L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)
Visto il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:
- al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,
- allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
- al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,
- al comma 4 dispone che
l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.,
- al
comma 7 prevede la compatibilità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
con la destinazione agricola delle aree su cui vanno ad ubicarsi;
Vista la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:
- ha
individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del
provvedimento finale il Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria,
Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”,
- ha
istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e
responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,
- ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,
- ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;
Vista la nota del 05/12/2006, ns. prot. n. 9310/EN/AU del 12/12/2006, con la quale la Società SEIWIND Srl con sede legale a Bolzano in via Galilei n. 10, di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs 387/03, presentava domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico della potenza elettrica di 12 MW da ubicarsi nel territorio del Comune di Cerchio (AQ) in loc. Alto d’Accio;
Dato atto che con la domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo comprendente i seguenti elaborati tecnici:
- R01 - Relazione tecnica illustrativa (opere civili) datata luglio 2006;
- R02 – Stima della producibilità energetica datata luglio 2006;
- R03 – Relazione tecnica illustrativa (opere elettriche) datata luglio 2006;
- 001 - Localizzazione geografica datata luglio 2006;
- 002 - Localizzazione territoriale datata luglio 2006;
- 003 - Planimetria Generale Parco Eolico datata luglio 2006;
- 004 - Planimetria catastale Parco Eolico e linea MT datata luglio 2006 ;
- 005 - Viabilità interna Parco – Planimetria tracciati datata luglio 2006;
- 006 - Viabilità interna Parco – Caratteristiche geometriche tracciati datata luglio 2006;
- 007 - Planimetria Cavidotti Parco Eolico datata luglio 2006 ;
- 008/001 - Profilo Longitudinale – Asse Accesso – Torri 1-6-3-2 datato luglio 2006;
- 008/002 - Profilo Longitudinale – Asse 1 – Torri 4-5 datato luglio 2006;
- 009/001 - Viabilità interna Parco – Sezioni Trasversali – Asse Accesso – Torri 1-6-3-2 datata luglio 2006;
- 009/002 - Viabilità interna Parco – Sezioni Trasversali – Asse 1- Torri 4-5 datata luglio 2006;
- 010 - Viabilità interna Parco – Sezioni Tipo datata luglio 2006;
- 011 - Piazzole – Pianta Tipo datata luglio 2006 datata luglio 2006;
- 012 - Particolari opere d’arte datata luglio 2006 datata luglio 2006 ;
- 013 - Sezioni Tipo Cavidotti datata luglio 2006;
- 014 - Cabina Smistamento MT Architettonico datata luglio 2006;
- 015 - Fondazione aerogeneratori datata luglio 2006;
- 016 - Particolare Aerogeneratore datato luglio 2006;
e che gli stessi sono depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA nonché allegati al presente provvedimento.
Vista la nota prot. n. 4324/ENau del 20/03/2007 con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 12/04/2007;
Preso atto del giudizio favorevole con prescrizioni n. 797 del 10/10/2006 del Servizio Aree Protette Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali e successiva Presa d’Atto con giudizio n. 875 del 26/04/2007;
Preso atto del successivo giudizio favorevole n. 926 del 26/07/2007 inerente la Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. con il quale il comitato CCR-VIA esprimeva parere favorevole con le prescrizioni previste nella relazione “Studio di incidenza sull’avifauna” datata giugno 2007 allegato A al presente provvedimento;
Preso atto della documentazione integrativa inviata dal proponente in data 10/04/07 ed acquisita agli atti dello Sportello Regionale per l’Energia con prot. n.6379/ENau del 12/04/2007 “Progetto definitivo stazione elettrica di smistamento a 150 KV e sottostazione di trasformazione MT/AT” nonché allegata al presente provvedimento:
- Progetto definitivo – relazione tecnica datato 10/04/2007;
- Planimetria catastale aree di intervento datato 23/01/2007;
- Planimetria generale datata 23/01/2007;
- Schema unifilare datato 23/01/2007;
- Corografia datata 23/01/2007;
- Rilievo fotografico datato 23/01/2007;
- S/E Terna – edificio comandi e s.a. datato 23/01/2007;
- S/E Seiwind – Edificio comandi e s.a. datato 23/01/2007;
- S/E 150 kV Collarmele (Terna) e S/E 20/150 kV Collegamento Parchi Eolici (Seiwind) datata 23/01/2007;
Preso atto che in sede di Conferenza dei Servizi del 12/04/2007 sono stati acquisiti il parere favorevole del Comune di Cerchio ed il parere favorevole del Parco Regionale Sirente Velino come da delibera del Consiglio Direttivo n. 20 del 29/03/2007;
Vista la nota del 20/09/2007, prot. n. 18223/ENau, con la quale si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 12/10/2007 ;
Preso atto che in sede della sopra citata Conferenza dei Servizi il Comune di Cerchio ha ribadito il parere favorevole all’impianto ed il Sindaco ha fatto proprie le prescrizioni della AUSL n.1 di Avezzano-Sulmona e che la stessa si è conclusa esprimendo parere favorevole all’unanimità nel rispetto di tutto quanto prescritto dalle amministrazioni coinvolte e risultante dal relativo verbale;
Preso atto che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, i seguenti pareri definitivi delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento:
a) nulla osta ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/04 della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con nota prot. n. 61/07 del 26/01/2007;
b) parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per l’Abruzzo con nota prot. n. 17711 del 23/10/2007 alle condizioni e raccomandazioni di cui alla nota prot. n. 010476 del 20/06/2007;
c) parere favorevole con condizioni della Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 51603 del 10/10 /2007;
d) parere favorevole preventivo igienico - sanitario con condizioni della Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 10475/14 del 16/04/2007;
e) parere con prescrizioni della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. n. 02218 del 29/08/2007;
f) nulla osta con prescrizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo con nota prot. n. 5897/2669 III BT del 12/07/2007 confermato con nota prot. n. 8265/7947 III.BT del 05/10/2007;
g) nulla osta alla costruzione con condizioni del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n. 004570/3°/DB del 15/05/2007;
h) nulla osta della Marina Militare – Comando in Capo del Dipartimento M.M. dell’Adriatico con nota prot. n. 13844 del 11/04/2007;
i) parere favorevole dell’Aeronautica Militare - Comando III R.A. - Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot. n. TR3-411/1066/2/81 del 02/04/2007;
j) parere favorevole del Comando Reclutamento e Forze di Completamento Regionale “Abruzzo” – Ufficio Affari Generali con nota prot. n. 0003784 del 15/05/2007;
k) nulla osta dell’ENAC visto l’esito delle verifiche dell’ENAV con nota prot. n. 0049781/AOC/DIRGEN del 02/08/2007;
l) nulla osta del Comune di Collarmele con nota prot. n. 2908 del 12/10/2007;
m) parere favorevole con condizioni dell’ARTA – Dipartimento Provinciale di L’Aquila con nota prot. n. 8150 del 11/12/2007;
n) soluzione tecnica minima generale per la connessione alla RTN della Terna SpA con nota prot. n. TE/P2007012314 del 12/10/2007;
Vista la nota prot. n. 20127AR227/mc/sw del 31/10/2007 con la quale la società SEIWIND S.r.l. comunicava il trasferimento della propria sede legale a Milano in Via Lattuada, 30;
Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa;
Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
Dato atto che ai sensi del comma 4 art 12 del D.Lgs 387/03, l’autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto così come previsto all’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007);
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art. 1
La Società
SEIWIND Srl con sede legale a
Milano in Via Lattuada, 30 di seguito denominata “Proponente” nella
persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.
387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico della potenza elettrica di 12 MW da ubicarsi nel
territorio del Comune di Cerchio e del Comune di Collarmele (AQ);
Art. 2
L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.
Art. 3
L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate:
1. obbligo di rispettare tutte le prescrizioni riportate nella relazione “Studio di incidenza sull’avifauna” datata giugno 2007 allegato A al presente provvedimento;
2. obbligo
di adottare idonee misure di mitigazione al verde, mediante l’utilizzo di specie
appartenenti alla vegetazione potenziale della zona; nella realizzazione delle
tipologie vegetazionali si devono privilegiare le essenze autoctone e fra di
esse si devono introdurre anche piante sempreverdi per garantire adeguate schermature nei periodi freddi – prescrizione formulata dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per l’Abruzzo con nota prot. n.
