le Regioni i “diritti virtuali”da utilizzare per la sanatoria delle superfici vitate irregolarmente impiantate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 lettera c) del Reg. (CE) n. 1493/99;

Preso atto che con il predetto provvedimento, alla Regione Abruzzo, vengono riconosciuti, per la regolarizzazione dei vigneti una superficie relativa ai diritti di reimpianto validi qualora richiesti (“diritti virtuali”), pari ad ettari 428,2320;

Considerato che occorre dare attuazione alla concessione della Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, nella Regione Abruzzo, anteriormente al 1° settembre 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, entro il 31.12.2007 per evitare effetti negativi alla viticoltura regionale;

Visti gli elenchi provinciali trasmessi dai SIPA competenti per territorio sulla base delle condizioni e dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 115 del 12.02.2007;

Visto, il documento Allegato “A” al presente provvedimento, recante “Concessione della Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, nella Regione Abruzzo, anteriormente al 1° settembre 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3.”, composto di n. 76 pagine, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che nel richiamato documento Allegato “A” è comprensivo dell’Elenco regionale, Elenco “A”, predisposto dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali, sulla base digli Elenchi provinciali, delle ditte richiedenti la regolarizzazione, in deroga, dei vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1998;

Preso atto, sulla base di quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni per concedere la sanatoria dei vigneti irregolarmente impiantati a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai produttori elencati nell’Allegato “A”, come segue:

1.   ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett. a) del Reg (CE) n. 1493/99, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria così come previsto dalla propria D.G.R. n. 115 del 12.02.2007;

2.   ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b) del Reg. (CE) n. 1493/99, assegnando alla riserva regionale i diritti al reimpianto, così come indicato nello stesso Allegato “A”;

3.   ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. c) del Reg. (CE) n. 1493/99, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria così come previsto dalla propria D.G.R. n. 115/2007 e dalla L.R. n. 15/2004;

4.   ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. d) del Reg. (CE) n. 1493/99;

Considerata la necessità di aggiornare la consistenza della Riserva regionale a seguito dell’applicazione dell’art. 2, comma 3, lett. b) del Reg. (CE) n. 1493/99;

Vista la Legge Regionale n. 77/99 art. 4;

Dato atto che il dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato ha dichiarato,per quanto di competenza, la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce alla stessa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.   di approvare il documento recante “Procedure per la concessione della Regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, nella Regione Abruzzo, anteriormente al 1° settembre 1998, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo 2, paragrafo 3”, composto di n. 76 pagine, denominato Allegato “A” alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2.   di concedere alle ditte e per le superfici indicate nell’Elenco “A”, contenuto nel documento Allegato “A”, cui al precedente punto 1, l’autorizzazione in deroga a produrre vino da commercializzare a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi rispettivamente dell’art. 2, comma 3, lett. a), b), c), d) del Reg. (CE) n. 1493/99;

3.   di stabilire che il 50% dei diritti acquisiti dalle ditte ai sensi dell’art. 2 comma 3, lettera, b) del Reg. (CE) n. 1493/99, siano assegnati alla riserva regionale così come indicato, per ciascuna ditta, nell’Elenco “A”;

4.   di dare mandato al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura di aggiornare la consistenza della Riserva Regionale istituita con D.G.R. n. 81 del 13.02.2001;

5.   di stabilire che le sanzioni amministrative applicate in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 15/2004, art. 130, devono essere versate a carico di ciascuna ditta, nei termini di cui all’Allegato “A”, mediante una delle seguenti modalità:

a)   conto corrente postale n. 208678, intestato a Servizio Tesoreria della Giunta Regione D’Abruzzo;

b)  conto bancario, n. 40300 - Codice IBAN IT78O0604003600000000040300 presso Cassa di Risparmio de L’Aquila intestato a Tesoreria Regione Abruzzo;

      con indicazione obbligatoria per entrambi i tipi di versamento della causale "regolarizzazione vigneti - art. 2 D. L.vo 10.08.2000 n. 260 - cap. n. 35016/E";

6.   di stabilire che le somme relative alle sanzioni di cui al precedente punto 5, sono introitate nel capitolo d'entrata n. 35016/E denominato "entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura";

7.   di stabilire che spetta ai SIPA, competenti per territorio, la gestione delle procedure relative all'attuazione del presente provvedimento;

8.   di trasmettere ai SIPA il presente provvedimento, corredato dell’Allegato “A”, comprensivo dell’Elenco “A”, per gli adempimenti istruttori di loro competenza previsti;

9.   di dare atto che spetta alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura – Servizio Produzioni Agricole e Mercato il coordinamento delle operazioni di regolarizzazione e il relativo monitoraggio, in accordo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e l'Agenzia per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AGEA), relativamente alla rendicontazione dei dati da trasmettere alla Commissione Europea;

10. di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato ad emanare eventuali ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessarie sia per l’applicazione del presente provvedimento che per l’operatività in materia di potenziale viticolo regionale, ivi compresa la predisposizione della relativa modulistica;

11. di inviare, ai sensi dell'articolo 16, lett. d), del regolamento CE 1493/99, il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e l'Agenzia per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AGEA);

12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura;

13. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ha valore di notifica per gli interessati;

14. di ritenere l’Allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione formato da n. 76 facciate (comprensive di n. 61 facciate dell’Elenco “A” e di n. 2 facciate per ognuno dei Modelli A,B,C,e D).

Segue allegato