IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate:
1) DI RINNOVARE ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152 e s.m.i., e della L.R.19.12.2007 n. 45, la Determinazione n. DF3/02 del 14.01.2003 inerente: “l’esercizio di un impianto di autodemolizione, equivalente alla fase R13 e D15, come da Allegati B e C del 152/06 e s.m.i. a favore della Ditta FLACCO Monaco Giuseppe con sede in via Civiltà del Lavoro del Comune di Ortona (CH), individuato al foglio di mappa n. 41, particella catastale n. 4246 sub. 2, per una superficie di 4.750 mq. e una potenzialità di n. 1200 unità per un periodo massimo di detenzione di giorni 180, fatta salva la valutazione e approvazione da parte del Gruppo di Lavoro, del Piano di Adeguamento presentato, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;
2) DI STABILIRE che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006 e della L.R. n. 45/07, recando quanto precisato in premessa, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci dalla data di scadenza dell’autorizzazione N. DF3/02 del 14.01.2003 ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalle Leggi sopracitate;
3) DI RISERVARSI che l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ai sensi della Determina n. 1 del 11.01.2008;
4) DI PRESCRIVERE, quanto stabilito nel parere dell’Arta – Dipartimento Provinciale di Chieti del 20.11.2007 prot. n. 7766, relativamente ai codici CER ammissibili all’impianto e riconducibili con assoluta certezza alle autorizzazioni ex art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97, ora dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, rivisitati ed aggiornati secondo le normative vigenti in materia, in particolare quelli dettagliati nelle successive tabelle 1, 2 e 3:
Omissis…….
i codici relativi l’attività di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi relativamente ai rottami ferrosi e rottami metallici, sono quelli di cui alla seguente tabella 1:
Tabella 1: tali codici possono essere trattati sul sito della ditta Flacco Monaco ubicato in via Civiltà del Lavoro, 124 in Ortona.
CODICI
C.E.R. (Allegato D, parteIV D.Lgs. n. 152/2006) |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
02 01 10 |
Rifiuti metallici. |
10 08 09 |
Altre scorie. |
10 01 03 |
Scorie di fusione. |
12 01 01 |
Limatura e trucioli di materiali ferrosi. |
10 02 10 |
Scaglie di laminazione. |
12 01 02 |
Polveri e particolato di materiali ferrosi. |
12 01 03 |
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi. |
12 01 04 |
Polveri e articolato di materiali non ferrosi. |
15 01 04 |
Imballaggi metallici. |
15 01 06 |
Imballaggi in materiali misti. |
17 04 01 |
Rame, bronzo, ottone. |
17 04 02 |
Alluminio. |
17 04 03 |
Piombo. |
17 04 04 |
Zinco. |
17 04 05 |
Ferro e acciaio. |
17 04 06 |
Stagno. |
17 04 07 |
Metalli misti. |
17 04 11 |
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10. |
19 01 02 |
Rifiuti di metalli non ferrosi. |
19 01 02 |
Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti. |
19 10 01 |
Rifiuti di ferro e acciaio. |
19 10 02 |
Rifiuti di metalli non ferrosi. |
19 12 03 |
Metalli non ferrosi. |
20 01 34 |
Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33. |
20 01 40 |
Metallo. |
20 03 07 |
Rifiuti ingombranti. |
Relativamente all’attività del centro di autodemolizione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, i codici ammissibili all’impianto (ricompresi nell’elenco dell’allegato 1), sono quelli riportati nelle successive tabelle 2 e 3.
In particolare,
Tabella 2: i seguenti codici della tabella 2 potranno essere trattati solo in ingresso all’impianto di autodemolizione.
CODICI C.E.R. (Allegato D, parteIV D.Lgs. n. 152/2006) |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
16 01 04* |
Veicolo fuori uso. |
16 01 06 |
Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose. |
Da detta attività di autodemolizione si produrranno (potranno essere, quindi, trattati), i rifiuti riportati nella seguente tabella 3:
Tabella 3 i seguenti codici di rifiuto potranno essere trattati solo in uscita.
