COMUNE DELLA CITTÀ DEL VASTO

(Provincia di Chieti)

 

STATUTO COMUNALE

indice

TITOLO I
principi fondamentali
E PROGRAMMATICI

 

Art.   1

Il Comune ..………………..

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  6

Art.   2

Elementi distintivi: territorio, stemma, gonfalone ..…..

 

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  6

Art.   3

Finalità …………….....…...

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  7

Art.   4

Metodo dell’azione. Esercizio delle funzioni ..………...

 

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  8

Art.   5

Rapporti con i cittadini .…...

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  9

Art.   6

Attuazione del pricipio di sussidiarietà …….………...

 

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  9

Art.   7

Pianificazione strategica e programmazione …..……...

 

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  9

Art.   8

Partecipazione .……………

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 10

Art.   9

Rapporti con altri Enti ed I-stituzione …..……………...

 

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 10

Art. 10

Il Comune di Vasto e il suo territorio …………….…...

 

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 10

TITOLO II
ISTITUtI di partecipazione

Capo I
diritto di informazione -
PARTECIPAZIONE popolare

 

Art. 11

La partecipazione dei cittadini – Titolari dei diritti di partecipazione …………….

 

 

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10

Art. 12

Iniziative dei cittadini …...

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10

Art. 13

Associazioni ed organismi di partecipazione ……...…..

 

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11

Art. 14

Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni ...………..

 

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11

Art. 15

Consultazioni popolari ……

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11

L’INTERVENTO DEI PRIVATI NEL
PROCEDIMENO AMMINISTRATIVO

Art. 16

Partecipazione al procedimento amministrativo ….…

 

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12

Art. 17

Diritto all’informazione ed all’accesso ………...………

 

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12

Art. 18

Ufficio per le relazioni con il pubblico …………….…..

 

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12

Art. 19

Titolari del diritto d’accesso e d’informazione .................

 

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13

Art. 20

Le situazioni giuridiche sog-gettive ……………....……..

 

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13

Art. 21

Pubblicazioni all’Albo Pre-torio ……………..…….…..

 

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13

Art. 22

Diritto di accesso dei Consi-glieri comunali ……………

 

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14

Art. 23

Consigliere aggiunto ……..

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14

il referendum

Art. 24

Referendum consultivo …..

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14

Art. 25

Referendum confermativo .

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14

Art. 26

Referendum propositivo …

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15

Art. 27

Referendum abrogativo ..…

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15

Art. 28

Efficacia dei Referendum ....

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15

Art. 29

Comitato dei Garanti ……

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15

Art. 30

Il Difensore Civico ...……

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16

Art. 31

Modalità di esercizio delle funzioni del Difensore Ci-vico ……………………….

 

 

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16

Art. 32

Ambito di attività del Difensore Civico …………...…

 

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17

Art. 33

Azione popolare e delle as-sociazioni di protezione am-bientale …………..…..…...

 

 

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17

Art. 34

Rete civica …………….….

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18

Art. 35

Bilancio sociale ………......

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18

Art. 36

Bilancio partecipativo ……

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18

Art. 37

Prerogative dell’opposizione

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19

Art. 38

Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi ……...

 

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19

Art. 39

Forum dei giovani e delle associazioni giovanili …….

 

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19

Art. 40

La Conferenza di Servizi ….

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19

Art. 41

Istituzioni di mediazione so-ciale e interculturale ……....

 

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20

TITOLO III
gli organi di governo

Capo I
il consiglio comunale

Art. 42

Organi ……………………..

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20

Art. 43

Il Consiglio Comunale ...….

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20

Art. 44

Organismi del Consiglio co-munale …………………….

 

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20

Art. 45

I componenti del Consiglio Comunale …………...…….

 

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20

Art. 46

Convalida ….……………...

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20

Art. 47

Dimissioni dei componenti del Consiglio Comunale ..…

 

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20

Art. 48

Decadenza ...........................

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21

Art. 49

Prima seduta - Diserzione ...

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21

Art. 50

Presidenza provvisoria ……

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21

Art. 51

Ufficio di Presidenza ...……

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21

Art. 52

Presidente del Consiglio. E-lezione …………………….

 

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21

Art. 53

Presidente del Consiglio. Durata ……………..………

 

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22

Art. 54

Presidente del Consiglio. Poteri …………..………….

 

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22

Art. 55

Ineleggibilità – Incompatibilità ……..………..…………

 

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23

Art. 56

Presidente del Consiglio e Vice Presidente. Revoca e dimissioni. ………...………

 

 

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23

Art. 57

Comunicazione dei componenti della Giunta ....………

 

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23

Art. 58

Linee programmatiche e di governo ………………...….

 

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23

Art. 59

Incarichi ai componenti del Consiglio Comunale ………

 

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23

Art. 60

Gruppi Consiliari …………

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23

Art. 61

Conferenza dei Capigruppo dei Gruppi Consiliari ……...

 

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24

Art. 62

Commissioni Consiliari Per-manenti ………..….……….

 

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24

Art. 63

Commissione Consiliare permanente di vigilanza ..…

 

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25

Art. 64

Commissioni Temporanee o Speciali …………….……...

 

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25

Art. 65

Commissione Speciale di Indagine ……………..…….

 

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26

Art. 66

Funzioni di indirizzo ..…….

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26

Art. 67

Funzioni di controllo …..…

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26

Art. 68

Il controllo sugli atti ………

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27

Art. 69

Commissione consiliare per-manente di controllo e di ga-ranzia statutaria ……...……

 

 

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27

Art. 70

Spese elettorali - Pubblicità

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27

Capo II
la Giunta comunale

Art. 71

La Giunta Comunale. Composizione …….……………

 

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27

Art. 72

Giunta Comunale. Nomina

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28

Art. 73

Assessore. Revoca ..………

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28

Art. 74

Funzione propositiva di im-pulso ………..……….…….

 

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28

Art. 75

Funzione di amministrazione ………………………….

 

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28

Art. 76

Funzioni di controllo sull’at-tività gestionale ………..….

 

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29

Art. 77

Assessori. Deleghe ………..

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29

Capo III
Il sindaco

Art. 78

Sindaco. Attribuzioni ……..

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29

Art. 79

Attribuzioni di coordinamento degli interessi della comunità locale …………...

 

 

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30

Art. 80

Strumenti di partecipazione – Ruolo del Sindaco ………

 

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30

Art. 81

Il Sindaco Ufficiale di Governo ………………………

 

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30

Art. 82

Vice Sindaco ……………...

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31

Art. 83

Divieto generale di incarichi e consulenza ………………

 

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31

Art. 84

Dimissioni del Sindaco …...

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31

Art. 85

Mozione di sfiducia ……….

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31

Art. 86

Mozione di sfiducia. Effetti

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31

TITOLO IV
gestione, servizi
e organizzazione
uffici e personale

Art. 87

Servizi Comunali ………….

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31

Art. 88

Modalità di gestione dei ser-vizi ……………….………..

 

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32

Art. 89

Organi di gestione degli En-ti …………………………..

 

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32

Art. 90

Decentramento funzionale ..

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32

Art. 91

Organizzazione degli uffici e dei servizi a gestione diret-ta …………………………..

 

 

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33

Art. 92

Funzioni del Segretario Ge-nerale Comunale ...….…….

 

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33

Art. 93

Direttore Generale ………...

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33

Art. 94

Vice Segretario ……………

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34

Art. 95

La Dirigenza ………………

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34

Art. 96

I Dirigenti ...……………….

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34

Art. 97

Incarichi Dirigenziali ……..

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34

Art. 98

Incarichi temporanei ……...

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35

Art. 99

Incarichi a contratto ……....

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35

Art. 100

Collaborazioni esterne …….

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35

Art. 101

La Conferenza dei Dirigenti

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35

TITOLO V
gestione economica


e finanziaria

Art. 102

Principi ……………………

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35

Art. 103

Bilancio …………………...

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36

Art. 104

Piano Esecutivo di Gestione

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36

Art. 105

Controlli Interni …………...

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36

Art. 106

Nucleo di Valutazione …….

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37

Art. 107

Regolamento di Contabilità

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37

Art. 108

L’Organo di revisione economico-finanziaria ………..

 

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37

Art. 109

Tesoreria …………………..

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38

TITOLO VI
i regolamenti

Art. 110

I Regolamenti attuativi ……

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38

Art. 111

L’efficacia dei Regolamenti

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38

Art. 112

Il procedimento di formazione dei Regolamenti …….

 

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39

TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 113

Modificazioni dello Statuto

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39

Art. 114

Le norme transitorie ………

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39

Art. 115

Entrata in vigore dello Sta-tuto ………….…………….

 

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39



COMUNE DELLA CITTÀ DEL VASTO (CH)

statuto comunale

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
E PROGRAMMATICI

Art.1
Il Comune

1.   Il Comune di Vasto è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità,  ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico seguendo i principi della Costituzione.

2.   E' dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

3.   Il Comune è titolare di poteri e funzioni proprie che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità del presente Statuto e di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4.   Esercita le funzioni mediante i propri organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2
Elementi distintivi:
territorio, stemma, gonfalone

1.   La Città del Vasto, denominata Histonium in epoca romana, è un centro storico, culturale, turistico ed economico.

2.   Il Comune di Vasto esplica le proprie funzioni e l’attività amministrativa nell’ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti al foglio 148 della Carta d’Italia, tavolette Il N.O., IV S.E., III N.E., III S.E., II S.O., edita dall’Istituto Geografico Militare, per complessivi Ha 7.063.

      L’agro Comunale confina:

-    A Nord col fiume Sinello, il Comune di Casalbordino, il Comune di  Pollutri;

-    A Sud con il torrente di Buonanotte ed il Comune di San Salvo;

-    A Est con il mare Adriatico;

-    A Ovest con il Comune di Monteodorisio e il Comune di Cupello.

3.                  L’esposizione delle bandiere avviene in via continuativa e permanente all’esterno dell’e-dificio comunale e nella sala consiliare.

4.   Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone, che può essere trasportato al-l’esterno della Residenza Municipale per iniziative pubbliche, solo con accompagnamento di adeguata rappresentanza ufficiale e secondo le modalità disciplinate da apposito Regolamento.

5.   L’uso e la riproduzione dello stemma da parte di soggetti esterni all’Ente è consentito esclusivamente previa autorizzazione della Giunta Comunale.

6.   Lo Stemma e il Gonfalone continuano ad a-vere le caratteristiche della città ormai consolidate nella storia.

      Lo Stemma è un “campo levigato ellittico quadripartito da diametri dell’ellissi, ove a destra del risguardatore il colore aureo in alto e l’argenteo in basso rifulgono, mentre opposto sito tengono i due metalli a sinistra”.

      Inoltre è “modellato sul descritto stemma il comunal sigillo”, circondato dalla legenda “Vastum olim Histonium Romanum Municipium”.

7.   In particolari occasioni, da definirsi in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari con decisione assunta all’unanimità dei presenti, le sedute di Consiglio potranno essere precedute dalla diffusione dell’Inno Nazionale.

8.   La sede del Comune è in Piazza Barbacani ed in ogni altro immobile adibito allo scopo.

Art. 3
Finalità

1.   Il Comune ispira la sua azione ai valori di equità sociale di solidarietà e di pace, finalizzandoli alla promozione ed applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana. Fa propri i valori espressi dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Carta delle Nazioni Unite.

2.   Concorre a realizzare lo sviluppo civile, so-ciale, economico e culturale della comunità, ed opera per:

a)             garantire le libertà individuali e la parità delle persone senza discriminazione alcuna, né di età, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

b)             promuovere la cultura della pace, di tutti i diritti umani mediante iniziative culturali, educative, informative, di cooperazione e di solidarietà per una società dove siano pienamente riconosciuti e realizzati i diritti e le libertà fondamentali; a tal fine favorisce e valorizza anche le attività delle Associazioni volontarie e delle altre Istituzioni locali;

c)             assumere tutte le iniziative per la tutela, la promozione ed il miglioramento della qualità della vita delle persone;

d)             riconoscere il valore della famiglia, tutelandone i diritti dei componenti e promuovendo all’interno il dovere alla tutela ed al sostegno dell'infanzia e degli anziani;

e)   tutelare, valorizzare ed accrescere le risorse ambientali, naturali, animali, vegetali, paesaggistiche, storiche, archeologiche ed artistiche che ne caratterizzano il territorio, promuovendone un organico assetto e salvaguardandone le caratteristiche ambientali con una idonea politica ecologica;

f)             contribuire a garantire il rispetto del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale negli ambienti di lavoro e di vita, intervenendo nelle diverse manifestazioni di disagio sociale ed individuale, avvalendosi anche del contributo responsabile del volontariato;

g)   tutelare il diritto al lavoro, favorendo interventi per la formazione anche attraverso forme integrate di informazione e di indirizzo sul mercato del lavoro;

h)   favorire l’ampliamento del diritto di voto e di eleggibilità ai cittadini stranieri residenti nella città;

i)    Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale, istituisce, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore; favorisce l’associazionismo e il cooperativismo come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio.

      Promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro; promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche, lo sviluppo dell’attività agricola favorendo e valorizzando principalmente i prodotti tipici locali; promuove e valorizza tutte le iniziative tese al potenziamento e sviluppo del settore ittico, favorisce il consolidamento del-l’assetto industriale, e promuove l’inse-diamento e lo sviluppo di nuove industrie ecocompatibili.

l)    favorire la diffusione e la promozione della cultura, rendendo effettivo il diritto della comunità alla conoscenza, salvaguardando e valorizzando le diverse istanze culturali, affermando il principio che le espressioni culturali sono patrimonio della comunità;

m)             riconoscere il diritto individuale, continuo e permanente del cittadino all'istruzione ed alla formazione, impegnandosi nella loro promozione, diffusione e qualificazione, in un’ottica di sistema formativo integrato, mediante idoneo servizio di qualificazione;

n)   favorire il diritto alla casa per gli appartenenti alla comunità, assumendo in tal senso tutte le possibili iniziative;

o)             promuovere e valorizzare il diritto allo sport per tutti, inteso come pratica dell'attività motoria in tutte le sue forme ed espressioni.

Art. 4
Metodo dell’azione. Esercizio delle funzioni

1.   Gli organi di governo del Comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro azione amministrativa la tutela della persona umana, per il conseguimento dei seguenti fini:

a)             promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;

b)             assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, di e-marginazione e di povertà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;

c)             concorrere a garantire, nell'ambito delle loro competenze, il diritto alla salute, an-che attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie del territorio;

d)             sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;

e)   tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;

f)   tutela della famiglia e promozione di o-gni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;

g)             promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione, socializzazione, nel rispetto di appositi regolamenti di utilizzo degli impianti;

2.   Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel mo-do più idoneo la fruizione da parte dei cittadini.

3.   Il Comune esercita le funzioni conferite dal-la Regione, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 5
Rapporti con i cittadini

1.   I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare organizzano l'esercizio delle funzioni con sistemi che consentano l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.

2.   Il Comune estende gradualmente la sua or-ganizzazione per assicurarne la presenza o-perativa sul territorio.

3.                  L'adeguamento dell'organizzazione alle fi-nalità di cui ai precedenti commi avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche, ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.

4.   La Giunta comunale valuta con la Commissione consiliare competente e con le associazioni di partecipazione i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione ai livelli di disagio più elevati ed alle risorse che l'ente può reperire.

5.   Il Consiglio comunale, entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento, costituisce una Commissione speciale, comprendente anche rappresentanti delle associazioni di partecipazione, con il compito di redigere la “Carta dei diritti dei cittadini” di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

      I diritti affermati nella Carta, dopo l'approvazione della stessa da parte del Consiglio comunale, costituiranno gli indirizzi di riferimento per l'attività del Comune ed i rapporti dei suoi organi di governo e di gestione con i cittadini.

Art. 6
Attuazione del principio di sussidiarietà

1.   Il Comune attua il principio di sussidiarietà  promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2.   Ai fini di cui al precedente comma, gli or-gani di governo e di gestione del Comune assumono, fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa, il principio di sussidiarietà adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.

3.   I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale e di competenza comunale.

      A tale fine presentano all'amministrazione comunale, con le modalità stabilite da apposito regolamento, proposte progettuali per l'esercizio di dette attività e l'effettuazione di iniziative specifiche.

Art. 7
Pianificazione strategica e programmazione

1.   Il Comune persegue lo sviluppo e la promozione della Comunità attraverso la definizione partecipata delle linee di sviluppo del territorio. A tali fini, il Comune promuove ed attua momenti e/o organismi di concertazione nei quali si sviluppi il confronto costruttivo fra le istituzioni pubbliche, l'associazionismo ed i rappresentanti delle categorie produttive, delle istituzioni culturali e di ricerca ai fini della definizione degli indirizzi strategici da attuare.

2.   Tenuto conto degli indirizzi strategici di cui al primo comma, il Comune definisce gli strumenti di pianificazione e programmazio-ne che allo stesso competono.

3.   Il Comune esercita le proprie funzioni uti-lizzando il metodo e gli strumenti della programmazione. A tale fine l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa, nonché la gestione operativa sono improntati a criteri di programmazione delle attività e di monitoraggio dei risultati.

Art. 8
Partecipazione

1.   Il Comune garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e, come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità rappresentata, riconosce e promuove il diritto dei cittadini, delle libere forme associative, degli enti e delle associazioni a partecipare alla formazione delle scelte degli organi di governo ed alla loro attuazione.

2.   Favorisce l'adempimento, da parte di tutti i cittadini, dei doveri di solidarietà politica, sociale ed economica.

Art. 9
Rapporti con altri Enti ed Istituzioni

1.   Il Comune persegue nella sua azione il raccordo con gli strumenti della  programmazione regionale, provinciale e con altri livelli istituzionali.

2.   Partecipa, quale soggetto della programmazione, alla definizione dei programmi regionali e provinciali assumendo come principio il criterio della reciprocità e provvede alla loro specificazione ed attuazione per quanto di propria competenza.

Art. 10
Il Comune di Vasto e il suo territorio

1.   Il Comune s’impegna a svolgere in termini di reciprocità, la propria funzione di servizio e di ausilio tecnico amministrativo nei rapporti con gli altri Comuni del comprensorio.

2.   Il Comune attiva e partecipa a forme di col-laborazione e cooperazione con altri soggetti del sistema delle autonomie al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi di valenza sovracomunale.

3.   Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri Enti Locali attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, secondo le forme previste dalla normativa vigente.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
DIRITTO DI INFORMAZIONE -
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 11
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - Titolari dei diritti di partecipazione

1.   I soggetti titolari dei diritti relativi agli i-stituti di partecipazione sono:

a)   i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b)  i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune;

c)   gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe da almeno tre anni;

d)  le persone non residenti che esercitano nel Comune la propria attività di lavoro.

2.   I soggetti di cui al 1° comma possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente o in forma associata.

Art. 12
Iniziative dei cittadini

1.   In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune favorisce le autonome iniziative dei cittadini finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della Comunità.

2.   Le iniziative condivise dal Comune devono svolgersi mediante attività capaci di incidere sull'intera popolazione o su segmenti di essa territorialmente definiti.

3.   Il Comune, compatibilmente con le sue ri-sorse organizzative e di bilancio, valorizza e promuove le iniziative dei cittadini secondo un apposito regolamento che ne definisce i parametri.

Art. 13
Associazioni ed organismi di partecipazione

1.   Il Comune riconosce e promuove, secondo apposito Regolamento, il valore delle libere associazioni, dei comitati di quartiere e di frazione, ove costituiti dai cittadini, con il fine di concorrere al bene comune della popolazione mediante attività culturali, sociali ed economiche ispirate al principio di democraticità.

2.   Il Comune valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi sia quali interlocutori attivi e propositivi per la risoluzione di problemi della Comunità.

3.   Il Comune può individuare, altresì, sul pro-prio territorio, aree funzionalmente omogenee la cui perimetrazione, organizzazione e modalità di funzionamento sono disciplinate da apposito Regolamento comunale, approvato con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati;

4.   Nel quadro della partecipazione popolare il Consiglio e la Giunta comunale predispongono, su richiesta di Associazioni, Comitati di quartiere e di frazione, incontri al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini e di tutti coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale. Ciò anche al fine di valutare e, qualora necessario, mo-dificare l'indirizzo seguito dal Comune nelle diverse politiche pubbliche.

5.   Apposito Regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli incontri previsti al comma precedente.

Art. 14
Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni

1.   Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni possono essere inoltrate al Consiglio Comunale secondo apposita procedura per l'ammissione prevista dal regolamento per la partecipazione.

2.   La Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali valuta l'ammissibilità delle iniziative di cui al comma 1 e si pronuncia entro 30 giorni. La suddetta determinazione deve essere, in ogni caso, comunicata in forma scritta ai proponenti entro i successivi 15 giorni.

3.   Il pronunciamento dell'organo comunale competente deve avvenire entro 60 giorni successivi all'invio dell'atto da parte della Commissione consiliare.

Art. 15
Consultazioni popolari

1.   Al fine di assicurare all'istituzione comunale ed alla cittadinanza gli strumenti idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato, sono istituite forme di consultazione popolare, indette dal Presidente del Consiglio comunale su richiesta del Sindaco, del Consiglio Comunale, di particolari categorie, settori e organizzazioni della Comunità locale.

2.   Le consultazioni avvengono mediante:

a)             assemblee pubbliche, convocate in data e luogo istituzionale dei quali deve essere dato tempestivo avviso con precisazione dello specifico oggetto in discussione;

b)             sondaggi effettuati per mezzo di questionari inviati alle famiglie, nei quali devono essere indicati con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti ed ai quali deve essere possibile dare risposte precise, sintetiche, classificabili omogeneamente.

3.   Possono costituire oggetto delle consultazioni popolari iniziative, proposte, atti, programmi, deliberazioni, consuntivi sia dell'Amministrazione che del Consiglio riguardanti le rispettive funzioni.

4.   L'esito della consultazione deve essere tem-pestivamente comunicato al Presidente del Consiglio da parte dell’organo che ne ha richiesto l'effettuazione.

L'INTERVENTO DEI PRIVATI
NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 16
Partecipazione
al procedimento amministrativo

1.   Il Comune informa la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione secondo modalità previste nell'apposito Regolamento comunale.

2.   Il Regolamento comunale disciplina le mo-dalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura, tempestiva emanazione del provvedimento, unicità del soggetto responsabile per l'intera procedura.

Art. 17
Diritto all'informazione ed all'accesso

1.   Al fine di assicurare la trasparenza dell’at-tività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, tutti gli atti dell’Am-ministrazione comunale sono pubblici e possono essere visionati anche attraverso strumenti informatici laddove attivati.

2.   Tutti gli atti che necessitano di pubblicazione devono essere anche pubblicati sul sito web del Comune.

3.   I cittadini hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie, secondo le disposizioni di legge vigenti ed in base a quanto previsto dal regolamento per l'accesso agli atti.

4.   Il Regolamento sull’accesso agli atti e documenti disciplina le forme, i modi, i tempi per l’esercizio del diritto di informazione e di accesso, le modalità di nomina dei responsabili dei procedimenti ed inoltre detta le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi ed ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

5.   Il Regolamento prevede anche le limitazioni d’informazione e di accesso quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese.

Art. 18
Ufficio per le relazioni con il pubblico

1.   Il diritto all'informazione viene garantito, ol-tre che con l'accesso ai documenti, con l'istituzione dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

2.   L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico fornisce le informazioni inerenti all'attività amministrativa; riceve le istanze dei cittadini e gli eventuali reclami; distribuisce i moduli e/o prestampati per l'esercizio del diritto di accesso, anche al fine di garantire la partecipazione degli amministrati all'attività dell'amministrazione.

3.   L'Ufficio fornisce altresì le informazioni necessarie per usufruire dei servizi comunali e per avviare i procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione comunale, nonché fornisce ogni altra informazione sui procedimenti amministrativi anche in corso, nei limiti posti dalla normativa statale e dall’apposito regolamento.

4.   Qualora l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico non possa fornire i dati richiesti, provvede ad indirizzare i richiedenti presso gli Uffici competenti.

Art. 19
Titolari del diritto d'accesso
e d'informazione

1.   Sono titolari del diritto di accesso i cittadini del Comune, singoli o associati, i consiglieri comunali, nonché chiunque ne abbia interesse, come da leggi vigenti.

2.   Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi ai sensi di legge e del regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.

3.                  L’Amministrazione comunale deve rendere noto il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni di merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 20
Le situazioni giuridiche soggettive

1.   Il Comune, nel procedimento relativo all’a-dozione di atti che coincidono su situazioni giuridiche soggettive - sia in senso positivo che negativo - informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il contenuto delle decisioni che devono essere adottate.

2.   Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

3.   Il Comune ha l’obbligo di valutare il contenuto degli interventi degli interessati ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, nell’atto formale della decisione amministrativa.

4.   I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

5.   Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, e per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

6.   Per i settori, i servizi e gli uffici, i responsabili dei singoli procedimenti e le procedure sono individuati dal regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 21
Pubblicazioni all'Albo Pretorio

1.   L'Albo Pretorio del Comune è collocato nel-la sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, così da garantire la conoscibilità degli atti pubblicati.

2.   Tutti gli atti che per disposizione di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi all'Albo Pretorio per la durata stabilita dalle norme vigenti.

3.   Un'apposita Sezione dell'Albo Pretorio è ri-servata alle pubblicazioni di  matrimonio.

4.   Qualora la consistenza e la natura degli atti lo rendano necessario, nell'Albo Pretorio viene affisso il solo avviso di pubblicazione e deposito dell'atto, con l'indicazione  dell'organo che l'ha emanato, dell'oggetto, della data, del numero e dell'Ufficio presso il quale l'atto è integralmente consultabile.

Art. 22
Diritto di accesso dei Consiglieri comunali

1.   I Consiglieri comunali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi.

2.   Le richieste di cui al precedente comma de-vono essere evase immediatamente, salvo sussistano motivate ragioni organizzative o difficoltà di reperimento della documentazione.

3.   L'esercizio del diritto di accesso agli atti in-terni, ai documenti dichiarati riservati ed agli atti preparatori non può essere inibito ai Consiglieri comunali, sempre che l'accesso sia connesso con l'espletamento del loro mandato.

4.   Qualora sussistano esigenze di riservatezza o di salvaguardia di altri beni giuridici, i consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

5.   Non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute, per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.

6.   I Consiglieri comunali sono esentati dal pa-gamento dei costi di riproduzione ed altri diritti.

Art. 23
Consigliere aggiunto

1.   Al fine di perseguire la più ampia partecipazione politica ed amministrativa dell’Ente ed una maggiore integrazione nella comunità comunale, i cittadini stranieri extracomunitari ed apolidi residenti nel Comune di Vasto eleggono un loro rappresentante, come da apposito Regolamento. Il Consigliere aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti con diritto di parola e secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

IL REFERENDUM

Art. 24
Referendum consultivo

1.   Su iniziativa del 4% dei cittadini aventi di-ritto al voto o su richiesta della metà più 1 dei componenti il Consiglio comunale anche su proposta del Sindaco può essere indetto referendum per verificare il parere favorevole o contrario degli aventi diritto al voto nel Comune in  merito a regolamenti, risoluzioni, decisioni, atti e delibere del Consiglio comunale e/o del Sindaco e della Giunta.

2.   La promozione della proposta popolare di referendum deve essere effettuata da un comitato di cittadini formalmente costituito, che acquisisce il diritto a rappresentarla in tutte le fasi del procedimento.

3.   Il Regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di costituzione del comitato, ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengono proposti più referendum, questi sono celebrati in un'unica tornata elettorale.

4.   Un Comitato di Garanti verifica l'ammissibilità del referendum.

5.   Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria, l'organo del Comune interessato ne prende atto ed assume le conseguenti motivate decisioni di attuazione o di non ulteriore seguito che, attraverso il Presidente del Consiglio, devono essere comunicati a tutti gli organi di informazione locale.

Art. 25
Referendum confermativo

1.   Un atto normativo del Consiglio o un atto amministrativo del Sindaco o della Giunta può essere sottoposto a referendum confermativo su iniziativa di un 4% dei cittadini aventi diritto al voto.

2.   Oggetto del referendum confermativo non possono essere gli atti riguardanti la disciplina del territorio e l'organizzazione istituzionale del Comune.

3.   La richiesta del referendum va presentata entro 90 giorni dall'adozione della delibera da parte del Consiglio o della Giunta e deve svolgersi nei 90 giorni successivi.

4.   Un Comitato di Garanti verifica l'ammissibilità del referendum.

5.   Se l'esito del voto popolare è contrario, l'atto viene annullato e non può essere riproposto prima di due anni.

Art. 26
Referendum propositivo

1.   Il 4% dei cittadini aventi diritto al voto può richiedere di effettuare un referendum propositivo in ordine ad un atto di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale.

2.   Il quesito deve essere formulato in modo da assentire o dissentire circa un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.

3.   Un Comitato di Garanti verifica l'ammissibilità del referendum.

4.   Se, prima dello svolgimento del referendum propositivo, i competenti organi del  Comune hanno deliberato, per ragioni d’urgenza e con la maggioranza dei due terzi, sul medesimo oggetto, il referendum è precluso.

5.   Se la proposta sottoposta a referendum ot-tiene la maggioranza dei voti espressi gli organi del Comune sono tenuti ad adottare l'atto entro 60 giorni dalla celebrazione della Consultazione popolare.

Art. 27
Referendum abrogativo

1.   Il Sindaco è tenuto ad indire referendum a-brogativo di atti comunali normativi ed am-ministrativi quando ne faccia richiesta il 5% dei cittadini aventi diritto al voto;

2.   Non possono essere sottoposte a referendum le deliberazioni inerenti le seguenti materie:

a)   tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;

b)             assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;

c)   acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;

d)  elezioni, nomine, revoche o decadenze ed, in genere, atti riguardanti persone;

e)   bilanci;

f)   piani territoriali e urbanistici;

g)             minoranze etniche o religiose;

3.   Un Comitato di Garanti ne valuterà l'ammissibilità;

4.   Il regolamento sulla partecipazione determina ogni ulteriore aspetto della disciplina inerente lo svolgimento del referendum.

Art. 28
Efficacia dei Referendum

1.   I referendum sono validi qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto e si sia espresso a favore il 50% + 1 dei votanti.

Art. 29
Comitato dei Garanti

1.   Le proposte d’indizione di cui agli artt. 24, 25, 26 e 27, devono essere giudicate ammissibili da un Comitato dei Garanti presieduto dal Presidente del Tribunale (o suo delegato). La composizione del Comitato ed il trattamento economico riservato ai componenti dello stesso, vengono definiti in apposito Regolamento.

2.   Lo stesso resta in carica per tutto il periodo del mandato elettorale. Il Consiglio comunale, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal suo insediamento prende atto della costituzione del Comitato dei Garanti.

3.   Il Comitato dei garanti, verificate le condizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, giudica insindacabilmente a maggioranza assoluta dei voti:

a)             l'ammissibilità deIle proposte di referendum e la legittimità dello stesso ai sensi di legge e del presente Statuto;

b)  la conferma e la decadenza del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune;

c)   la sospensione del Referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

4.   La deliberazione o l'atto di cui al punto b) del terzo comma del presente articolo, per poter essere proposto al Comitato dei Garanti deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il Referendum; il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro dieci giorni successivi all'adozione di cui sopra.

