IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di concedere al CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – Viale Europa n. 1 – 66010 FARA FILIORUM PETRI (CH) – Autorizzato con Determinazione N. DF3/58 del 22.06.2005 per la realizzazione dell’impianto di compostaggio per frazioni organiche selezionate, da ubicare in località San Donato – Colle Vaccaro del Comune di FARA FILIORUM PETRI (CH), identificabile nel N.C.T. dello stesso al Foglio 8 Particella n. 4019 per una superficie complessiva di circa 5.000 metri quadrati e una potenzialità totale di 30 t/g, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. N. 45/07, il rinnovo della autorizzazione alla sola fase di costruzione dell’impianto;

2)   di stabilire che l’autorizzazione alla realizzazione degli impianti è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di adozione del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – Pescara;

3)   di stabilire che l’avvio dell’esercizio e della gestione dell’impianto in oggetto è subordinato al rilascio della A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 59/05;

4)   di obbligare, altresì, il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani al possesso, per l’intero periodo di validità del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. N. 790/07, adeguata polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.) a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto;

5)   di confermare integralmente, quanto altro contenuto nella precedente autorizzazione, rilasciata con provvedimento n. DF3/58 del 22.06.05;

6)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione, deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione Abruzzo;

7)   di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

8)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Fara Filiorum Petri (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela  Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

9)   di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di Legge al CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – Viale Europa n. 1 – 66010 FARA FILIORUM PETRI (CH);

10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini