GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 09.08.1999 n. 64, "Contributi per la realizzazione di Programmi di riqualificazione urbana "finalizzati ad incentivare interventi di recupero edilizio per la messa a disposizione di edifici a destinazione residenziale di particolari categorie sociali deboli e con diverse forme di godimento (alloggi a canone sociale, alloggi per studenti e per l’immigrazione di ritorno, strutture ricettive a basso costo) e per la riqualificazione del tessuto urbano;
Viste le deliberazioni di Giunta Regionale del 20.10.1999 n. 2256, n. 2702/99 e n. 19/00, con le quali è stato approvato il “Bando di concorso per la realizzazione di Programmi di riqualificazione urbana ai sensi della Legge Regionale n. 64/99 ”;
Vista la legge regionale n. 54 del 04.10.2001 che nell’art. 8 dispone “Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge possono essere presentate le domande per gli interventi ricadenti nei Comuni che non hanno presentato nei termini i progetti di cui all’art. 7 L.R. 9 agosto 1999, n. 64”;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 532 del 12.07.2002 e n. 722 del 10.08.2002 con le quali sono state approvate le graduatorie definitive dei Programmi di Riqualificazione Urbana, ai sensi delle Leggi Regionali nn. 64/99, 7/2000, 55/2001 e n. 82/2001;
Vista la L.R. 17.03.04, n. 13, recante “Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei Centri Storici”, pubblicata sul BURA n. 11 del 2 Aprile 2004;
Dato atto che:
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 06.09.2004 è stato approvato il Bando Regionale relativo al “Recupero e valorizzazione dei centri storici” il quale, oltre che a corrispondere per finalità e contenuto a quanto previsto nella L.R. 17 marzo 2004, n. 13 e s.m.i., disciplina le “Modalità di formazione e selezione dei programmi che possono essere presentati dai Comuni;
- con deliberazione G.R. n. 1352 del 27.11.2006 sono state approvate le graduatorie relative al Bando succitato ammettendo a finanziamento i Comuni secondo le disponibilità finanziarie;
Evidenziato che sono pervenute n. 261 proposte di programmi da parte dei Comuni, in qualità di soggetti proponenti;
Considerato che la politica di sviluppo regionale, nel ribadire la scelta strategica di politica territoriale volta al potenziamento dell’offerta di opere pubbliche e servizi collettivi territoriali attraverso la costruzione di relazioni e reti di diversa geometria e densità dentro un territorio ampio e diversificato, necessità, per ridurre gli squilibri territoriali, agire sul recupero e valorizzazione dei centri storici dei Comuni in una visione complessiva e in quanto tale strategica;
Ritenuto, quindi, per quanto sopra esplicitato, di implementare la dotazione finanziaria dei Programmi relativi alla L.R. 17 marzo 2004, n. 13 e s.m.i. “Recupero e valorizzazione dei centri storici”, ammettendo a finanziamento i Comuni inseriti in posizione utile nella graduatoria approvata con la deliberazione di G.R. n. 1352 del 27.11.2006;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 14.03.2006, n. 202 “Legge regionale 9 agosto 1999, n. 64. Decadenza dei finanziamenti e contributi per il mancato rispetto del termine per l’inizio lavori.” nella quale si evincono i contributi dichiarati decaduti di “Edilizia Agevolata” e per la creazione di “Strutture Ricettive” agli Enti e soggetti Privati e approvato il relativo stato di attuazione di tali contributi;
Vista la Determina Dirigenziale n. DC7/326 del 05.11.2007 con la quale sono state dichiarate le decadenze dei contributi concessi di “edilizia agevolata” e per la creazione di “strutture ricettive” ai soggetti privati che hanno comunicato di rinunciare al contributo, conseguentemente è stato aggiornato lo stato di attuazione dei contributi di cui alla L.R. 64/99 e s.m.i.;
VIsta la L.R. n. 29 del 25.08.06 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione” che all’art. 48 cita “…La Regione Abruzzo, riconosciuta l’importanza di completare gli interventi di riqualificazione urbana da parte dei Comuni, destina ad essi, per i motivi di cui sopra, i fondi perenti derivanti dai Programmi di Riqualificazione Urbana di cui alla L.R. 9 agosto 1999, n. 64 non più richiedibili dai soggetti privati interessati per rinuncia o decadenza; i relativi provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Competente Settore regionale..”;
Vista la L.R. n. 33 del 08 novembre 2006 “Modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l’edilizia residenziale pubblica; che all’Art 8 cita “…. I fondi perenti derivanti dai Programmi di Riqualificazione Urbana di cui alla legge regionale 9 agosto 1999 n. 64, non più richiedibili dai soggetti interessati per rinuncia o decadenza, sono utilizzati per incrementare i programmi complessi del settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica; i relativi provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al competente settore regionale.”;
Ritenuto che:
- la L.R. n. 33 del 08 novembre 2006 in modifica alla precedente L.R. 29 del 25.08.06 … attribuisce alla Giunta Regionale su proposta del Componente la Giunta preposto al Competente Settore regionale, la facoltà di utilizzo dei fondi perenti della L.R. 64/99 con l’unico vincolo di assegnarli per incrementare i Programmi Complessi comunque costituiti;
- per Programmi complessi debbono ritenersi, al di fuori delle specifiche definizioni, tutti quei programmi che comprendono all’interno un insieme di opere e funzioni che consentono la riqualificazione di parte del territorio comunale;
Preso atto che
- le amministrazioni comunali riportate nell’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, hanno fatto richiesta per il completamento dei programmi di cui alla L.R. 9 agosto 1999, n. 64 per l’utilizzo dei finanziamenti decaduti e disponibili nell’ambito del proprio programma, rilevabili dagli allegati della deliberazione di G.R. n. 202 del 14.03.2006 e successiva Determina n. DC7/326 del 05.11.2007 e ritenute rispondenti alle finalità delle leggi regionali sopra richiamate;
- i programmi della L.R. 64/99, finalizzati in modo prioritario alla riqualificazione di parte del territorio comunale, si andrebbero a completare, rispondendo meglio alle necessità comunali così come deducibili dalle finalità della stessa legge regionale;
Ritenuto, altresì, che per l’utilizzo dei finanziamenti perenti le proposte devono contenere l’atto deliberativo esecutivo del competente organo comunale che faccia esplicito riferimento ai seguenti punti:
1) Impegno di partecipazione finanziaria da parte dell’Ente comunale della quota minima obbligatoria con fondi del proprio bilancio ed individuazione del capitolo di impegno;
2) dettagliata relazione Tecnica delle nuove opere che dovranno essere realizzate secondo le tipologie ammissibili della L.R. 64/99, nonché un Quadro Economico della spesa con dichiarazione del tecnico sul rispetto dei costi riferiti al prezziario regionale;
3) individuazione delle opere aggiuntive su planimetria catastale, nella quale deve essere riprodotta la perimetrazione originaria approvata del P.R.U. con evidenziazione grafica degli interventi eseguiti ed in essere, dalla quale si evinca che le nuove opere ricadono all’interno del perimetro;
Ritenuto, inoltre, di dover stabilire che:
- per la presentazione della documentazione integrativa sia necessario fissare un termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione del presente deliberato sul B.U.R.A.;
- i finanziamenti concessi saranno attribuiti previa verifica della documentazione di cui sopra e con successiva determinazione da parte del Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale ed Aree Urbane;
Dato atto della legittimità del presente provvedimento attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- I Comuni, che hanno fatto richiesta per il completamento dei Programmi di Riqualificazione Urbana di cui alla L.R. 64/99 e s.m.i. nei cui confronti sussistono le condizioni per il finanziamento, sono individuati nell’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato. Il complessivo onere finanziario ammonta ad € 2.717.169,66.
- I comuni ammessi a finanziamento per opere di urbanizzazione, di cui all’Allegato “A”, devono produrre la documentazione richiesta e specificata nella narrativa del presente provvedimento.
- Di fissare il termine inderogabile di 60 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., per la presentazione della documentazione necessaria e specificata in premessa da parte dei comuni di cui all’Allegato “A”, pena la non attribuzione del finanziamento.
- Per l’erogazione del finanziamento si seguiranno le procedure in essere.
- Successivamente allo scadere del sessantesimo giorno, dalla pubblicazione del presente deliberato, per i programmi ritenuti conformi il Dirigente del Servizio disporrà con proprio provvedimento l’ammissione a finanziamento.
- Di integrare le disponibilità finanziarie in favore degli interventi predisposti e selezionati ai sensi della L.R. n. 13/2004 e di attribuire le maggiori somme ai programmi inseriti nella graduatoria approvata con la deliberazione di G.R. n. 1352 del 27.11.2006 relativa ai Programmi della L.R. 17 marzo 2004, n. 13 e s.m.i. “Recupero e valorizzazione del centri storici”, consentendone lo scorrimento al fine dell’ammissione a finanziamento.
- La somma complessiva di € 5.063.705,81 da utilizzare per i completamenti della L.R. 17 marzo 2004, n. 13 e s.m.i. trova la copertura sui fondi perenti disponibili sul Cap. 262500 della L.R. 64/99 ai sensi della L.R. n. 29 del 25.08.06 e della L.R. n. 33 del 08 novembre 2006 specificate in narrativa.
- Di completare quei Programmi Complessi, ancora in fase di ricognizione, con le risorse residuali, a valere sullo stesso capitolo n. 262500, le cui condizioni siano maturate nella fase precedente alle leggi regionali richiamate in premessa e che non sono stati soddisfatti interamente per carenza di fondi. I relativi provvedimenti sono ritenuti di natura gestionale.
Segue allegato