GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:  

1.   prendere atto che le II.PP.A.B. – Istituto “Ricovero di Mendicità - Casa di Riposo S. Rita” e “Asilo d’Infanzia” di Atri (TE), erette in Enti Morali, rispettivamente con R.D. del 20 novembre 1879 e R.D. del 18 dicembre 1869, e riconosciute Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono amministrate, come previsto dal R.D. n. 3355 dell’8 febbraio 1939, da un unico organo;

2.   prendere, altresì, atto che il mandato quadriennale dell’Organo ordinario di amministrazione, unico per le predette II.PP.A.B., ricostituito con deliberazione G.R. n. 1220 del 30/12/2002 ed insediatosi in data 27/01/03, è giunto a naturale scadenza, per cui il competente Ufficio regionale ha attivato le procedure per la formale ricostituzione, ai sensi della L.R. 97/99, richiedendo le designazioni ai soggetti statutariamente tenuti ad esprimerle;

3.   constatare che, non avendo a tutt’oggi il Comune di Atri (TE), al quale è riservata la nomina di tre componenti del predetto CdA, provveduto alla individuazione dei propri rappresentanti ed essendo ormai abbondantemente superato, a mandato scaduto, il periodo di prorogatio, risultano cessate le funzioni dell’organo di amministrazione statutariamente previsto, la cui ricostituzione è, in ogni caso, subordinata alle designazioni di competenza del Comune medesimo, attualmente impossibilitato ad adempiere per le intervenute dimissioni del Sindaco e del Consiglio comunale;

4.   rilevare che, perdurando l’inerzia e l’attuale impossibilità del Comune di Atri (TE) nella formalizzazione delle designazioni di propria competenza, risulta ineludibile l’esercizio, da parte della Regione, dell’inderogabile “potere-dovere di vigilanza e controllo sugli organi delle II.PP.A.B”, per cui, nelle more del superamento delle cause ostative, occorre dotare le istituzioni  in parola di un organo straordinario e provvisorio in grado di assicurare la gestione degli enti stessi, rinviando la ricostituzione di quello ordinario previsto dallo statuto;

5.   affidare, pertanto, temporaneamente per la durata di mesi sei e, comunque, fino alla ricostituzione dell’organo ordinario di amministrazione, tutti i poteri, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/95, ad un Commissario straordinario all’uopo nominato, con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale, su iniziativa del Componente preposto alle Politiche Sociali; 

6.   incaricare il competente “Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali – Promozione Rapporti con Soggetti e Strutture” dei successivi adempimenti relativi alla nomina del Commissario straordinario, nonché alle notifiche del presente provvedimento e del conseguente decreto del Presidente della Giunta Regionale ai soggetti interessati;

7.   disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul BURA.