010476 del 20/06/2007;
3. devono essere tutelate le aree di interesse naturalistico, paesaggistico, ambientale, i suoli agricoli, le eventuali terre civiche, i siti archeologici, i beni storici ed artistici, eventuali Centri Storici, ecc., interessate dalle opere in progetto - condizione formulata dalla Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 51603 del 10/10/2007;
4. devono essere previsti, nel caso in cui le opere dovessero interessare direttamente infrastrutture pubbliche esistenti, tutti i dovuti ed adeguati accorgimenti tecnici atti alla loro salvaguardia - condizione formulata dalla Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 51603 del 10/10 /2007;
5. devono essere previste, nel caso in cui le opere dovessero interessare direttamente infrastrutture pubbliche esistenti e/o di progetto, adeguate protezioni alle costruende condutture , strutture e apparecchiature – condizione formulata dalla Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 51603 del 10/10 /2007;
6. gli interventi previsti, in particolar modo in corrispondenza di corsi d’acqua, strade, ecc., devono assicurare la stabilità dei terreni, la sicurezza delle infrastrutture, la regimentazione delle acque, ecc. - condizione formulata dalla Provincia dell’Aquila - Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale ed Espropri, Politiche per le Aree Interne e Montagna con nota prot. n. 51603 del 10/10/2007;
7. ad impianti attivi dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico, i cui risultati devono essere prodotti al Dipartimento di Prevenzione della AUSL n.1 Avezzano-Sulmona - condizione formulata dalla Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 10475/14 del 16/04/2007, vista la nota prot. n. 0026748/07 dell’11/04/2007 della AUSL di Avezzano – Dipartimento di Prevenzione;
8. gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, corredati dalle relative certificazioni di conformità, devono essere notificati ad ISPESL (DPT: Pescara) ed AUSL – SPSAL territorialmente competente - condizione formulata dalla Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva – Ufficio Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. n. 10475/14 del 16/04/2007, vista la nota prot. n. 0026748/07 dell’11/04/2007 della AUSL di Avezzano – Dipartimento di Prevenzione;
9. devono essere realizzate opere per la regimazione delle acque superficiali nei punti ritenuti più vulnerabili agli effetti erosivi e destabilizzanti - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. n. 02218 del 29/08/2007;
10. i movimenti di terra devono essere limitati al minimo indispensabile per la realizzazione dell’intervento e non saranno ammessi inutili danneggiamenti del suolo e del cotico erboso causati dai movimenti di macchinari (ruspe, camion, ecc.) su aree diverse da quelle d’intervento; al riguardo si dovrà avere l’accortezza di ridurre al minimo tale impatto ai sensi della L.R. n. 45/79 e s.m. - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. n. 02218 del 29/08/2007;
11. si dovranno rinverdire tutte le aree che si dovessero rendere nude in occasione dei lavori, mediante la posa in opera di terreno vegetale e semina di specie erbacee tipiche della zona - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. n. 02218 del 29/08/2007;
12. i materiali di scarto dei singoli cantieri edili di realizzazione delle opere in c.a. devono essere recuperati o portati in discariche autorizzate - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. n. 02218 del 29/08/2007;
13. si dovrà avere particolare cura nella ricostruzione del cotico erboso eventualmente danneggiato a seguito del transito con i mezzi meccanici con la posa in opera di terreno vegetale ove necessario - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. n. 02218 del 29/08/2007;
14. la larghezza delle carreggiate delle piste a fine lavori dovrà essere riportata alla larghezza naturale delle piste esistenti e comunque non oltre i metri 3,50 - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. n. 02218 del 29/08/2007;
15. a fine lavori le aree impegnate con i tratti di piste realizzate e non più necessarie dovranno essere ripristinate e riportate allo stato originario - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. n. 02218 del 29/08/2007;
16. prima dell’inizio dell’opera occorre adempiere ad ogni obbligo inerente il mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico unitamente alla comunicazione di inizio e direzione lavori - prescrizione della Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste con nota prot. n. 02218 del 29/08/2007;
17. all’interno della fascia di rispetto di max 3 metri avente come asse di simmetria l’asse della linea, lungo tutto il tracciato della linea elettrica interrata, non devono essere autorizzate opere di cui all’art. 4 del DPCM 08.07.2003 ;