Art. 30
Il Difensore Civico

1.   Quale garante della deontologia degli amministratori comunali, del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività, della correttezza dell'azione amministrativa e del buon andamento dell'amministrazione comunale è istituito il Difensore Civico. Esso gode di piena autonomia dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente all'osservanza dell'ordinamento.

2.   Il Difensore Civico deve essere una personalità di riconosciuto prestigio morale e professionale, laureata, dotata di comprovata competenza ed esperienza nelle discipline giuridico - amministrative ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale.

3.   Il Difensore Civico è eletto a scrutino segreto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio compreso il Sindaco, nella prima votazione, e di due terzi dei componenti nelle votazioni successive. Resta in carica per l'intera durata del mandato amministrativo e non è rieleggibile. Esercita le sue funzioni fino all'elezione del suo successore.

4.   Il Difensore Civico può essere revocato dal-la carica, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

5.   Il Comune, per rafforzare il servizio di difesa civica e contenere i costi economici, può stipulare, in alternativa, una convenzione con il Difensore civico regionale. Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio compreso il Sindaco, nella prima votazione, e a maggioranza dei consiglieri assegnati, nelle votazioni successive, decide in tal senso.

6.   La convenzione di cui al comma precedente disciplina tutti gli aspetti organizzativi, di personale, di attrezzature e servizi economici, stabilisce il compenso del Difensore Civico Regionale e ne regolamenta il trattamento di missione e le spese di viaggio.

7.   Le procedure per la presentazione delle candidature a Difensore Civico comunale, per la verifica della regolarità delle istanze pervenute e per l'elezione sono disciplinate da apposito Regolamento, che definisce, altresì, il trattamento economico ed il rimborso spese e le modalità di esercizio di detta funzione.

Art. 31
Modalità di esercizio
delle funzioni del Difensore Civico

1.   Il Difensore Civico esercita le sue funzioni:

a)             ricevendo i cittadini ed i rappresentanti di associazioni ed organismi di partecipazione nell'ufficio messo a sua disposizione dall'Amministrazione, nei giorni e nelle ore concordate con il Sindaco e rese note al pubblico con ogni idoneo mezzo d'informazione;

b)             ricevendo direttamente od a mezzo posta ordinaria, telematica ed elettronica, le segnalazioni, denunce, informazioni ed ogni altra comunicazione inviata da parte di cittadini, utenti di servizi, associazioni di partecipazione popolare di fatti, comportamenti, omissioni, ritardi, irregolarità ed altre situazioni per le quali è richiesto il suo intervento;

c)             effettuando accessi agli atti ed alle strutture del Comune e degli altri enti di cui al successivo art. 32, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, restando egli obbligato ad osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;

d)             trasmettendo ai dirigenti o responsabili i rilievi relativi a quanto rappresentato dai  cittadini, utenti ed associazioni nelle forme indicate ai precedenti capoversi.

      Alle richieste o sollecitazioni del Difensore Civico, anche se non accoglibili, i Dirigenti o Responsabili dei Servizi han-no l'obbligo di dare risposta entro il più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento.

      Il funzionario che omette la risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è soggetto, su rapporto del Difensore Ci-vico, a procedimento disciplinare secondo le norme vigenti;

e)             formulando eventuali proposte di modifica delle procedure per realizzare una migliore tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;

f)             convocando i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le difficoltà che non ne consentono la corretta e tempestiva conclusione.

2.   Il Difensore Civico informa il Sindaco, il Direttore Generale od il Segretario Comunale delle disfunzioni riscontrate nell'organizzazione che arrecano danno all'esercizio dei diritti dei cittadini ed al buon funzionamento dei servizi agli stessi dovuti.

3.   Il Difensore Civico informa periodicamente il Consiglio Comunale della sua attività e degli accertamenti di maggior rilevanza sul funzionamento del Comune dallo stesso effettuati con relazione semestrale sull'attività svolta, che il Difensore Civico consegna al Presidente del Consiglio e da questi trasmessa ai gruppi consiliari e discussa dal Consiglio entro due mesi dalla presentazione.

4.   Il Difensore Civico può essere sentito dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari quando sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ente.

Art. 32
Ambito di attività del Difensore Civico

1.   Il Difensore Civico assiste i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi con particolare riguardo agli atti ed ai comportamenti:

a)   degli organi e degli uffici del Comune;

b)  delle istituzioni e delle società che gestiscono servizi comunali;

c)   dei soggetti privati concessionari di servizi comunali.

2.   Il Difensore Civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.

Art. 33
Azione popolare e delle associazioni
di protezione ambientale

1.   Ogni elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune.

2.   Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel comma precedente, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

3.   Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale come da leggi vigenti, la Giunta valuta se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio ed autorizza il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

Art. 34
Rete civica

1.   È istituita la rete telematica di interconnessione tra Comune e cittadinanza.

2.   La Rete civica dovrà garantire il miglioramento del sistema informativo e della circolazione delle informazioni sia all'esterno che all'interno del Comune. A tal fine, il Comune provvederà a trasferire sulla rete civica servizi idonei a garantire l'interconnessione e la comunicazione con la popolazione.

3.   Per la fruizione delle informazioni e dei servizi telematici sono introdotti:

a)   il protocollo informatico;

b)  la gestione documentale;

c)   la firma digitale;

d)  la posta elettronica certificata.

Art. 35
Bilancio sociale

1.   Al fine di rendere più trasparenti e comprensibili le priorità e gli obiettivi dell’Am-ministrazione, gli interventi realizzati e programmati, e i risultati raggiunti, e altresì per favorire e promuovere la partecipazione diretta dei cittadini ai processi decisionali, il Comune adotta l’istituto del Bilancio sociale. Il bilancio sociale è il documento, da realizzare con cadenza annuale, nel quale l’am-ministrazione riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate e descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi. Il bilancio sociale deve rendicontare le politiche e i servizi resi dall’ammi-nistrazione, in modo da evidenziare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati.

      Per ciascuna area individuata il bilancio sociale deve rendicontare:

1.   gli obiettivi perseguiti;

2.   le azioni intraprese;

3.   le risorse impiegate;

4.   i risultati raggiunti;

5.   gli impegni e le azioni previste per il futuro.

      La rendicontazione deve tener conto non solo di quanto attuato direttamente dall’Am-ministrazione, ma anche di quelle azioni
realizzate da soggetti esterni, pubblici o privati, con i quali l’amministrazione ha definito rapporti di collaborazione (mediante contratti, concessioni, accordi, convenzioni, etc.) nell’attuazione delle politiche o per la gestione dei servizi.

2.   La Giunta Comunale pianifica e realizza azioni di diffusione e di partecipazione del bilancio sociale all’interno e all’esterno del-l’Amministrazione, mediante incontri pubblici con i cittadini.

Art. 36
Bilancio partecipativo

1.   Al fine di assicurare il massimo di partecipazione tra gli attori politici, economici e della società civile, il Comune riconosce ad una assemblea pubblica, appositamente con-vocata, la facoltà di indicare la destinazione di una quota del bilancio di previsione di cui al comma seguente.

2.   A tal fine, il Consiglio Comunale, con atto deliberativo espresso a maggioranza assoluta degli eletti, fissa annualmente, in tempo utile, la quota percentuale delle previsioni di bilancio di cui l'assemblea indicherà in modo non vincolante la destinazione. Insieme alla quota, il Consiglio stabilisce anche i settori, sui quali l'assemblea pubblica sarà chiamata a fare le proprie scelte.

Art. 37
Prerogative dell'opposizione

1.   Il Regolamento consiliare prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze ai lavori del Consiglio comunale.

Art. 38
Consiglio Comunale
delle ragazze e dei ragazzi

1.   Il Comune promuove il progetto denominato Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi con i seguenti obiettivi:

a)   educare i giovani alla partecipazione civile e politica della città;

b)  aiutare i ragazzi a comprendere i meccanismi che regolano la società e ad assumersi responsabilità personali e di gruppo;

c)             orientare la collettività a riconoscerli co-me interlocutori nelle questioni che riguardano la loro vita e il futuro.

2.   Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi viene eletto dagli studenti delle scuole site nel territorio comunale, apposito Regolamento disciplina le modalità e lo svolgimento delle elezioni.

3.   Il percorso di realizzazione del progetto è concordato tra Scuola e Comune, condividendo obiettivi e metodi, muovendo dal proprio ambito specifico.

Art. 39
Forum dei giovani
e delle associazioni giovanili

1.   Il Comune di Vasto, al fine di attuare una attenta e puntuale attività amministrativa rivolta alle giovani generazioni, promuove l’istituzione del Forum dei Giovani e delle Associazioni Giovanili.

2.   Il funzionamento, la composizione e le pre-rogative di tale organo sono disciplinate da un apposito Regolamento.

Art. 40
La Conferenza di Servizi

1.   Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, in-dice, entro il mese di settembre di ogni anno, apposite conferenze dei servizi locali per esaminare l’andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi. A tali conferenze vengono invitate le associazioni e le organizzazioni interessate al servizio.

2.   Il Difensore Civico nella occasione, può svolgere una propria relazione.

3.   Le associazioni dell’utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

4.   Le risultanze della Conferenza sono comunicate al Consiglio comunale, dal Sindaco nella sessione straordinaria di cui all’art. 58.

5.   Un apposito capitolo di bilancio prevedrà la spesa per la organizzazione delle conferenze dei servizi. 

Art. 41
Istituti di mediazione sociale e interculturale

1.   Il Comune, nel perseguire una politica di miglioramento dell’accesso al diritto e alla giustizia da parte degli appartenenti alla co-munità amministrata, e allo scopo di facilitare i rapporti tra i servizi comunali e gli immigrati, istituisce meccanismi pubblici di mediazione sociale e interculturale.

TITOLO III
GLI ORGANI DI GOVERNO

Capo I
Il Consiglio Comunale

Art. 42
Organi

1.   Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

2.   I loro poteri e le loro attribuzioni sono stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto, il loro funzionamento dai rispettivi regolamenti.

Art. 43
Il Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto, ed è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

      Ha autonomia organizzativa e funzionale che esercita attraverso l'adozione di appositi Regolamenti.

2.   Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo, attua la programmazione ed esercita il controllo dell'attività politico-amministra-tiva del Comune.

3.   La sua competenza esclusiva è determinata dalla legge.

Art. 44
Organismi del Consiglio Comunale

1.   Sono organismi del Consiglio Comunale il Presidente, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari Permanenti, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza, e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Art. 45
I componenti del Consiglio Comunale

1.   I componenti del Consiglio Comunale, rap-presentando l'intera comunità, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2.   Hanno diritto di iniziativa e di impulso su ogni questione di competenza del Consiglio; esercitano, nelle forme di legge, azione di controllo sull'attività della Giunta.

