IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA

Omissis

determina

Art 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 così come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 (pianificazione del bilancio idrico), è concesso alla Soc. INERTI SANGRO s.r.l. con sede legale a San Giovanni Teatino (CH) in Via Tiburtina n° 18 di derivare acqua dal subalveo del Fiume Sangro in C.da Saletti del Comune di Atessa (CH), tramite n. 3 pozzi, in misura non superiore a l/s. 20,00, senza restituzione dell’acqua derivata, da utilizzare per uso industriale.

Art 2

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 1°.04.1994, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 14 del 14.04.2004 ed integrazione n. 2 del 29.09.2006 e salvo provvedimenti regionali che dovranno essere adottati ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 citato in premessa.

Art 3

Oltre i canoni arretrati, indicati al successivo art. 5, la Società concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il giorno 28 del mese di febbraio l’annuo canone di €. 2.989,19 (euro duemilanovecentoottantanove/19) pari alla quota stabilita dall’art. 18 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 18 ottobre 1942 n. 1434.

Omissis

IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA

F.to Ing. Carlo Cristini

Segue Allegato