18. nell’area prossima alla sottostazione di trasformazione 20/150 kV, in cui potrebbe essere superato l’obiettivo di qualità, non devono essere realizzate opere di cui all’art. 4 del DPCM 08.07.2003 ;
19. sino all’espletamento degli adempimenti di cui all’art.6 comma 1 lett. a) della L.447/95, le immissioni sonore prodotte non devono comportare in ambiente esterno il superamento dei limiti previsti dal DPCM 1.3.91 per le zone “tutto il territorio nazionale” ;
20. deve essere periodicamente verificato il mantenimento dei valori di immissione, sia in tempo di riferimento diurno che notturno, entro i limiti di legge previsti per l’ambiente esterno e quello abitativo ;
21. devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di attraversamenti con linee di telecomunicazione - condizione del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n. 004570/3°/DB del 15/05/2007;
22. l’elettrodotto non potrà essere messo in esercizio senza il relativo nulla osta di competenza dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo Molise del Ministero delle Comunicazioni ;
23. le pale dell’impianto devono essere dotate di opportuna segnaletica diurna e notturna - raccomandazione dell’ENAC, visto l’esito delle verifiche dell’ENAV, con nota prot. n. 0049781/AOC/DIRGEN del 02/08/2007;
24. deve inoltre essere prevista a cura e spese della Società proprietaria una procedura manutentiva ed il monitoraggio della efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile - raccomandazione dell’ENAC visto l’esito delle verifiche dell’ENAV con nota prot. n. 0049781/AOC/DIRGEN del 02/08/2007;
25. deve essere comunicata la data di inizio e fine lavori alla direzione Aeroportuale di Pescara e all’ENAV, ai fini della pubblicazione in AIP – raccomandazione dell’ENAC visto l’esito delle verifiche dell’ENAV con nota prot. n. 0049781/AOC/DIRGEN del 02/08/2007;
26. interramento delle linee di servizio elettriche ed eventuali strutture accessorie; ove incorrono le condizioni le strutture e le linee di servizio dovranno essere realizzate esclusivamente presso tracciati e piazzali esistenti – prescrizione del Parco Regionale Sirente Velino come da delibera del Consiglio Direttivo n. 20 del 29/03/2007;
27. la viabilità di accesso da sistemare e di nuova realizzazione per il posizionamento delle pale eoliche deve essere opportunamente rimossa a fine lavori e successivamente inerbita per ripristinare l’habitat naturale onde eliminare pericoli per la fauna protetta – prescrizione del Parco Regionale Sirente Velino come da delibera del Consiglio Direttivo n. 20 del 29/03/2007;
28. realizzazione di un programma di monitoraggio pluriennale delle presenze dell’avifauna stanziale e migratoria e delle collisioni rilevate che venga condotto sulla scorta di rilievi di campo con cadenza almeno settimanale – prescrizione del Parco Regionale Sirente Velino come da delibera del Consiglio Direttivo n. 20 del 29/03/2007;
29. obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007) di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;
30. obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;
31. il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.
Art. 4
L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.
E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente, ai Sindaci dei Comuni interessati, all’Arta Dipartimentale la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.
Inoltre il proponente, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori deve darne comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Legale rappresentate della ditta deve inviare al all’Autorità Competente e all’Arta Dipartimentale certificato di collaudo redatto dal direttore dei lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni riportate all’art. 3 del presente provvedimento avallate da ogni singola Amministrazione competente .
Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente, ai Sindaci dei Comuni interessati e all’Arta Dipartimentale.
Art. 5
Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché, qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.
Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Cerchio (AQ), al Sindaco del Comune di Collarmele (AQ), al Responsabile del Procedimento e all’ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.
Art. 6
Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la società SEIWIND Srl dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.
Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
Art. 7
La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.
Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.
Art. 8
a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società SEIWIND Srl con sede legale a Milano in Via Lattuada, 30 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco