GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

-    Che in materia di trasporto pubblico locale la Regione Abruzzo assicura i servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini con costi iscritti nel bilancio regionale;

-    Che ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 i servizi da considerarsi riconoscibili tra quelli minimi sono i servizi diretti a soddisfare la domanda di mobilità di cittadini relativamente al pendolarismo scolastico e lavorativo, nonché alla mobilità di utenza diretta alle strutture sanitarie, culturali, sociali e amministrative;

-    Che al fine di completare l'offerta dei servizi di trasporto relativamente alle singole componenti della domanda di trasporto lavorativa, l'art. 3 della L.R. 152/98 prevede la classificazione funzionale dei collegamenti di area come rete integrativa costituita dai servizi di collegamento di relazione all'interno di aree urbane ed extraurbane, comprendente anche servizi non convenzionali a orario e itinerario variabile, per completare l'offerta dei servizi di trasporto in ambito locale;

-    Che in materia di trasporto pubblico locale sono di competenza della Regione la programmazione e gestione delle attività di studio e di promozione di azione positive in materia di traffico e della mobilità pubblica al fine di incidere sulla situazione storica del trasporto pubblico locale di domanda decrescente rispetto alla domanda complessiva di mobilità e, altresì, al fine di incidere sia sulla qualità dei servizi offerti che sulla qualità del rapporto con l'utenza, attraverso azioni di informazioni e di sensibilizzazione;

-    Che inoltre, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 152/98, la Regione provvede a incentivare il miglioramento della mobilità urbana ed interurbana e migliorare la qualità della vita nelle aree congestionate con politiche di riassetto e di modernizzazione del trasporto pubblico e di razionalizzazione di quello privato;

Considerato, pertanto, che sulla base della norme citate le esigenze di pendolarismo lavorativo sono garantite dalla Regione Abruzzo in quanto riconducibili ai servizi minimi essenziali di trasporto pubblico locale che assicurano il trasporto delle maestranze con percorsi, fermate, programmi di esercizio calibrati sulle esigenze degli insediamenti produttivi presenti nel territorio e con interventi di programmazione per particolari esigenze di mobilità;

Rilevato che per particolari esigenze di puntuale collegamento, al fine di ottimizzare il trasporto dei lavoratori delle aziende di rilievo sul piano occupazionale, il legislatore regionale con L.R. 15 novembre 2006, n. 39, art. 3 ha integrato la disciplina di cui alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 153 inserendo l'art. 15 bis "Mobilità nei poli di produzione" con l'obiettivo di promuovere l'organizzazione della mobilità dei lavoratori dei principali poli di produzione del territorio regionale tramite l'attribuzione di contributi a progetti sperimentali predisposti dagli enti locali titolari di T.P.L., dai Consorzi di sviluppo industriale o dagli enti locali titolari di TPL e dai Consorzi di sviluppo industriale;

Preso atto che ai sensi del citato art. 15 bis i progetti sperimentali:

-    devono riguardare il miglioramento dell'accessibilità puntuale alla sede di lavoro dei lavoratori di aziende che abbiano complessivamente un numero di dipendenti superiore a 8.000 unità o l'accessibilità ad una singola azienda purché con un numero di dipendenti superiore a n. 3500 unità;

-    devono prevedere la partecipazione finanziaria di soggetti pubblici, privati o di soggetti pubblici e privati e sono approvati con delibera di Giunta Regionale in regime di cofinanziamento fino al 50% con il limite massimo di spesa annua ammissibile pari a € 50.000,00;

Evidenziato che agli oneri derivanti dal suddetto articolo si provvede mediante le risorse annualmente iscritte nell'ambito della U.P.B. 06.01.002 cap. 181511 denominato "Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti L.R. 9.9.1983, n. 62 e s.m.i.";

Considerato:

-    che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro con sede legale in Carsoli, via San Nicola n. 46, nella persona del Presidente e legale rappresentante, ha presentato con nota, prot. n. 720 dell'8.2.2007, acquisita al protocollo regionale al n. 1362/DE6 del 16.2.2007 (all. 1), un progetto sperimentale denominato "Miglioramento dell'accessibilità puntuale alla sede di lavoro dei lavoratori dell'azienda SEVEL" con relativa richiesta di contributo ai sensi dell'art. 15 bis della L.R. 153/98;

-    che il progetto elaborato a seguito di convenzione quadriennale stipulata tra il Consorzio, il Comune di Atessa e la ditta SEVEL s.p.a prevede la partecipazione finanziaria dei medesimi soggetti coinvolti;

-    che tale progetto sperimentale nasce dall' esigenza di superare la difficoltà esistente per i lavoratori della ditta SEVEL s.p.a. di raggiungere puntualmente il proprio posto di lavoro a causa delle dimensioni dell' azienda, della dislocazione degli ingressi, posti a notevole distanza l'uno dall'altro e dell'esistenza di un solo terminal bus di carico/scarico di tutte le maestranze;

-    che, pertanto, al fine di ovviare alla carenza di apposite aree terminal in corrispondenza di tutti gli ingressi dello stabilimento, il progetto prevede l'istituzione di un servizio navetta quale collegamento di adduzione dei lavoratori, su tre turni lavorativi, dal terminal bus esistente fino all'ingresso dell'unità operativa 24 con una percorrenza giornaliera di circa quindici chilometri, nonché la realizzazione di pensiline coperte per una confortevole attesa dei lavoratori e l'elaborazione di uno studio sulla mobilità dei lavoratori nell'agglomerato allo scopo di razionalizzare e ottimizzare il servizio;

-    che per l'attuazione di tale progetto sperimentale il Consorzio ha stimato i seguenti costi, come specificati nel progetto inviato, da coprire con fondi propri del Consorzio Industriale, Comune di Atessa, SEVEL s.p.a, Regione Abruzzo ex art. 15 bis L.R. 153/98:

 

A)

Servizio navetta:

€ 34.440,00 + iva

B)

Studio mobilità

€ 10.000,00+ iva

C)

Pensiline

€ 26.630,00 + iva

 

TOTALE PROGETTO

€ 61.070,00 + iva

Considerato che la SEVEL s.p.a. risulta attualmente essere l'unica azienda presente sul territorio regionale con numero di dipendenti superiore a tremilacinquecento unità e che l'organizzazione del trasporto pubblico locale su gomma dei lavoratori verso l'area del Consorzio Industriale, a seguito dello sviluppo industriale della zona, dell'apertura di nuovi stabilimenti e della nuova turnazione del personale interessato, aveva generato negli ultimi tempi una serie di disfunzioni non risolvibili con una semplice modifica dei programmi di esercizio degli attuali concessionari che, oltre a servire gli utenti SEVEL garantiscono il servizio anche ad altre aziende ricadenti nell'area della Val di Sangro;

Considerato pertanto che il progetto sperimentale "Miglioramento dell' accessibilità puntuale alla sede di lavoro dei lavoratori dell'azienda SEVEL" è coerente con i criteri e gli obiettivi delineati dall'art. 15 bis della L.R. 153/98 in quanto risulta diretto a migliorare l'accessibilità puntuale alla sede di lavoro di azienda con un numero di dipendenti superiore a 3.500 unità, con la partecipazione finanziaria di soggetti pubblici e privati, e costituisce un valido esempio di programmazione di servizi di trasporto da utilizzare per un futuro riassetto di tutta l'area industriale della Val di Sangro, in modo da superare le attuali discrasie e rigidità che, sul piano della qualità del trasporto, si traducono in disfunzioni, in disservizi e carenze;

Evidenziato, tuttavia, che in conformità a quanto previsto dalla citata legge regionale possono essere ammesse al cofinanziamento della Regione soltanto le spese afferenti al servizio navetta e allo studio sulla mobilità nell'agglomerato, con esclusione, di conseguenza, di tutte le voci previste per la realizzazione di pensiline giacché concernenti spese in conto capitale per investimenti, giudicate, in ogni caso, opportune ai fini della realizzazione del progetto medesimo;

Dato atto pertanto che il cofinanziamento ammissibile risulta essere pari a 22.220,00 euro (50% delle spese ammesse al netto dell'Iva) secondo il seguente quadro economico:

 

A)

Servizio navetta:

50%

€ 34.440,00

= €. 17.220,00

B)

Studio mobilità:

50%

€ 10.000,00

=   € 5.000,00

 

 

 

Totale

= € 22.220,00

 

Ritenuto che le risorse necessarie per far fronte al cofinanziamento del progetto saranno reperite nella U.P.B. 06.01.002 cap. 181511 denominato "Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti L.R. 9.9.1983, n. 62 e s.m.i." del corrente esercizio;

Ritenuto inoltre opportuno stabilire e approvare le modalità per la liquidazione del contributo da assegnare al Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro quale cofinanziamento al progetto sperimentale presentato;

Vista la Legge regionale n. 77/99;

Vista la Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 ed in particolare l'art. 15 bis così come introdotto dall'art. 3 della Legge regionale 15 novembre 2006, n. 39;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di TPL e Politica Tariffaria della Direzione Trasporti e Mobilità con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

1)   Di approvare il progetto sperimentale presentato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sangro con sede legale in Carsoli, via San Nicola n. 46, acquisito al prot. n. 1362/DE6 del 16.2.2007, denominato "Miglioramento dell'accessibilità puntuale alla sede di lavoro dei lavoratori dell’azienda SEVEL" che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (all. n. 1);

2)   Di stabilire in conformità a quanto disposto dall'art 15 bis della legge regionale n. 153/1998 che la partecipazione finanziaria della Regione alla realizzazione del progetto avrà ad oggetto solo ed esclusivamente le voci di spese relative al servizio navetta e allo studio di mobilità e precisamente il 50% degli importi al netto di Iva previsti nel progetto per dette voci di costo;

3)   Di cofinanziare, pertanto, il citato progetto sperimentale, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 bis della L.R. 153/98, con un importo di 22.220,00 euro, pari al 50% delle spese ammissibili al netto dell'Iva, complessivamente ammontanti a 44.440,00 euro;

4)   Di stabilire, altresì, che la somma di 22.220,00 euro, occorrente per partecipare finanziariamente alla realizzazione del progetto, sarà reperita al capitolo di spesa 181511 denominato "Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti L.R. 9.9.1983, n. 62 e s.m.i." del corrente esercizio finanziario;

5)   Di stabilire e approvare le modalità di liquidazione del contributo assegnato come precisate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

6)   Di dare mandato al Servizio Interventi Gestionali sulle linee di TPL e Politica Tariffaria di provvedere all'adozione degli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;

7)   Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue allegato