3.   I componenti del Consiglio Comunale esercitano le loro prerogative mediante interpellanze, interrogazioni, mozioni e gli altri strumenti previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4.   I componenti del Consiglio Comunale hanno diritto alle aspettative, alle indennità, ai permessi, alle licenze e ai rimborsi delle spese sostenute e alle indennità di missione nelle entità e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 46
Convalida

1.   Nella prima seduta, prima ancora di deliberare su qualsiasi altro argomento, il Consiglio procede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità di tutti gli eletti, ai sensi della normativa vigente.

2.   A tal fine devono essere depositati presso la Segreteria Generale, almeno 5 giorni prima della seduta, tutti gli atti ed i documenti che la legge prevede.

Art. 47
Dimissioni dei componenti
del Consiglio Comunale

1.   Le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Comunale sono presentate per iscritte debitamente firmate al Presidente del Consiglio e devono essere assunte immediatamente al Protocollo nell’ordine tem-porale di presentazione.

2.   Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La procedura di sostituzione del Consigliere segue la normativa vigente

Art. 48
Decadenza

1.   Il componente di Consiglio Comunale as-sente per tre sedute consecutive senza giustificazione può essere dichiarato decaduto.

2.   Le assenze devono essere giustificate al Presidente del Consiglio secondo quanto previsto dal Regolamento.

3.   La decadenza va dichiarata dal Consiglio Comunale dopo che sia stata esperita procedura di diffida secondo quanto stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 49
Prima Seduta – Diserzione

1.   Nel caso in cui la prima seduta di Consiglio non abbia luogo per mancanza del numero legale o si sciolga per mancanza del numero legale senza che si sia provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio Comunale rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per dibattere l’ordine del giorno non trattato.

Art. 50
Presidenza provvisoria

1.   Ai sensi della normativa vigente la Presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, sino alla elezione del Presidente, dal Consigliere anziano.

2.   E' Consigliere Anziano chi ha riportato nelle elezioni la cifra individuale più elevata, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. La cifra individuale è data dalla sommatoria dei voti della lista di appartenenza e dei voti di preferenza riportati da ciascun Consigliere. In caso di parità di voti il più anziano per età.

3.   Nel caso in cui il Consigliere anziano sia assente o si dichiari indisponibile a presiedere l'assemblea, la presidenza provvisoria è assunta dal Consigliere consenziente che, tra i presenti, vanta la maggiore anzianità, determinata come previsto dal precedente comma.

Art. 51
Ufficio di Presidenza

1.   L'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti. I compiti ed il funzionamento dell’ufficio di Presidenza sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 52
Presidente del Consiglio. Elezione

1.   Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto nella prima seduta del Consiglio, tra i suoi membri, dopo aver espletato gli adempimenti di legge. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale e risulterà eletto colui che, in prima votazione, avrà ottenuto i 2/3 (due terzi) dei voti dei componenti del Consiglio. Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista si procede, con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza semplice; in caso di parità è eletto il consigliere più anziano per età.

2.   Agli adempimenti di cui al precedente com-ma il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto segreto.

3.   Nella stessa seduta, con una successiva ed unica votazione, si procede alla elezione di due Vice Presidenti, di cui almeno uno espressione dei gruppi di minoranza. A tal fine qualora un Vice Presidente abbandoni il gruppo consiliare di appartenenza è tenuto a dichiarare la propria collocazione nell’am-bito della componente di maggioranza o di minoranza del Consiglio Comunale, al fine di consentire la permanenza del criterio anzidetto.

4.   In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente anziano, come indicato dall’art. 50, comma 2, che sostituisce il Presidente. In assenza di entrambi i Vice Presidenti svolge il ruolo di Presidente il Consigliere Anziano.

Art. 53
Presidenza del Consiglio. Durata

1.   Il Presidente del Consiglio Comunale ed i Vice Presidenti restano in carica per una durata pari a quella del Consiglio.

2.   In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del suo Presidente, ovvero di uno dei Vice Presidenti, il Consiglio Comunale provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi della vacanza; convoca e presiede la seduta il Vice Presidente anziano fino all’elezione del Presidente.

Art. 54
Presidente del Consiglio. Poteri

1.   Nello svolgimento dei suoi poteri il Presidente del Consiglio Comunale:

a)             rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente e di fronte alla città. Le modalità di tale funzione sono stabilite da apposito Regolamento;

b)  convoca il Consiglio, fissando la data, d’intesa con il Sindaco e sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;

c)   dirama, nel rispetto della funzione programmatoria della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, formulato sulla base di proposte, compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, e da almeno 1/6 dei Consiglieri Comunali, assicurando adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni iscritte all’ordine del giorno;

d)  presiede e disciplina la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per i lavori del Consiglio Comunale;

e)             proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;

f)   firma, insieme al Segretario Generale Comunale, i verbali e gli estratti delle deliberazioni;

g)   convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti;

h)   insedia le Commissioni Consiliari, vigila sul loro funzionamento e può parteciparvi solo  con diritto di parola;

i)             comunica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso  espressamente riservati dalla legge.

2.   Il Presidente del Consiglio inoltre:

a)   riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno 1/6 dei Consiglieri in carica. Nel caso di richiesta urgente motivata il termine è ridotto a 5 giorni;

b)  riunisce il Consiglio nel termine di 10 giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai Revisori dei Conti.

Art. 55
Ineleggibilità - Incompatibilità

1.   Il Consigliere nominato Presidente cessa, al-l'atto dell'accettazione della carica, da ogni altra funzione rivestita per l'Ente quale com-ponente di Commissioni interne, consultive, di inchiesta, di studio e similari.

Art. 56
Presidente del Consiglio e Vice Presidente.
Revoca e dimissioni.

1.   Il Presidente del Consiglio ed i Vice Presidenti del Consiglio, oltre che per i casi di sospensione e decadenza di cui all’art.59 del D.L.vo 267/2000, cessano dalla carica in caso di dimissioni o revoca.

2.   Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio possono essere revocati singolarmente su richiesta motivata di 1/3 dei Consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco.

3.   La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio per il Presidente. Con le stesse modalità, si procede per i Vice Presidenti.

4.                  L’approvazione della mozione comporta la cessazione della carica del Presidente o del Vice Presidente e la sostituzione degli stessi nella successiva seduta con le modalità di cui ai precedenti articoli.

5.   Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio e di Vice Presidente del Consiglio, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del-l’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 57
Comunicazione dei componenti della Giunta

1.                  Successivamente all’elezione del Presidente, nella prima seduta, il Sindaco comunica al Consiglio la nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

2.   Analoga comunicazione avviene in caso di qualsiasi variazione riferita alla Giunta Comunale.

Art. 58
Linee programmatiche e di governo

1.   Svolto l'adempimento di cui all'articolo pre-cedente, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico - amministrativo.

2.   Le linee programmatiche diventano gli stru-menti ispiratori dell'attività del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del Segretario Generale Comunale, del Direttore Generale, ove nominato, e dei Dirigenti.

3.   Con cadenza almeno annuale il Sindaco provvede, in sessione straordinaria, ad illustrare lo stato di attuazione di tali linee da parte dell’Amministrazione.

Art. 59
Incarichi ai componenti
del Consiglio Comunale

1.   Il Consiglio Comunale può affidare speciali incarichi ad uno o più dei suoi componenti su materie o argomenti particolari, nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 60
Gruppi Consiliari

1.   Tutti i componenti del Consiglio Comunale debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2.   Ciascun gruppo deve essere composto da al-meno due Consiglieri.

3.   Un gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere, purché questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto almeno un seggio.

4.   I componenti del Consiglio Comunale che non possono costituirsi in gruppo, o che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo, formano il gruppo misto.

5.   La disposizione dei gruppi consiliari nel-l’aula del Consiglio avviene secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, rispettando la collocazione politica.

6.   Nella prima seduta successiva all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, i gruppi consiliari indicano il nominativo del relativo Capogruppo ed eventualmente quello di chi lo sostituisce in caso di assenza. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per lista.

7.   Ai gruppi, ai quali è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento, sono assicurati, in funzione del loro numero, della loro consistenza numerica e secondo criteri di pari opportunità, adeguati locali, attrezzature e risorse finanziarie da determinarsi con apposito capitolo in sede di approvazione del bilancio di previsione, in base alle disponibilità dell’Ente.

Art. 61
Conferenza dei Capigruppo
dei Gruppi Consiliari

1.   La Conferenza dei Capigruppo dei gruppi consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, ha precipuamente funzioni consultive per la programmazione delle adunanze consiliari e del loro svolgimento con riferimento ad argomenti di particolare rilevanza.

2.   Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo dei gruppi consiliari, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, le Commissioni Consiliari Permanenti e la Giunta Comunale.

Art. 62
Commissioni Consiliari Permanenti

1.   Il Consiglio istituisce tre Commissioni Per-manenti, denominate “Affari Generali, ed Istituzionali”, “Bilancio e sviluppo economico” e “Assetto ed utilizzazione del territorio”, costituite in modo tale da vedere rappresentati all’interno di ogni Commissione tutti i gruppi consiliari, attuando in sede di votazione il criterio del c.d. voto plurimo ossia pesando il voto di ogni componente con riferimento alla rappresentanza proporzionale del gruppo di appartenenza dello stesso all’interno del Consiglio Comunale.

2.   Il Consiglio istituisce, altresì, una Commissione Permanente, denominata “Affari Sociali  e concessione contributi”, costituita da nove componenti, con criterio proporzionale in riferimento alla composizione del Consiglio Comunale;

3.   A tal fine, qualora un Consigliere Comunale abbandoni il gruppo consiliare di appartenenza, è tenuto a dichiarare la propria collocazione nell’ambito di altro gruppo ed in ogni caso della componente di maggioranza o di minoranza del Consiglio comunale, al fine di consentire la permanenza del criterio anzidetto.

4.   Le Commissioni hanno:

-    funzioni preparatorie, referenti, redigenti degli atti di competenza del Consiglio nelle materie ad esse attribuite;

-    poteri istruttori, consultivi, preparatori e propositivi, che consentano di meglio in-dirizzare il dibattito consiliare sulle materie ad esse assegnate.

5.   Delle Commissioni consiliari non fanno par-te il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale, che però possono parteciparvi senza diritto di voto.

6.   Il Regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti disciplina il numero delle commissioni, il numero massimo dei componenti, le materie di com-petenza, il funzionamento nel rispetto dei principi di cui al presente articolo.

7.   Le sedute delle commissioni sono normalmente pubbliche, salvo i casi concernenti la tutela della riservatezza delle persone e quelle espressamente stabilite dalla legge e dal regolamento.

