IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta
regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

 

1.   La Regione Abruzzo riconosce la necessità di un maggiore impegno da parte degli Enti locali e degli Enti di Trasporto regionali nell’applicazione della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche, in gran parte disattesa, e fissa per l’accesso a qualsiasi contributo regionale il criterio generale del rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 2

Limitazioni per gli Enti locali in materia di accesso ai contributi regionali

1.   Per i motivi di cui all’art. 1, perdono il diritto a percepire qualsiasi contributo o agevolazione regionale loro spettante per spese correnti o per spese di investimento, e a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità ottenuto, le Amministrazioni comunali e Provinciali che consentono, nell’ambito dei territori di rispettiva competenza, la realizzazione di opere pubbliche e private in difformità rispetto a quanto previsto in materia di accessibilità, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche dalla L. 30 marzo 1971 n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e successive modificazioni, dal DPR 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), dalla L. 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dal DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero che violano le previsioni delle disposizioni dinanzi elencate attraverso l’approvazione di progetti non conformi alla normativa vigente o mediante il rilascio di certificati di collaudo o di regolare esecuzione o di agibilità o di abitabilità.

2.   La misura di cui al comma 1 viene applicata per l’anno nel quale sono state rilevate le violazioni.

3.   Con atto di Giunta regionale sono stabiliti termini, criteri e modalità di applicazione della disposizione di cui al presente articolo.

Art. 3

Limitazioni per gli enti di trasporto pubblico regionale in materia di accesso ai contributi regionali

1.   Le misure previste dall’art. 2 sono applicate anche per gli enti di trasporto pubblico regionale in caso di acquisto di mezzi difformi da quanto stabilito dal DPR 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), Titolo VI, artt.24-30.

Art. 4

Elenco degli Enti inadempienti

1.   La Direzione competente in materia di Lavori Pubblici e la Direzione competente in materia di trasporti provvedono annualmente a redigere un elenco degli Enti inadempienti sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Commissioni tecniche di cui ai commi 2 e 3.

2.   E’ istituita una Commissione tecnica competente per la verifica delle violazioni ascrivibili agli Enti locali, costituita da un Dirigente della Direzione competente in materia di Lavori pubblici, da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche designato tra i dipendenti regionali della Direzione competente in materia di lavori pubblici e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative.

3.   E’ istituita una commissione tecnica competente per la verifica delle violazioni ascrivibili agli enti di trasporto pubblico regionale, costituita da un Dirigente della Direzione competente in materia di Trasporti, da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche designato tra i dipendenti regionali della Direzione competente in materia di Trasporti e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative.

4.   Con atto di Giunta sono stabilite le modalità di funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3, disciplinando in particolare le modalità di reperimento dei dati relativi al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche da parte degli Enti locali e degli Enti di trasporto pubblico regionale.

Art. 5

Destinazione delle somme accantonate

1.   Le somme annualmente accantonate dalla Regione in forza di quanto previsto dagli artt. 2 e 3, se relative a spese per investimenti, costituiscono un “fondo a destinazione vincolata per l’eliminazione delle barriere architettoniche” e, se relative a spese correnti, vengono assegnate per il 10% alle Associazioni per disabili fisici e psico-sensoriali operanti da almeno tre anni ed aventi sede nel territorio del Comune inadempiente e, per il residuo, vengono proporzionalmente ripartite tra gli enti aventi diritto nell’ambito di ciascuna assegnazione.

2.   Con l’atto di Giunta  di cui al comma 3 dell’art. 2 sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Art. 6

Accesso al fondo

1.   Le somme disponibili nel fondo di cui all’art. 5 vengono assegnate entro il 30 giugno di ciascun anno per l’attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche che ciascun Ente locale e ciascuna ASL, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 21 L. 28 febbraio 1986 n. 41 (Legge finanziaria 1986), sono tenuti ad adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di una dettagliata ricognizione delle opere in cui sono presenti barriere architettoniche.

2.   Le somme del fondo a destinazione vincolata per l’eliminazione delle barriere architettoniche non impegnate alla chiusura di ogni esercizio sono impegnabili in quello successivo.

3.   Le domande pervenute entro il 30 aprile di ogni anno sono ammesse a contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissate dalla Giunta regionale d’intesa con la competente Commissione consiliare permanente.

4.   Non sono comunque ammesse le domande degli Enti iscritti nell’elenco di cui all’art. 4, salvo che essi non abbiano previsto a proprie spese, nella domanda di finanziamento, interventi di cofinanziamento nella misura minima del 70% volti alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 7

Insufficienza del fondo

1.   Nell’ipotesi in cui le somme disponibili non siano sufficienti a garantire la copertura integrale ed il finanziamento delle domande di cui all’art. 6, la ripartizione viene effettuata su base proporzionale.

2.   Le domande non soddisfatte nell’anno, per insufficienza di fondi, restano valide per gli anni successivi.

Art. 8

Sistema di controllo

1.   Quale dovere di ufficio è fatto obbligo al segretario comunale, al segretario provinciale, al Direttore generale degli Enti proprietari e/o gestori di trasporto pubblico regionale di segnalare:

a)   alla Corte dei conti le generalità dei funzionari responsabili della violazione delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche e, conseguentemente, della mancata erogazione dei finanziamenti regionali;

b)  agli ordini e collegi professionali le generalità dei professionisti (progettisti, direttori dei lavori e collaudatori) responsabili della violazione;

c)   alla Direzione regionale Lavori pubblici ed alla Direzione regionale ai Trasporti, la denominazione dell’Ente inadempiente ai fini della iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4.

Art. 9

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 11 Febbraio 2008

ottaviano del turco