IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa la ditta Marrone Guerino. con sede legale
in C.da Fiorano, Loreto Aprutino (PE),
è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località
“Acquamorta” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), distinta in catasto al foglio
n.23 particelle n. 216, 217, 400, 537, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo
1
Devono
essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera
della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.
Articolo
2
La
zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi
sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo
3
L’autorizzazione
è valida per anni 1 (uno) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre
l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data
e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al
Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di
inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea
documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La
presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di
esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta)
giorni.
Articolo
4
Il
deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura
di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) è stata presentata con polizza
fidejussoria n. 271776367 stipulata in data 15.03.2007 con la compagnia
Generali, agenzia di Montesilvano (PE).
Articolo
5
Devono
essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e
controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza
alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo
6
La
ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti
prescrizioni:
1) Deve essere garantita l’efficienza del
piezometro esistente;
2) La superficie in fase di estrazione
all’interno dell’area di cava non deve superare i 1.000 mq.;
3) Il terreno utilizzato per il riempimento
dell’ara di cava deve essere di natura vegetale e comunque materiale non
compreso nell’elenco di cui al D.L.vo 22/97 e s. m. i., garantendo la
permeabilità;
4) La profondità massima dello scavo deve
garantire un franco di rispetto di 2,00 m. al disopra del livello della falda acquifera;
5) Prima dell’inizio dei lavori devono essere
apposti i termini lapidei ai vertici dell’area di cava autorizzata rispettando
le distanze di progetto;
6) Deve essere mantenuta una distanza minima
dalla conduttura pari a 20,00 metri. Salvo eventuale deroga del Consorzio di
Bonifica Centro, che la ditta deve
preventivamente fornire a questo Servizio.
Articolo
7
La
ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio
Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici
relativi all’attività estrattiva;
Articolo
8
La
quantità estraibile è di circa mc. 10.800,00 per l’intera durata dell’attività.
Articolo
9
La
ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati
progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti
d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a)
escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Articolo
10
Circa
le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto
approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere,
allegato “E” art.6 L.R. 67/87;
Articolo
11
La
presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata
all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing.
Ezio Faieta