IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa la ditta Marrone Guerino. con sede legale in C.da Fiorano, Loreto Aprutino (PE),  è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Acquamorta” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), distinta in catasto al foglio n.23 particelle n. 216, 217, 400, 537, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) è stata presentata con polizza fidejussoria n. 271776367 stipulata in data 15.03.2007 con la compagnia Generali, agenzia di Montesilvano (PE).

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Deve essere garantita l’efficienza del piezometro esistente;

2)   La superficie in fase di estrazione all’interno dell’area di cava non deve superare i 1.000 mq.;

3)   Il terreno utilizzato per il riempimento dell’ara di cava deve essere di natura vegetale e comunque materiale non compreso nell’elenco di cui al D.L.vo 22/97 e s. m. i., garantendo la permeabilità;

4)   La profondità massima dello scavo deve garantire un franco di rispetto di 2,00 m. al disopra del livello della falda acquifera;

5)   Prima dell’inizio dei lavori devono essere apposti i termini lapidei ai vertici dell’area di cava autorizzata rispettando le distanze di progetto;

6)   Deve essere mantenuta una distanza minima dalla conduttura pari a 20,00 metri. Salvo eventuale deroga del Consorzio di Bonifica Centro, che  la ditta deve preventivamente fornire a questo Servizio.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità estraibile è di circa mc. 10.800,00 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore;  b) pala meccanica;  c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art.6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta