+LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che nella Regione Abruzzo, sono presenti, ormai da tempo, difficoltà nella gestione dei rifiuti urbani, per l’assenza e/o insufficienza di impianti dedicati allo smaltimento degli stessi, in particolare nelle Province di L’Aquila e Teramo, affrontate con l’emanazione di provvedimenti straordinari, contingibili ed urgenti (Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale), ai sensi delle normative nazionali e regionali di settore vigenti e con un positivo ruolo di sussidiarietà di Enti pubblici ed operatori del settore delle Province di Chieti e Pescara (Comuni, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Imprese private, ..etc);
Richiamata la nota del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), GAB/2007/9625 del 21.08.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 16298/DN3 del 21.08.2007, avente per oggetto: “Richiesta di intesa ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06. Reiterazione ordinanza regionale relativa a criticità connesse allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nelle province di L’Aquila e Teramo”, con la quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare invitava la Regione Abruzzo, al fine di superare le difficoltà gestionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, a percorrere una strada alternativa alle ordinanze presidenziali, nonché a definire entro il periodo di quattro mesi dalla data dell’intesa (entro dicembre 2007), l’iter amministrativo previsto per dotarsi del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), di cui alla DGR n. 694/C del 16.07.2007;
Considerato che la Regione Abruzzo, anche nell’ambito degli impegni presi con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha provveduto a completare l’iter di elaborazione ed approvazione da parte del Consiglio regionale della PdL 320/07, dotandosi di un nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato definitivamente con L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicato sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007 ed entrato in vigore il giorno successivo;
Richiamate le precedenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:
- Ordinanza n. 7 del 16.07.2007 “Deroga all’art. 13, comma 1, della L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. per il conferimento di rifiuti urbani - Art. 31, comma 1, lett. a) della L.R. 83/00 e s.m.i. – Art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Reiterazione Ordinanza Regionale n. 1 del 16.01.2007” – B.U.R.A. n. 6 del 2.02.2007, con validità semestrale (16.01.2008);
- Ordinanza n. 8 del 24.08.2007 “Intesa Regione Abruzzo - Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 191, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Reiterazione dell’Ordinanza n. 2 del 27.02.2007 con modifiche ed integrazioni - Deroga all’art. 13, comma 1 della L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - Art. 31, comma 1, lett. a) ed art. 32, comma 1 della L.R. 83/00 e s.m.i., per il conferimento dei rifiuti urbani in impianti siti in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza” – B.U.R.A. n. 51 del 14.09.2007, con validità quadrimestrale (24.12.2007);
Preso atto delle scadenze dei termini delle suddette Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 7/07 e n. 8/07;
Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, in particolare per la parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.A. Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia (L.R. 28.04.2000, n. 83) ed in particolare:
- l’art. 4 relativo alle “Competenze della Regione”;
- l’art. 4, comma 1, lett. v), che prevede che ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., compete alla Regione “l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, .. omissis”;
- l’art. 4, comma 3 relativo alla competenza per l’adozione degli atti del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale e del Dirigente del competente servizio regionale;
Considerato che permangono ancora gravi difficoltà operative, come precedentemente accennato, che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, in particolare, nei territori delle Province di L’Aquila e Teramo;
Preso atto che si è provveduto ad attivare impianti mobili per il trattamento (selezione e tritovagliatura) dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di diminuire l’impatto ambientale degli stessi e renderli conformi alle disposizioni di cui all’art. 184, comma 3, lett. n) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rispettivamente dalle Province di provenienza:
- Provincia di Teramo: impianti mobili ubicati nel Comune di Teramo e nel Comune di Ancarano;
- Provincia di L’Aquila: impianto mobile ubicato nel Comune di L’Aquila.
Vista la Determinazione Dirigenziale DN3/16 del 9.02.2007, rilasciata alla Società TE.AM. SpA, relativa a: “Autorizzazione in via definitiva di un impianto mobile trituratore primario Vecoplan Tornado II, matricola n. 7773 010 del 2005 per il trattamento di rifiuti non pericolosi”, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e sm.i., in località “Carapollo” - Comune di Teramo;
Vista la Determinazione Dirigenziale DN3/182 del 12.12.2007, rilasciata alla Società Ecoconsul S.U.r.l., in località “Bonifica del Tronto – SP”, nel Comune di Ancarano (TE);
Vista la Determinazione Dirigenziale DN/3 1019 del 10.07.2006, rilasciata alla Società Consorzio Stabile Ambiente, in località “Caselle” di Bazzano, nel Comune di L’Aquila (AQ);
Considerato che la situazione di criticità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani che si è venuta a creare, per i motivi sopra illustrati, ha causato l’impossibilità di provvedere al loro corretto smaltimento nell’ambito della Provincia di L’Aquila e Teramo;
Considerato che si rende necessario, con autorizzazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, in conformità degli accordi presi, l’utilizzo delle seguenti discariche per rifiuti non pericolosi:
- discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Colle Cese”, nel Comune di Spoltore (PE) di cui alla Determinazione Dirigenziale DF3/39 del 6.05.2004;
Utilizzo dell’impianto suddetto per 3 mesi, eventualmente prorogabili in caso di necessità, per i Comuni del comprensorio MO.TE. Ambiente SpA;
- discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località “Cerratina”, nel Comune di Lanciano (CH) di cui alla Determinazione Dirigenziale DN3/132 del 27.09.2007;
Utilizzo dell’impianto suddetto per 6 mesi, eventualmente prorogabili in caso di necessità, per i Comuni del comprensorio dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata (TE) e dei Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (AQ).
Tab.
A – Comprensori e Comuni interessati allo smaltimento dei rifiuti
Comuni
interessati |
CER* |
ATO di provenienza |
Impianto di smaltimento |
t/g** |
Comuni del Comprensorio MO.TE. Ambiente SpA
di Teramo (già CO.R.S.U.) di cui
alle ordinanze n. 7/07 e n. 8/07. |
191212 |
TE |
Discarica “Colle
Cese” ATO - CH |
180 |
Comuni del Comprensorio Unione dei Comuni
“Città Territorio” – Val Vibrata, Corropoli e S.Omero. |
191212 |
TE |
Discarica “Cerratina” |
120 |
Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e
Tornimparte. |
191212 |
AQ |
Discarica “Cerratina” |
160 |
TOTALE |
|
|
|
460 |
* CER ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. n) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Sono ammesse deroghe (CER 20 03 01), solo a seguito di situazioni emergenziali collegate ad eventuale “fermo” degli impianti di trattamento che devono essere immediatamente comunicate al competente servizio regionale.
** Media giornaliera (la media giornaliera è calcolata sull’intero periodo di conferimento, in conformità con gli accordi, sono tollerati eventuali scostamenti del 5% sui quantitativi complessivi, comunicati alla Regione dai soggetti gestori degli impianti).
Preso atto che il competente servizio regionale ha provveduto a sentire i diversi soggetti interessati, per concordare le modalità e gli interventi finalizzati al conferimento dei rifiuti urbani trattati nelle discariche suddette ed al superamento delle difficoltà operative esistenti nelle Province di L’Aquila e Teramo e che ha provveduto con gli stessi a redigere i seguenti verbali:
- verbale in data 10.12.2007, avente per oggetto: “Utilizzo discarica “Colle Cese” di Spoltore (PE) Ordinanza Regionale n. 8/07” (All. 1);
- verbale in data 24.12.2007, avente per oggetto: “Emergenza rifiuti Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte – Determinazioni a seguito scadenza ordinanza n. 8/07” (All. 2);
- verbale in data 24.12.2007, avente per oggetto: “Emergenza rifiuti Comuni Unione dei Comuni – Val Vibrata – Determinazioni a seguito scadenza ordinanza n. 8/07” (All. 3).
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Preso atto che le Province hanno evidenziato difficoltà operative ad applicare le disposizioni di cui all’ex art. 7, comma 3 della L.R. 9.08.2006, n. 27;
Preso atto che il Sindaco del Comune di Chieti con nota prot. n. 137/GAB del 11.09.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 17815 del 17.09.2007, ha comunicato l’indisponibilità dell’Ente a continuare i conferimenti di rifiuti urbani nella discarica ubicata il località “Casoni” nel Comune di Chieti, anche per la diminuita disponibilità delle volumetrie e diffidando la Regione Abruzzo ad emettere ulteriori provvedimenti emergenziali interessanti il conferimento di rifiuti nella discarica suddetta;
Preso atto che la situazione in Provincia di Teramo e nel comprensorio dei comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e Tornimparte (AQ), permane ancora critica, come già descritto nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7/07 e n. 8/07;
Considerato che gli impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicati rispettivamente in località “Colle Cese” nel Comune di Spoltore (PE) e “Cerratina” nel Comune di Lanciano (CH), individuati nello specifico, presentano sufficienti disponibilità volumetriche per ricevere, temporaneamente, i rifiuti da ambiti territoriali diversi;
Visto il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche;
Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successive modifiche, in quanto applicabile;
Vista la DGR n. 167 del 24.02.2007 relativa a: “D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”.
Richiamata la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006 recente le nuove disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti conferiti agli impianti di smaltimento, a partire dal 1° gennaio 2007;
Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 45/07 e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;
Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di prendere atto degli esiti delle riunioni richiamati in premessa, i cui verbali (All. 1, All. 2 e All. 3) sono parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di attuare la necessaria collaborazione per garantire il conferimento dei rifiuti urbani (art. 184, comma 3, lett. n) - CER 19 12 12), tra Province e/o ATO diversi, presso le discariche per rifiuti non pericolosi ubicate in località “Colle Cese” nel Comune di Spoltore (PE) e in località “Cerratina” nel Comune di Lanciano (CH);
2. di autorizzare ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v), della L.R. 45/07, i gestori degli impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi ubicati in località “Colle Cese” nel Comune di Spoltore (PE) e in località “Cerratina” nel Comune di Lanciano (CH), rispettivamente il Consorzio Ambiente SpA, il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano e l’Ecologica Sangro SpA, a ricevere i rifiuti urbani presso i propri impianti, nonché i soggetti riportati nella tabella che segue a conferirli:
Tab. A – Comprensori e Comuni interessati allo smaltimento dei rifiuti
Comuni
interessati |
CER* |
ATO di provenienza |
Impianto di smaltimento |
t/g** |
Comuni del Comprensorio MO.TE. Ambiente SpA
di Teramo (già CO.R.S.U.) di cui
alle ordinanze n. 7/07 e n. 8/07 |
191212 |
TE |
Discarica “Colle
Cese” ATO - CH |
180 |
Comuni del Comprensorio Unione dei Comuni
“Città Territorio” – Val Vibrata, Corropoli e S. Omero |
191212 |
TE |
Discarica “Cerratina” |
120 |
Comuni di L’Aquila, Lucoli, Scoppito e
Tornimparte |
191212 |
AQ |
Discarica “Cerratina” |
160 |
Totale |
|
|
|
460 |
* CER ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett.n) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Sono ammesse deroghe (CER 20 03 01), solo a seguito di situazioni emergenziali collegate ad eventuale “fermo” degli impianti di trattamento che devono essere immediatamente comunicate al competente servizio regionale.
** Media giornaliera (la media giornaliera è calcolata sull’intero periodo di conferimento, in conformità con gli accordi, sono tollerati eventuali scostamenti del 5% sui quantitativi complessivi, comunicati alla Regione dai soggetti gestori degli impianti).
3. di richiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riuso ed il riciclaggio dei rifiuti;
4. di rimandare alle parti interessate:
- la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;
- la definizione delle “tariffe di conferimento” dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento e/o smaltimento che, in ogni caso, non devono discostarsi da quelle già in vigore. A tal fine, entro 7 giorni dall’approvazione della presente delibera, i gestori degli impianti di smaltimento dovranno comunicare alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province interessate, le tariffe di conferimento applicate. Eventuali modifiche delle tariffe di conferimento già praticate agli impianti interessati, devono essere preliminarmente motivate, documentate ed inviate alla Regione per l’esame di competenza;
- ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate.
5. di richiamare al rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R. 17/06, nonché al rispetto delle disposizioni del D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e s.m.i. in quanto applicabile e della DGR 24.02.2007, n. 169 in materia di ammissibilità dei rifiuti trattati classificati, ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002, con il CER 191212;
6. di prescrivere il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;
7. di prescrivere alle Province, l’effettuazione di un rigoroso controllo delle attività e la verifica, delle disposizioni di cui al presente provvedimento ed in caso di inosservanza delle stesse, perché provvedano a segnalarle tempestivamente al competente servizio regionale per l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
8. di prescrivere con il presente provvedimento:
a. l’immediato potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, nonché il rispetto degli obblighi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;
b. la rendicontazione dei risultati raggiunti riferiti alle attività di cui al punto a), da inviare al competente servizio regionale alla scadenza dei termini delle autorizzazioni di cui al presente atto, in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 1, comma 1108 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dell’art. 23, comma 4 della L.R. 45/07;
9. di trasmettere da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata (TE), alla Società MO.TE. Ambiente SpA di Teramo, al Consorzio Ambiente SpA di Spoltore (PE), al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano (CH), al Comune di L’Aquila, ai gestori degli impianti di trattamento e/o smaltimento interessati, ai Comuni sedi degli impianti di trattamento e/o smaltimento, alla Direzione Centrale dell’ARTA ed ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA territorialmente competenti (Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo);
10. di demandare alle Province interessate, il compito di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati ed informare tempestivamente gli stessi per gli adempimenti conseguenti;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Segue Allegato