IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   DI RINNOVARE ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007 , N. 45, la Determinazione n. DF3/12 del 13.02.2003, inerente: “Ditta S.E.A.B. s.r.l. – Sede legale Strada dell’Acquedotto, 4 – 66100 - Chieti – Proroga dell’autorizzazione regionale n. 42 del 14.01.1998, così come prorogata con D.G.R. n. 98/01, per la gestione di un centro per la demolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e parti (rottami ferrosi e non), equivalente alla fase R13 e D15, sito il Chieti alla Strada dell’Acquedotto, 4 - Volturata  con Determinazione N. 100 del 9.08.2007, ubicato al foglio di mappa catastale n. 18 particelle 208 e 4299 (parte), per una superficie di circa 3200 mq. e una potenzialità annua di 3000 veicoli lavorati e smaltiti, fatta salva la valutazione e approvazione da parte del Gruppo di Lavoro, del Piano di Adeguamento presentato, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;

2)   DI STABILIRE che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208. comma 12 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006 e della L.R. N. 45/07, recando quanto precisato in premessa, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalle Leggi sopraccitate;

3)   DI PRESCRIVERE, quanto stabilito nel parere dell’Arta – Dipartimento Provinciale di Chieti del 28.12.2007 prot. n. 8601, relativamente ai codici CER ammissibili all’impianto e riconducibili con assoluta certezza alle autorizzazioni ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97, ora dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, rivisitati ed aggiornati secondo le normative vigenti in materia, in particolare quelli dettagliati nelle successive tabelle 1 e 2:

Omissis……

Nella Tabella 1 sono indicati i codici che potranno essere trattati solo in ingresso all’impianto di autodemolizione.

 

                        TABELLA 1

 

CODICI CER

(allegato D, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006)

DESCRIZIONE RIFIUTO

16 01 04*

Veicoli fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose.

 

Da detta attività di autodemolizione si produrranno (potranno essere quindi trattati), i rifiuti riportati nella seguente tabella 2.

 

Nella Tabella 2 sono indicati i codici di rifiuto speciali pericolosi e non pericolosi che potranno essere trattati solo in uscita dall’impianto di autodemolizione.

 

Tabella 2: 

 

CODICI CER

(allegato D, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006)

DESCRIZIONE RIFIUTO

08 03 19*

Oli dispersi.

11 01 13*

Rifiuti di grassaggio contenenti sostanze pericolose.

13 01 09*

Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.

13 01 10*

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici.

13 01 12*

Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili.

13 01 13*

Altri oli per circuiti idraulici.

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 02 07*

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile.

13 02 08*

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 05 06*

Oli prodotti dalla separazione olio acqua.

13 05 07*

Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acque.

13 07 01*

Olio combustibile e carburante diesel.

13 07 02*

Petrolio.

13 07 03*

Altri carburanti (comprese le miscele).

13 08 01*

Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione.

13 08 02*

Altre emulsioni.

13 08 99*

Rifiuti non specificati altrimenti.

14 06 03*

Altri solventi e miscele di solventi.

15 02 02*

Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose.

15 02 03

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.

16 01 03

Pneumatici fuori uso.

16 01 07*

Filtri dell’olio.

16 01 08*

Componenti contenenti mercurio.

 

 

16 01 10*

Componenti esplosivi (ad esempio “air bag”).

16 01 11*

Pastiglie per freni, contenenti amianto.

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111.

16 01 13*

Liquidi per freni.

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.

16 01 16

Serbatoi per gas liquido.

16 01 17

Metalli ferrosi.

16 01 18

Metalli non ferrosi.

16 01 19

Plastica.

16 01 20

Vetro.

16 01 21*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114.

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti.

16 01 99

Rifiuti non specificati altrimenti.

16 06 01*

Batterie al piombo.

16 06 02*

Batterie al nichel-cadmio.

16 06 03*

Batterie contenenti mercurio.

16 06 04

Batterie alcaline (tranne 16 06 03).

16 06 05

Altre batterie ed accumulatori.

16 06 06*

Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata.

16 08 01

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).

16 08 02*

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.

16 08 05*

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.

Omissis…….

4)   DI RITENERE che il codice CER 15 02 02, congruo con l’attività di autodemolizione, possa essere inserito tra i codici autorizzati nell’atto autorizzatorio in quanto non costituisce variante  sostanziale;

5)   DI PRESCRIVERE il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione;

6)   DI OBBLIGARE, per quanto stabilito dalla suddetta nota dell’Arta, all’adempimento delle prescrizioni di seguito elencate:

Omissis…….

1.   il centro di raccolta e l’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, nel corso del proprio esercizio, dovranno rispettare costantemente i requisiti previsti dall’Allegato I al D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e del D.Lgs n. 149 del 23 febbraio 2006.

2.   tutti i rifiuti e tutte le parti recuperate derivanti dall’attività di demolizione dei veicoli a motore dovranno essere costantemente gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia e non dovranno procurare danni per l’ambiente.

3.   tutti i contenitori in cui sono depositati i rifiuti dovranno essere costantemente etichettati e riportare il codice relativo al rifiuto contenuto.

Omissis…….

7)   DI STABILIRE che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c.             l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

8)   DI CONFERMARE, integralmente, i contenuti dei provvedimenti in oggetto indicati;

9)   DI PRESCRIVERE che nell’impianto  oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10) DI OBBLIGARE la ditta E.C.O. 95 S.R.L., beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a volturare le garanzie finanziarie già prodotte dalla Ditta Seab S.r.l., secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. N. 790/07 della Regione Abruzzo, entro il termine di trenta giorni, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. N. 790/07 della Regione Abruzzo, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;

11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti  accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs.  03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;

12) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

13) DI RICHIAMARE la Ditta E.C.O. 95 S.R.L. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. N. 1399 del 29.11.2006;

14) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Chieti;

15) DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato,  ai sensi di Legge, alla  Ditta ECO 95 S.R.L. con sede in Chieti – Sede Legale Strada dell’Acquedotto, n. 4 - 66100 Chieti (CH);

16) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini