LA GIUNTA REGIONALE

Vista la D.G.R. n. 152 del 22.03.2002 e successive modificazioni ed integrazioni di recepimento del D.P.C.M. 29/11/2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

Visto il D.P.C.M. del 28/11/2003 di modifica del succitato D.P.C.M. 29/11/2001, che si limita, in sintesi, a sostituire all’allegato 1C di detto D.P.C.M., recante: “Area integrazione socio-sanitaria”, le parole “affette da AIDS” con le parole “con infezione da HIV” e ad aggiungere, nella tabella riportata alla nota 3 dell’allegato 1B, recante un elenco di prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell’interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici, alla voce “Rilascio di porto d’armi” il riferimento normativo: “D.M. 28 aprile 1998 – Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale – Gazzetta Ufficiale 22.06.1998, n. 143”;

Visto che, alla pagina 11 del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale 2007-2009, approvato con D.G.R. n. 224 del 13/03/2007, viene stabilito espressamente che la Regione Abruzzo si impegna ad adottare la Deliberazione di recepimento del DPCM 28.11.2003 di modifica del DPCM 29.11.2001;

Ritenuto, pertanto, di dover recepire, con il presente provvedimento, il più volte citato DPCM 28.11.2003;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, mediante la sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

1)   Di recepire il D.P.C.M. 28/11/03 recante: “Modifica del D.P.C.M. 29/11/2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, in materia di certificazioni”, che ha sostituito all’allegato 1C di detto DPCM, recante: “Area integrazione socio-sanitaria”, le parole “affette da AIDS” con le parole “con infezione da HIV” e ad aggiungere, nella tabella riportata alla nota 3 dell’allegato 1B, recante un elenco di prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell’interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici, alla voce “rilascio di porto d’armi” il riferimento normativo: “D.M. 28 aprile 1998 – requisiti psico-fisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale – Gazzetta Ufficiale 22.06.1998, n. 143”.

2)   Di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.