CODICI C.E.R. (Allegato D, parte IV D.Lgs. n. 152/2006) |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
02 01 10 |
Rifiuti metallici. |
08 03 19* |
Oli dispersi. |
11 01 13* |
Rifiuti di grassaggio contenenti sostanze pericolose. |
13 01 05* |
Emulsioni no clorurate. |
13 01 09* |
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati. |
13 01 10* |
Oli per circuiti idraulici, non clorurati. |
13 01 11* |
Oli sintetici per circuiti idraulici. |
13 01 12* |
Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili. |
13 01 13* |
Altri oli per circuiti idraulici. |
13 02 04* |
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati. |
13 02 05* |
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati. |
13 02 06* |
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione. |
13 02 07* |
Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile. |
13 02 08* |
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione. |
13 05 06* |
Oli prodotti della separazione olio acqua. |
13 07 01* |
Olio combustibile e carburante diesel. |
13 07 02* |
Petrolio. |
13 07 03* |
Altri carburanti (comprese le miscele). |
13 08 02* |
Altre emulsioni. |
13 08 99* |
Rifiuti non specificati altrimenti. |
15 02 02* |
Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
16 01 03 |
Pneumatici fuori uso. |
16 01 07* |
Filtri dell’olio. |
16 01 08* |
Componenti contenenti mercurio. |
16 01 10* |
Componenti esplosivi (ad esempio (“air bag”). |
16 01 11* |
Pastiglie per freni contenenti amianto. |
16 01 12 |
Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11. |
16 01 13* |
Liquidi per freni. |
16 01 14* |
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose. |
16 01 15 |
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14. |
16 01 16 |
Serbatoi per gas liquido. |
16 01 17 |
Metalli ferrosi. |
16 01 18 |
Metalli non ferrosi. |
16 01 19 |
Plastica. |
16 01 20 |
Vetro. |
16 01 21* |
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14. |
16 01 22 |
Componenti non specificati altrimenti. |
16 02 10* |
Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate,diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09. |
16 02 13* |
Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12. |
16 02 14 |
Apparecchiature fuori uso,diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13. |
16 02 15* |
Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso. |
16 02 16 |
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15. |
16 06 01* |
Batterie al piombo. |
16 08 01 |
Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio,
iridio o platino (tranne 16 08 07). |
19 10 03* |
Fluff-frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose. |
19 10 04 |
Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03. |
5) DI OBBLIGARE, per quanto stabilito dalla suddetta nota dell’Arta, all’adempimento delle prescrizioni di seguito elencate:
Omissis……….
- dovranno essere rispettate costantemente tutte le condizioni e le prescrizioni previste nei disposti autorizzatori citati in premessa;
- il centro di raccolta e l’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, nel corso del proprio esercizio, dovranno rispettare costantemente i requisiti previsti dall’allegato 1 al D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003 e del D.Lgs. n. 149 del 23.02.2006;
- tutti i rifiuti derivanti dall’attività di demolizione dei veicoli a motore dovranno essere costantemente gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia;
- la pavimentazione del settore deposito di ricambio, dovrà essere completata con idonea pavimentazione realizzata in c.a. e perfezionata con un idonea cabaletta in cemento munita di griglia, a servizio di raccolta delle acque di lavaggio della suddetta area, di scolo e piovane. Tale cabaletta dovrà essere collegata con la rete già esistente in prossimità della suddetta piattaforma, ed infine all’impianto di depurazione esistente;
- l’attività di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi relativamente ai rottami ferrosi e rottami metallici di cui alla tabella 1 del presente parere, dovrà essere esercitata nell’apposita area (indicata dal geom. De Luca Tommaso nella planimetria Tav. Unica del 29.05.2007);
- per la gestione dei suddetti rifiuti non pericolosi derivanti da detta attività, dovranno essere rispettati gli artt. 183, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006.
Omissis…….
6) DI PRESCRIVERE il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza in uscita per le attività di autodemolizione riportati nella Tabella 3 del predetto parere Arta;
7) DI STABILIRE che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
c. l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
8) DI OBBLIGARE la Ditta Flacco Monaco Giuseppe, beneficiaria della presente autorizzazione al possesso di idonea “garanzia finanziaria”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 790 della Regione Abruzzo, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
9) DI PRESCRIVERE che nell’impianto in oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;
12) DI RICHIAMARE la Ditta Flacco Monaco Giuseppe autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. N. 1399 del 29.11.2006;
13) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Ortona (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Chieti, e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Chieti;
14) DI REDIGERE il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di Legge alla Ditta Flacco Monaco Giuseppe, con sede legale in Via Civiltà del Lavoro, n. 124 – Ortona (CH),
15) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini