IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che la Regione Abruzzo intende affermare una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto dei principi e criteri di priorità stabiliti dalla legislazione comunitaria e nazionale ed in particolare, garantire un’elevata protezione dell’ambiente, controlli efficaci e trasparenza nella gestione degli impianti e delle attività di smaltimento e/o recupero interessati;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale del settore (ex D.Lgs. 22/97, cd. “Decreto Ronchi”) ed in particolare:

-    l’art. 178, comma 1, che stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal medesimo decreto al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

-    l’art. 195, comma 2, lett. h), che prevede che rientrano nella competenza dello Stato “la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione di rifiuti .. omissis ..”;

-    l’art. 208, comma 12, che prevede che l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile;

-    l’art. 209 in materia di rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;

-    l’art. 210 in materia di autorizzazioni in ipotesi particolari;

-    l’art. 211 in materia di autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione;

-    l’art. 213 in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.).

-    il Capo V “Procedure semplificate”.

Vista L.R. 19.12.2007 N. 45 recante “ Norme per la gestione integrata dei rifiuti” che all’art. 4 lett. e) attribuisce alla Regione, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione, la disciplina e l’elaborazione delle norme tecniche ed amministrative per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l’esercizio delle funzioni di autorizzazioni spettanti o delegate alle province”;

Valutato che il D.M. 28.04.1998, n. 406 recante: “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente per oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”, ha disciplinato i requisiti soggettivi e le condizioni per l’iscrizione all’Albo Gestori ambientali;

Visto il D.M. 5.02.1998 e s.m.i. recante: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5.02.1997, n. 22”, che ha disciplinato i requisiti soggettivi e le condizioni per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

Visto il DPR 28.12.2000, n. 445 recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.;

Visto il D.M. 12.06.2002, n. 161 recante: “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”, che ha disciplinato i requisiti soggettivi e le condizioni per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

Visto il D.M. 17.11.2005, n. 269 recante: “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”, che ha disciplinato i requisiti soggettivi e le condizioni per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 1414 del 29 dicembre 2005 avente ad oggetto “LL. RR. 72/98 e 83/00 - Conferimento alle Province di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo di funzioni in materia di Gestione Rifiuti – Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative”, nonché la successiva DGR n. 1174 del 26 ottobre 2006, di modifica della stessa;

Vista la DGR n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i - Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti” che ha sancito:

…”.omissis…. nelle more dell’emanazione delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti da adottare da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai seguenti soggetti:

-    titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale;

-    soci amministratori delle società in nome collettivo ed accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi;

-             amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione Europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità;

si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi:

a)   devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

b)  devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;

c)   devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;

d)  non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

e)   non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena:

-    a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente (in tale ambito si deve tener conto delle condanne irrogate ai sensi degli art. 444 e 445 c.p.p. che disciplinano il rito del patteggiamento, così come di una modalità di espiazione della pena diversa dalla detenzione);

-    alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

-    alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f)   devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

g)   non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

h)   non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

2.   di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi deve essere valutata in via preliminare all’atto del rilascio, del rinnovo e delle volture delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 21,22, 23, 24 e 25 della L.R. 83/00 e s.m.i., degli articoli 208, 209, 210, 211, 213 e Capo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), di cui al D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., deve permanere durante la validità dell’autorizzazione e che il venir meno di tali requisiti comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.;

3.   di demandare al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, in caso di necessità, l’emanazione di circolari esplicative, sulle modalità di accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 1), da attestare al momento della presentazione della domanda, tramite una dichiarazione sostitutiva delle certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, come da modello Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto e a disciplinare la fase transitoria per le autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità…..omissis”;

Ritenuto opportuno che la valutazione dell’idoneità del soggetto richiedente, ai sensi della sopra richiamata DGR N. 1227 del 29.11.2007, per quanto concerne i procedimenti già in corso di istruttoria al momento dell’adozione delle predetta delibera relativi al rilascio, al rinnovo ed alle volture delle autorizzazioni già richieste ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. 83/00 e s.m.i., degli articoli 208, 209, 210, 211 e 213 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., sia effettuata dal Servizio Gestione Rifiuti entro il termine massimo di sei mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi sanciti dal punto 1) della DGR n. 1227 del 29.11.2007 evitando, ove possibile, una interruzione delle attività da autorizzare;

Ritenuto pertanto che si rende necessario, per quanto sopra esposto, procedere alla regolamentazione della disciplina transitoria di cui alla Delibera n. 1227 del 29 novembre 2007;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

determina

1)   di stabilire che la valutazione dell’idoneità del soggetto richiedente, ai sensi della sopra richiamata DGR N. 1227 del 29.11.2007, per quanto concerne i procedimenti già in corso di istruttoria al momento dell’adozione delle predetta delibera relativi al rilascio, al rinnovo ed alle volture delle autorizzazioni già richieste ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. 83/00 e s.m.i., degli articoli 208, 209, 210, 211 e 213 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., sia effettuata dal Servizio Gestione Rifiuti entro il termine massimo di sei mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi sanciti dal punto 1) della DGR n. 1227 del 29.11.2007 evitando, ove possibile, una interruzione delle attività da autorizzare;

2)   di adottare ulteriori provvedimenti sulla base della successiva fase applicativa, conformemente a quanto previsto dal punto 3) della DGR n. 1227 del 29.11.2007;

3)   di stabilire che la presente disciplina transitoria decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

4)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini