LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
- di conferire, all’Avv. Stefania VALERI, nata a Teramo il 14.01.1967, ai sensi art. 2 L.R. n. 35 del 15.11.2006, l’incarico di Dirigente del Servizio “Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amministrativa per l’Ambiente e il Territorio”, con sede in L’Aquila, della Direzione “Parchi, Territorio, Ambiente, Energia”;
- di dare atto che il predetto incarico ha una durata di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabile fino a complessivi 24 mesi, qualora venga attivata la procedura concorsuale per la copertura del posto, ed è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 27 della citata L. R. 77/99 e s.m. e i. ed alla possibile riduzione della durata del medesimo qualora la G.R. stabilisse di conferire l’incarico di dirigenza del Servizio “Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amministrativa per l’Ambiente e il Territorio” ad uno dei Dirigenti regionali attualmente in aspettativa e/o distacco sindacale, al momento del loro rientro in servizio presso l’Amministrazione regionale, come stabilito nella D.G.R. n. 917 del 21.10.2003 e s.m. e i.;
- di fissare al momento in cui l’Avv. VALERI riprenderà servizio dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità la data di decorrenza degli effetti del presente provvedimento;
- di demandare, altresì, alla competente Struttura della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali di provvedere alla definizione dell’incarico in argomento a mezzo contratto individuale, ai sensi dell’art. 20, 8° comma, della L. R. 77/99;
- di dare atto che l’onere derivante dall’applicazione del presente atto trova capienza nell’impegno assunto sul capitolo 011213 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
- di dare atto, infine, che l’Avv. Stefania VALERI, dipendente regionale di cat. “D”, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della L.R. 77/99, nel momento in cui assume l’incarico di Dirigente del citato Servizio deve risultare contestualmente collocato in aspettativa senza assegni dal ruolo dei dipendenti regionali ed il servizio è riconosciuto ai fini dell’anzianità.