8.   La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 63
Commissione Consiliare
permanente di vigilanza

1.   Il Consiglio per assicurare l’esercizio della funzione di controllo istituisce la Commissione Consiliare permanente di vigilanza, la quale riferisce al Consiglio i risultati dei controlli effettuati dagli uffici e servizi di cui all’art. 147, del Testo Unico, con le proprie valutazioni, ed adempie alle altre funzioni alla stessa attribuite dal Consiglio.

2.   La Commissione è costituita in modo tale da vedere rappresentati all’interno tutti i gruppi consiliari, attuando in sede di votazione il criterio del c.d. voto plurimo ossia pesando il voto di ogni componente con riferimento alla rappresentanza  proporzionale del gruppo di appartenenza dello stesso all’interno del Consiglio Comunale.

3.   La Commissione consiliare esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti di  rilevante interesse di istituzioni, aziende, consorzi, società, concessionari od affidatari di servizi pubblici locali, nonché di enti, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune. La Commissione può disporre audizioni e convocare gli amministratori ed i Sindaci Revisori designati o nominati dal Comune; presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività.

4.   Il Presidente della commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte  soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza, ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

5.   Il Regolamento determina i poteri della Commissione per l’esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l’organizzazione.

6.   La Commissione di vigilanza deve insediarsi non oltre quarantacinque giorni dal rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 64
Commissioni Temporanee o Speciali

1.   Il Consiglio può costituire Commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale, anche non rientranti nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti, con tempi di operatività ed ambiti definiti.

2.   Le Commissioni del presente articolo sono sciolte automaticamente all'atto della presentazione al Consiglio Comunale della relazione conclusiva.

3.   Il Regolamento ne disciplina i criteri di fun-zionamento e di composizione.

4.   Il Consiglio Comunale nomina i componenti, anche esterni al Consiglio Comunale, secondo criteri di massima rappresentatività politica, sociale, culturale e professionale.

5.   La Commissione svolge funzioni propositive e consultive in materia di volta in volta individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 65
Commissione Speciale di Indagine

1.   Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine incaricate di fare accertamenti sull'attività dell'Amministrazione individuando, con lo stesso provvedimento, l'argomento oggetto dell'indagine, i termini del mandato ed i tempi per l'espletamento dello stesso.

2.   La Commissione, costituita con criterio pro-porzionale così come previsto dalla legge, nomina il Presidente che deve essere espressione delle opposizioni.

3.   La Commissione si avvale della collaborazione del Segretario comunale, del Direttore Generale, ove nominato, e/o dei Dirigenti comunali, che garantiranno lo svolgimento dei compiti di indagine attribuiti alla Commissione.

4.   A conclusione della sua attività la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite al Consiglio Comunale per l'adozione da parte dello stesso dei provvedimenti conseguenti di propria competenza.

5.   La Commissione, per lo svolgimento della sua attività, è tenuta al segreto d'ufficio fino alla presentazione dei risultati dell'indagine al Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio valuta l’opportunità di tenere la seduta a porte chiuse.

Art. 66
Funzioni di indirizzo

1.   Il Consiglio Comunale, sulla base della co-noscenza diretta, nonché della dovuta informazione fornita dal Sindaco, individua ed interpreta i bisogni, le esigenze e gli interessi generali della comunità e determina, in relazione ad essi, gli obiettivi dell'azione politico-amministrativa.

2.   Il Consiglio in tal senso approva direttive generali per programmi, per progetti e per settori di intervento, in riferimento all'azione dell'Amministrazione Comunale, delle istituzioni ed aziende dipendenti o delle forme associative intercomunali alle quali il Comune partecipa.

3.   Il Consiglio Comunale, con apposito atto deliberativo da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro 60 giorni dalla convalida, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed altre Istituzioni, promuovendo la presenza di entrambi i sessi. Il Consiglio Comunale nomina inoltre i suoi rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, secondo gli indirizzi stabiliti.

Art. 67
Funzioni di controllo

1.   Il Consiglio Comunale, per assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento programmatico, esercita la funzione di controllo politico-ammi-nistrativa.

2.   A tal fine, sulla base delle relazioni periodiche e delle informazioni sull'attività del Co-mune e degli Enti che gestiscono i servizi pubblici comunali che il Sindaco, la Giunta Comunale, i Dirigenti, il Collegio dei Revisori sono tenuti ad inviare, verifica i risultati raggiunti dai soggetti destinatari degli indirizzi ed adotta direttive atte ad adeguare l'azione degli obiettivi posti.

3.   Identica funzione di controllo viene esercitata nei confronti dell'azione delle Istituzioni ed aziende dipendenti o delle forme associative intercomunali, alle quali il Comune partecipa.

4.   Il Consiglio, sulla base delle segnalazioni periodiche del Difensore Civico, e della Commissione di Garanzia, adotta raccoman-dazioni o direttive volte ad adeguare le modalità della gestione amministrativa.

Art. 68
Il controllo sugli atti

1.   Il controllo sugli atti del Comune è regolato dalla normativa statale nonché dalle disposizioni regionali.

Art. 69
Commissione consiliare permanente
di controllo e di garanzia statutaria

1.   Il controllo sugli atti del comune e sulla in-terpretazione dello Statuto è esercitato dalla Commissione Consiliare permanente di controllo e di garanzia statutaria. La Commissione è composta da cinque esperti eletti a maggioranza dei tre quarti del Consiglio Comunale. Il componente della commissione dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. Le modalità per le elezioni e il funzionamento della Commissione sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 70
Spese Elettorali - Pubblicità

1.   Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30, della legge 25.3.1993, n. 81, e successive modifiche, contestualmente al deposito delle liste e/o delle candidature i delegati dovranno depositare presso la Segreteria Generale del Comune apposita dichiarazione con la quale la lista o il candidato indicano l'entità dei fondi che intendono impegnare per le spese di propaganda elettorale. Tale dichiarazione può costituire il limite di spesa a cui le liste o i candidati intendono vincolarsi.

2.   La dichiarazione e gli altri eventuali documenti ad essa collegati debbono essere pubblicizzati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale. Dell'avvenuta affissione deve essere data notizia al pubblico mediante specifico avviso.

3.   Entro i venti giorni feriali successivi a quello delle intervenute elezioni, il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaci ed i rappresentanti delle liste depositano presso la Segreteria Generale del Comune il rendiconto analitico delle spese sostenute da ciascuno, raggruppate per categoria.

4.   I rendiconti vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo all'elezione del Sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.

5.   I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune presso la Segreteria Generale.

6.   Le modalità di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1° e dei rendiconti di cui al comma 3° sono disciplinati da apposito regolamento, che deve indicare in particolare le modalità di acquisizione dei fondi.

Capo II
La Giunta Comunale

Art. 71
La Giunta Comunale. Composizione

1.   La Giunta comunale è nominata con atto del Sindaco, che la presiede, ed è composta da un numero di Assessori non superiore a un terzo del numero dei Consiglieri Comunali assegnati dalla legge alla classe del Comune, computando a tal fine il Sindaco.

2.   Per favorire e promuovere la presenza di entrambi i sessi  nella giunta, negli organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti trova applicazione quanto statuito dal combinato disposto dell’art. 6, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dalla legge 125/91.

3.   Nell'atto di nomina il Sindaco precisa la coerenza tra detto numero e le linee programmatiche proposte e gli obiettivi da realizzare.

4.   La Giunta Comunale elabora le linee programmatiche dell'Amministrazione traducendole in strategie di intervento ed attività.

Art. 72
Giunta Comunale. Nomina

1.   Prima dell'insediamento del Consiglio Co-munale il Sindaco provvede alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori.

2.   Salvo i casi di revoca, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

3.   Ai sensi della normativa vigente, l'attribuzione della nomina di Vice Sindaco ed Assessore comporta la cessazione automatica dalla carica di Consigliere Comunale ricoperta.

4.   I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall’eserci-tare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 73
Assessore. Revoca

1.   L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere motivato.

2.   Tale atto deve essere comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo del nuovo o dei nuovi Assessori.

Art. 74
Funzione propositiva di impulso

1.   La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e degli organi di partecipazione, sottoponendo agli stessi proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla loro competenza.

2.   Predispone, in particolare, le proposte di programmi e progetti pluriennali ed annuali, il progetto del bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto della gestione e la relazione illustrativa, le proposte di regolamenti, i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici ed i piani attuativi.

Art. 75
Funzione di amministrazione

1.   La Giunta attua gli indirizzi del Consiglio, fornendo le indicazioni e le direttive necessarie e strumentali all'attuazione degli stessi.

2.   Ha l'obbligo di riferire annualmente al Con-siglio gli esiti della propria attività per quanto riguarda l’attuazione delle linee program-matiche secondo le modalità di cui all’art. 58.

3.   Adotta gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto ad altro organo, al Segretario Generale Comunale, o al Direttore Generale ove nominato, e ai Dirigenti.

4.   Attua gli obiettivi dell'azione politico-ammi-nistrativa, avvalendosi degli elementi conoscitivi e delle proposte tecniche fornite dalla dirigenza.

5.   Sulla base del Bilancio di Previsione annuale approva il Piano Esecutivo di Gestione secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità.

6.   Esamina le istanze, le petizioni e le proposte, di persone singole o associazioni, in conformità alle norme poste dal presente Statuto.

Art. 76
Funzioni di controllo sull'attività gestionale

1.   La Giunta esercita la funzione di verifica sullo stato di attuazione dei programmi e sul corretto ed efficiente uso delle risorse assegnate alle unità organizzative.

2.   Entro il mese di giugno procede ad una ve-rifica dello stato di realizzazione delle linee programmatiche.

3.   A tal fine acquisisce periodicamente le re-lazioni informative dal Segretario Generale Comunale, dal Direttore Generale, ove nominato, e dai Dirigenti.

Art. 77
Assessori. Deleghe

1.   Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori, l'esercizio delle sue funzioni previste dalle normative vigenti.

2.   La delega, da farsi esclusivamente in forma scritta, deve indicare in maniera dettagliata l'oggetto e gli ambiti nei quali il delegato dovrà operare nell'esercizio delle funzioni delegate.

3.   La delega deve esplicitamente contenere la dichiarazione che la gestione e la responsabilità tecnico-amministrative dell'oggetto delegato sono attribuite al Dirigente o al responsabile del servizio.

