SERVIZIO ESPROPRI

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Omissis

DECRETA

In favore della Provincia di Teramo è pronunciata l’imposizione di servitù di accesso sugli immobili distinti in catasto terreni del Comune di Castiglione Messer Raimondo occorrenti per la realizzazione dei lavori sulla “S.P. n. 365 di Bisenti. Sistemazione del corpo stradale in corrispondenza di frane e rifacimento muro in pietra alla Km.ca 31+900”.

DITTA 1)

-    CORSI TATIANA (usufruttuaria per ½), nata a Teramo il 10/02/1931, c.f. CRSTTN31B50L103I;

-                  SILVESTRI LUCIO (usufruttuario per ½), nato a Castiglione Messer Raimondo (Te) il 2/12/1925, c,f, SLVLCU25T02C316T;

-                  SILVESTRI ANDREA (nudo proprietario), nato a Roma il 11/09/1968, c.f. SLVNDR68P11H501N;

      Immobili distinti in catasto terreni del Comune di Castiglione Messer Raimondo, al foglio 12, particella 680 (ex 387/b) di mq 183 (servitù); Indennità complessiva di asservimento pari ad Euro 1000,00;

Art. 2

La concessione del diritto di servitù comporta quanto segue:

-    diritto di accesso per la manutenzione, riparazione ed eventuali sostituzioni, con riserva che in caso di esistenza di eventuali recinzioni del fondo, tale diritto potrà essere esercitato solo dopo aver preventivamente avvisato il proprietario.

-    Le spese per la manutenzione e buono stato dell’opera sono ad esclusivo carico della Provincia di Teramo.

Art. 3

La durata della servitù di cui al presente atto è in connessione con l’uso pubblico per cui viene concessa. Con il cessare dell’uso, le aree asservite ritorneranno nella piena proprietà del concedente.

Art. 4

Il concedente si obbliga, in caso di vendita dell’immobile o di parte dell’immobile di cui l’area asservita fa parte, a rendere nota a qualsiasi acquirente od avente causa, la servitù di cui al presente atto.

La Provincia concessionaria si obbliga ad esercitare il diritto di servitù in modo tale da non recare pregiudizio alcuno all’esercizio della proprietà del bene di cui l’area asservita fa parte e, comunque, ove insorgono particolari necessità, ad esercitare il diritto previe intese ed accordi con i proprietari concedenti.

Art. 5

Il concedente dichiara di essere il legittimo ed esclusivo proprietario delle aree asservite e garantisce alla Provincia concessionaria per ogni caso di evizione e per qualsiasi ragione di terzi.

La Provincia concessionaria solleva il concedente da ogni responsabilità per eventuali danni derivati dall’esercizio della servitù, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 del C.C.

Art. 6

Il presente decreto sarà:

-    notificato ai proprietari degli immobili espropriati, nelle forme degli atti processuali civili;

-    registrato presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari di Teramo e volturato presso i competenti uffici, a cura e spese della Provincia di Teramo;

-    trasmesso per estratto entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la pubblicazione di cui all’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001.

Viene fissato in trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione al B.U.R.A. il termine per la proposizione di eventuale ricorso da parte di terzi.

Art. 7

Il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo. Avverso ad esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Dott. Leo Di Liberatore