4.   L'atto di delega e l'atto di revoca devono es-sere comunicati al Prefetto e portati a conoscenza del Consiglio.

Capo III
Il Sindaco

Art. 78
Sindaco. Attribuzioni

1.   Il Sindaco:

a)   è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;

b)             coordina l'attività politico-amministrati-va del Comune, garantendone la trasparenza;

c)   convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, ne mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori e garantendo il metodo collegiale dell'azione della Giunta comunale;

d)  nomina, designa, sulla base degli indiriz-zi stabiliti dal Consiglio Comunale e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

e)   convoca i comizi elettorali ed indice i referendum;

f)             esperisce le azioni giudiziali conservative dei diritti del Comune. Si costituisce in giudizio quale rappresentante istituzionale dell’Ente nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi, come attore e come convenuto.

g)   nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento sull’or-dinamento degli uffici e dei servizi;

h)             sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti;

i)    nomina il Segretario Generale Comunale scegliendolo tra gli iscritti all’apposito Albo;

l)             impartisce al Segretario Generale Comu-nale o al Direttore Generale ove nominato, le direttive per l'azione amministrativa e gestionale;

m)  firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;

n)   in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti;

o)  vigila sul servizio di Polizia Municipale;

2.   Il Sindaco risponde in ogni momento al Consiglio in ordine al rispetto degli indirizzi assegnati, ai tempi previsti per la loro attuazione, alle risorse destinate ed impiegate.

3.   Il Sindaco neoeletto convoca la prima adunanza, inserendo all'ordine del giorno la convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale.

4.   Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 79
Attribuzioni di coordinamento
degli interessi della comunità locale

1.   Il Sindaco è autorità di coordinamento degli interessi della comunità locale.

2.   In particolare promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative tese ad attivare flussi informativi sull'attività dei soggetti pubblici, al fine di armonizzare l'azione alle esigenze della comunità.

3.   Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi, e servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’esple-tamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4.   In questo suo compito deve tenere conto delle esigenze complessive e generali dei cittadini utenti, istituendo il piano regolatore degli orari, per la cui redazione apposito regolamento definirà gli strumenti e le forme necessarie.

5.   In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico, acustico, luminoso o per particolare necessità del-l’utenza il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’in-tesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti opportuni.

6.   Promuove l'attivazione e la conclusione de-gli accordi di programma, quando tale forma di coordinamento sia necessaria per garantire l'azione integrata di soggetti pubblici per interventi specifici, ai sensi della normativa vigente.

Art. 80
Strumenti di partecipazione -
Ruolo del Sindaco

1.   Il Sindaco riceve istanze, petizioni, proposte provenienti da cittadini, in forma singola o collettiva, e da organismi associativi; ne de-manda l'esame istruttorio al settore di competenza, presentandole alla Giunta, per la conseguente motivata decisione.

2.   Riceve le proposte di candidatura per l'elezione del Difensore Civico inviate da cittadini singoli e associati e ne demanda la competenza elettiva al Consiglio Comunale, qualora quest’ultimo abbia scelto di nominare il difensore direttamente, ai sensi del-l’art. 30 dello Statuto.

Art. 81
Il Sindaco Ufficiale di Governo

1.   Il Sindaco, ai sensi della normativa di legge, sovrintende all'espletamento delle funzioni di competenza statale da parte della specifica articolazione organizzativa. Nell'ambito del potere di ordinanza attribuitogli dalla legge, il Sindaco informa tempestivamente e periodicamente, per estratto, i presidenti dei gruppi consiliari di tutte le ordinanze emesse.

Art. 82
Vice Sindaco

1.   Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione, ai sensi di legge.

2.   Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Vice Sindaco, il Sindaco viene sostituito dall'Assessore, più anziano di età.

3.   Il Vice Sindaco assume, inoltre, le funzioni del Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 83
Divieto generale di incarichi e consulenza

1.   Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori ed i componenti del Consiglio Comunale non possono ricoprire incarichi e/o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 84
Dimissioni del Sindaco

1.   Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Presidente del Consiglio Comunale, che provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio Comunale, oppure con annuncio diretto in Consiglio Comunale.

2.   Trascorso il termine di venti giorni dalla lo-ro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, le dimissioni divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco e allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 85
Mozione di sfiducia

1.   La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio Comunale assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, o suo facente funzioni, il quale convoca il Consiglio Comunale per la sua discussione, che deve avvenire in una data compresa tra il 10° ed il 30° giorno successivo.

2.   La mozione si intende approvata quando ri-ceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale, espresso per appello nominale.

3.   Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non è da considerarsi mozione di sfiducia e non ne comporta le dimissioni.

Art. 86
Mozione di sfiducia. Effetti

1.                  L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalle funzioni del Sindaco e della Giunta dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

2.                  Dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia il Segretario Generale Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

TITOLO IV
GESTIONE, SERVIZI E
ORGANIZZAZIONE
UFFICI E PERSONALE

Art. 87
Servizi Comunali

1.   Il Comune gestisce direttamente tutti i ser-vizi pubblici comunali che, per particolari finalità o per esplicito obbligo di legge, non possono essere affidati all'esterno.

2.   Il Consiglio Comunale decide in rapporto alle particolari convenienze economiche od organizzative le forme di assegnazione esterna di tali servizi, acquisendo preliminarmente il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

3.                  L'assunzione del pubblico servizio avviene con deliberazione del Consiglio Comunale adottata secondo la normativa vigente al momento.

4.   Il Comune nella definizione della modalità di gestione dei servizi pubblici opera una scelta tenendo conto delle finalità del servizio, dell’efficacia e della economicità della gestione, fermo restando l’obbligo di legge di gestione diretta di alcuni servizi.

Art. 88
Modalità di gestione dei servizi

1.   I servizi pubblici comunali, nel rispetto del pubblico interesse e per una razionale valorizzazione delle risorse anche imprenditoriali presenti sul territorio, possono essere gestiti:

a)   in economia, direttamente da parte del Comune quando per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio questa risulti la modalità più efficace;

b)  in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale privilegiando questa modalità quando il servizio può essere effettuato da associazioni di volontariato, cooperative o da imprese senza fine di lucro, mantenendo le proprie funzioni di vigilanza e controllo;

c)   in collaborazione con il privato pur garantendo il carattere pubblico del servizio, nelle forme consentite dalla normativa vigente.

d)  in collaborazione con altri enti nelle for-me previste:

-       accordi di programma,

-       convenzioni,

-       consorzi o altre forme di diritto privato consentite dalla normativa vigente.

Art. 89
Organi di gestione degli Enti

1.   Gli Enti di cui all’articolo precedente sono costituiti e revocati dal Consiglio Comunale.

2.   Il Consiglio Comunale approva i regolamenti degli stessi nei quali vengono discipli-nati l’organizzazione, gli ambiti di attività, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, le forme di vigilanza e di controllo.

3.   Alla nomina degli organi di gestione provvede il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 66, 3° comma del presente Statuto e secondo le modalità definite dal Regolamento degli Enti.

4.   In ogni caso, i componenti nominati dal Sin-daco restano in carica per la durata del mandato dello stesso.

5.   Il Sindaco con provvedimento motivato, può revocare, gli incarichi in conformità al regolamento degli Enti, di cui viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 90
Decentramento funzionale

1.   Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia nonché la migliore fruibilità dei servizi svolti dal Comune, il Consiglio Comunale può regolamentare l'organizzazione delle attività da decentrare sul territorio.

Art. 91
Organizzazione degli uffici e dei servizi
a gestione diretta

1.   Gli uffici e i servizi di diretta pertinenza del Comune sono organizzati secondo uno schema funzionale e dotazioni organiche previsti da un apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

a)   le attività di gestione amministrativa sono affidate all'apparato interno con attribuzione di responsabilità amministrativa in tal senso dei funzionari dirigenti;

b)  deve essere affermato il criterio di responsabilità diffusa ad ogni livello, delineato non in funzione di una rigida struttura gerarchica ma in rapporto ai compiti assegnati a ciascuna unità;

c)             l'individuazione di ruoli di coordinamento ai vari livelli deve rispondere a esigenze di funzionalità ed essere strettamente correlata al principio precedentemente enunciato;

d)             l'articolazione strutturale deve essere elastica e rapidamente adattabile, anche nella distribuzione quantitativa del personale, al mutare delle esigenze dei servizi, operando con adeguati strumenti formativi per la qualificazione professionale degli operatori comunali;

e)             l'aggiornamento delle procedure di lavoro deve essere perseguito costantemente favorendo l'introduzione di tecniche gestionali innovative;

f)   il lavoro per progetti ed obiettivi specifici potrà essere svolto anche tramite il metodo del lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze possedute dai singoli;

g)   le modalità e le prove di accesso ai diversi profili professionali di ciascuna qualifica devono consentire condizioni di pari opportunità senza discriminazioni di alcun genere, in particolare tra lavoratori e lavoratrici.

Art. 92
Funzioni del Segretario Generale Comunale

1.   Il Segretario Generale Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito Albo.

2.   Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3.   Il Segretario Generale Comunale:

a)   presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

b)             partecipa alle riunioni di Consiglio e di Giunta e ne redige i verbali che sottoscrive.

c)   formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, alle Commissioni Consiliari permanenti ed ai singoli Consiglieri e può assumere qualunque incarico gestionale assegnatogli dal Sindaco.

d)  presiede l’ufficio comunale per le elezio-ni in occasione delle consultazioni popolari ed i referendum.

e)   può rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale i contratti previsti dalla normativa vigente.

Art. 93
Direttore Generale

1.   Il Sindaco, previa deliberazione di Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco.

2.   I requisiti, le funzioni, le modalità per la nomina e per la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto con l’Ente sono stabilite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3.   In particolare il Direttore Generale provvede, secondo le direttive impartite dal Sindaco, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente. A tal fine compete al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta del Piano Esecutivo di Gestione.

4.   Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco con atto debitamente motivato, previa deliberazione di Giunta Comunale.

5.   Le funzioni di Direttore Generale, ove non nominato, possono essere assegnate dal Sindaco al Segretario Generale.

Art. 94
Vice Segretario

1.   Il Vice Segretario del Comune viene nominato dal Sindaco tra i Dirigenti presenti nel-l’Ente con contratto a tempo indeterminato, appartenente all’area amministrativa.

2.   Il Vice Segretario collabora con il Segretario Generale, e lo sostituisce di diritto in caso di suo impedimento, di vacanza o di assenza anche temporanea e precaria.

Art. 95
La Dirigenza

      Le aree e/o i Settori del comune di Vasto sono attribuite ai dirigenti secondo i criteri e le norme generali dettate dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 96
I Dirigenti

1.   Nel quadro di una precisa distinzione di ruoli rispetto alle attribuzioni degli organi di governo, i dirigenti sono responsabili del funzionamento e della gestione amministrativa delle funzioni loro assegnate dall’atto di incarico del Sindaco.

2.   Le competenze dei Dirigenti, esercitate ga-rantendo la massima trasparenza, comprendono:

a)   le attività di studio, elaborazione, consulenza e istruzione di atti attribuiti agli organi comunali tra i quali si richiama l'espressione dei pareri obbligatori sulle deliberazioni previste dalla legge ivi comprese quelle a carico del Responsabile dei servizi contabili;

b)             l'organizzazione delle attività gestionali nell'ambito degli indirizzi assunti dall'Amministrazione e consistenti in atti di discrezionalità tecnica o meramente esecutivi di deliberazioni assunte dagli organi di governo;

c)   le attività organizzative degli uffici e servizi di pertinenza, compresa l'adozione degli atti ordinatori interni in materia;

d)             l'organizzazione delle singole unità direttive, relazionando sull'attività delle stesse;

e)   la presidenza della Commissioni Giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti nell'organico degli uffici di rispettiva appartenenza;

f)   la presidenza di tutte le Commissioni di gara e di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o forniture, il cui oggetto rientri nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio di appartenenza;

g)   la stipulazione dei contratti in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici.

3.   La presidenza dei concorsi per la copertura dei posti di dirigente è assegnata al Segretario Generale Comunale.

Art. 97
Incarichi Dirigenziali

1.   Il Sindaco, secondo quanto previsto dal vi-gente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, attribuisce con proprio provvedimento gli incarichi dirigenziali, che debbono essere a tempo determinato.

2.   Gli incarichi di direzione sono attribuiti ai Dirigenti di ruolo ed a personale assunto con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti di legge e di regolamento contrattuale e possono riguardare:

a)   la direzione di un’articolazione organizzativa di massima dimensione;

b)  incarichi particolari di studio, consulenza, progettazione e ricerca.

3.   Gli incarichi sono assegnati, rinnovati o re-vocati secondo le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 98
Incarichi temporanei

1.   Il Sindaco può attribuire ai Dirigenti la re-sponsabilità per la realizzazione di progetti e la direzione di gruppi di lavoro a durata e contenuto predefinito.

2.   La direzione di tali progetti può essere af-fidata anche ai funzionari non dirigenti, sentito il parere del dirigente del servizio di appartenenza.

Art. 99
Incarichi a contratto

1.   La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire e secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 100
Collaborazioni esterne

1.   Possono essere previste collaborazioni e-sterne ad alto contenuto di professionalità, le quali devono essere congruamente motivate in ordine alla carenza di risorse professionali e di competenze interne e coperte secondo quanto previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 101
La Conferenza dei Dirigenti

1.   Viene istituita la conferenza dei Dirigenti che si riunisce periodicamente.

2.   Compete al Direttore Generale riunire tutti i soggetti a cui sono conferiti incarichi Dirigenziali.

3.   Alla conferenza dei Dirigenti spettano funzioni propositive, consultive ed organizzative.

4.   La composizione del collegio è allargata ai responsabili di posizione organizzativa qualora i temi da trattare si riferiscano espressamente alle funzioni agli stessi riferibili.

TITOLO V
GESTIONE ECONOMICA
E FINANZIARIA

Art. 102
Principi

1.   Sulla base dell’art. 119 Cost., l’Ammini-strazione comunale ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, può stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie e dispone di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio.

2.   Il sistema di tributi propri e delle compartecipazioni deve garantire i principi di trasparenza, semplificazione, responsabilizzazione e deve essere finalizzato ad un accrescimento dell’attuale livello di autonomia impositiva e flessibilità fiscale.

3.   Il Comune informa la propria politica tributaria al principio costituzionale di progressività, al fine di determinare una ridistribuzione del reddito prodotto in favore delle fasce più deboli della popolazione.

4.   Il Comune uniforma la propria normazione ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente, improntando le relative disposizioni a criteri di massima chiarezza e trasparenza.

5.   L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito di una attività di programmazione pluriennale secondo gli strumenti previsti dalla normativa vigente.

6.   Al fine di migliorare e rendere più trasparenti le funzioni di pianificazione e controllo vengono utilizzati strumenti quali il bilancio a budget, la definizione dei centri di costo, il controllo strategico e il controllo di gestione.

Art. 103
Bilancio

1.   Alla base della contabilità comunale rimane il sistema individuato nella pratica del Bilancio Preventivo e del Rendiconto della Gestione, regolati dai principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione.

2.   I termini per la deliberazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto sono fissati dalla legge dello Stato.

3.   Oltre agli allegati di legge accompagnano il Bilancio gli allegati previsti dal regolamento di contabilità, allo scopo di consentire sia al Consiglio Comunale che ai cittadini l'individuazione delle modalità di gestione pubblica della spesa e dell'entrata, allegati riassuntivi della gestione patrimoniale con particolare riferimento ai contratti, ai servizi, al personale, alle convenzioni e quanto riferito agli interessi della Pubblica Amministrazione come meglio potranno essere individuati dal regolamento di gestione contabile.

4.   Nessuna spesa può essere assunta se non indica la copertura o i mezzi per farvi fronte.

5.   Il Bilancio di Previsione dovrà prevedere la spesa per lo svolgimento degli adempimenti relativi agli strumenti di partecipazione di cui all'art. 11.

Art. 104
Piano Esecutivo di Gestione

1.   Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai Dirigenti dell’Ente.

2.   Il Piano Esecutivo di Gestione contiene una graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

Art. 105
Controlli Interni

1.   All’interno dell’organizzazione dell’Ente è prevista l’attivazione di un sistema di controlli interni che consenta un monitoraggio ed una valutazione costante della legittimità e della regolarità amministrativa e contabile degli atti, nonché dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dal Comune.

2.   Il sistema, articolato ai sensi della normativa vigente, è dotato di strumenti adeguati a:

a)             Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo interno di regolarità amministrativa e contabile);

b)             Verificare l’efficacia, l’efficienza e l’e-conomicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c)   Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d)  Valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);

3.   Gli organi, le procedure, le modalità, le re-sponsabilità con cui si esplica il sistema dei controlli trovano disciplina negli appositi regolamenti adottati dall’Ente.

Art. 106
Nucleo di Valutazione

1.   I risultati dell’attività dirigenziale, nonché le competenze organizzative del personale con incarico dirigenziale, sono valutati da apposito Nucleo di Valutazione, costituito ed operante secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di lavoro, e dalla legge.

2.   La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative tiene particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione.

3.   Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell’at-tività del valutato, dalla verifica della valutazione e dalla partecipazione al procedimento da parte del valutato.

4.   Il Nucleo di Valutazione dell’ente deve for-nire annualmente una proposta per la valutazione del personale di qualifica dirigenziale al Sindaco, al quale compete la valutazione definitiva. In caso di valutazione finale difforme, questa dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 107
Regolamento di Contabilità

1.   L’Ente, deve applicare i principi contabili stabiliti dalle leggi dello Stato, approvando un Regolamento Comunale di Contabilità.

2.   Il Regolamento di Contabilità deve dettare le modalità organizzative per l’applicazione dei principi contabili, tali da garantire, tra l’altro, la conoscenza consolidata dei risultati della gestione.

3.   Con il Regolamento di Contabilità vengono fissate norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell’amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.

Art. 108
L’Organo di revisione
economico – finanziaria

1.   L’organo di revisione economico – finanziaria, o collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, è nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste dalla legge. Nella stessa seduta di nomina, il Consiglio dell’Ente designa, tra gli aventi diritto, e senza pregiudizio per la valida costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio stesso.

2.   L’organo di revisione economico – finanziaria svolge i seguenti compiti e funzioni:

a)             collaborazione costante con gli organi istituzionali con un ruolo di consulenza tecnico-contabile;

b)             assegnazione di funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c)             predisposizione di relazioni sull'andamento della gestione e formulazione di proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d)  pareri sulla proposta di bilancio e dei do-cumenti allegati e sulle variazioni di bilancio che esprimano un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile;

e)             relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

f)   referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

g)   verifiche di cassa;

h)   ogni altro ruolo e compito affidato da leggi dello Stato.

3.   Per gli scopi e le funzioni di cui al comma precedente hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente, senza oneri a loro carico.

Art. 109
Tesoreria

1.   Il Comune ha un servizio di Tesoreria.

2.   Il servizio di Tesoreria è affidato ad idonea azienda di credito, o altri Istituti o Enti o Azienda previsti dalle leggi vigenti secondo criteri di massima economicità nel rispetto del principio di trasparenza e nell’ambito dei dettati della L. 720/1984 e successive modifiche ed integrazioni.

3.   I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione siglata dall’Ente e dal Tesoriere.

Titolo VI
I Regolamenti

Art. 110
I Regolamenti attuativi

1.   Per l’attuazione dei principi indicati nel pre-sente Statuto, il Comune adotta, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, i seguenti Regolamenti:

      Regolamento interno del Consiglio e della Giunta;

      Regolamento della partecipazione popolare;

      Regolamento del Difensore Civico;

      Regolamento per la contabilità e per i contratti;

      Regolamento per gli Uffici e Servizi e per i contratti;

      Regolamento per il diritto di accesso e informazione.

      Il Comune adotta, altresì, ulteriori Regolamenti per la migliore disciplina di singole materie di competenza.

Art. 111
L’efficacia dei Regolamenti

1.   I Regolamenti di cui al precedente articolo sono redatti con le seguenti limitazioni:

-    non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

-    la loro efficacia è limitata nell’ambito comunale;

-    non possono contenere norme a carattere particolare;

-    non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

-    non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.

Art. 112
Il procedimento
di formazione dei Regolamenti

1.   I Regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.

2.   I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: una prima, dopo l’adozione della deliberazione approvativa; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli ed approvazioni.

3.   Essi diventano esecutivi dopo 10 giorni dal-la scadenza della seconda pubblicazione.

4.   La competente Commissione Consiliare ve-rificherà con cadenza annuale lo stato di attuazione dello Statuto e l’applicazione dei relativi Regolamenti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE

Art. 113
Modificazione dello Statuto

1)   Le modificazioni soppressive, aggiuntive, o sostitutive e l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla legge.


2)   La proposta di deliberazione e di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto;

3)   L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l’abroga-zione totale dello statuto assume efficacia con l’entrata in vigore del nuovo Statuto;

4)   In caso di contrasto tra successive leggi e-manate dallo Stato e le norme contenute nel presente statuto, prevarranno le prime.

Art. 114
Le norme transitorie

1.   Sino all’entrata in vigore dello Statuto, limi-tatamente alle materie ed alle discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti ed in particolare il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni.

2.   Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le diverse e relative disposizioni di legge.

Art. 115
Entrata in vigore dello Statuto

1.   Il presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua affissione all’Al-bo Pretorio comunale. Con la sua entrata in vigore il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente.