Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate:

1)   di rinnovare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. n. 83/00 e s.m.i., la Determinazione n. DF3/02 del 14.01.2003 inerente: “l’esercizio di un impianto di autodemolizione, equivalente alla fase R13 e D15, come da Allegati B e C del 152/06 e s.m.i. a favore della Ditta ANELLO snc con sede in via Civiltà del Lavoro del Comune di Ortona (CH), individuato al foglio di mappa n. 45, particella catastale n. 41 e 394, per una area di circa 7507 mq. e una potenzialità complessiva dell’impianto, di 2502 autoveicoli/anno,

2)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. del 03.04.2006 e della L.R. n. 83/00 s.m.i., recando quanto precisato in premessa. il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalle Leggi sopracitate;

3)   di stabilire ché l’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi, ai sensi:della., D.G.R. 29.11.2007 n 1727, non applicabile al presente provvedimento perché in corso di pubblicazione sul B.U.R.A., sarà oggetto di una successiva valutazione da parte di questo Servizio entro sei mesi dalla notifica;del presente provvedimento autorizzativo;

4)   di prescrivere, quanto stabilito nel parere dell’Arta - Dipartimento Provinciale di Chieti del 20.11.2007 prot. n. 7766, relativamente ai codici CER ammissibili all’impianto e riconducibili con assoluta certezza alle autorizzazioni ex art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 ora dell’art. 208 del D.Lgs; n. 152/06, rivisitati ed aggiornati secondo le normative vigenti in materia, in particolare quelli dettagliati nelle successive tabelle 1,2 e 3:

Nella Tabella 1. sono indicati i codici che potranno essere trattati solo in ingresso all’impianto di autodemolizione, nonché il tempo medio di stoccaggio e le rispettive quantità.

TABELLA 1


 

Da detta attività di autodemolizione si produrranno (potranno essere quindi trattati), i rifiuti riportati nelle seguenti tabella 2, 3 e4.

Nella Tabella 2 sono indicati i codici di rifiuto speciali pericolosi (gestiti con operazione D15) che potranno essere trattati solo in uscita dall’impianto autodemolizione, nonché il tempo medio di stoccaggio e le rispettive quantità.

Tabella 2: RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (Operazione D15)


Nella Tabella 3 sono indicati i codici di rifiuto speciali pericolosi (gestiti con operazione Rl3) che potranno essere trattati solo in uscita dall’impianto di autodemolizione, nonché il tempo medio di stoccaggio e le rispettive quantità.

TABELLA 3 RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (Operazione R13)

Nella Tabella 4 sono indicati i codici di rifiuto speciali non pericolosi (gestiti con operazione R13) che potranno essere trattati solo in uscita all’impianto di autodemolizione, nonché il tempo medio di stoccaggio e le rispettive quantità.

5)   di obbligare. per quanto stabilito dalla suddetta nota dell’Arta, all’adempimento delle prescrizioni di seguito elencate:

Omissis

1)  il centro di raccolta e l’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, nel corso del proprio esercizio, dovranno rispettare costantemente i requisiti previsti dall’Allegato I al D.Lgs. n. 209 del 24 giugno 2003 e del D.Lgs. n. 149 del 23 febbraio2006.

2)  tutti i rifiuti e tutte le parti recuperate derivanti dall’attività di demolizione dei veicoli a motore dovranno essere costantemente gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia e non devono procurare danni per l’ambiente.

3)  tutti i contenitori in cui sono depositati i rifiuti dovranno essere debitamente etichettati e riportare il codice relativo al rifiuto contenuto.

4)  la pavimentazione del settore 4 (rottamazione) dovrà essere completato con un idoneo pavimento impermeabilizzato fabbricato in cls, con una idonea canaletta in cemento munita di griglia, a servizio di raccolta delle acque di lavaggio della suddetta area, di scolo e piovane. Tale canaletta dovrà essere collegata con la rete già esistente in prossimità della suddetta piattaforma e convogliate all’impianto di depurazione.

5)  le suddette opere dovranno essere indicate dettagliatamente su nuova piantina planimetrica (scala 1:200).

In tale nuovo elaborato grafico dovranno inoltre essere evidenziate, in maniera ordinata, tutti i vari settori relativi l’attività ed in particolare quelli adibiti allo stoccaggio dei rifiuti e/o materiali, opportunamente muniti di cartellonistica in merito ai codici CER trattati.

Tale elaborato grafico, debitamente firmata dal titolare della ditta, dovrà essere inviato entro 30 giorni dal rilascio del disposto autorizzatorio, alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e all’ARTA Dipartimento Prov.le di Chieti.

Omissis

6)   di prescrivere il rispetto delle disposizioni dì cui al D.Lgs 151/05 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) per i codici di pertinenza;

7)   di prescrivere che le operazioni di trattamento di cui all’art. 3. comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 devono essere esercitate tenendo conto dei seguenti obblighi:

a)   effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso di cui all’allegato I,, punto 5 del D.Lgs. 24.06.2003 n. 209;

b)  effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre agli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;

c)   rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d)  rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e)   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego di riciclaggio e di recupero.

8)   di fare salva la disamina e la valutazione complessiva del progetto, ai sensi dell’ari, 15 del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209, che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;

9)   di stabilire che, ai sensi dell’art. 15. commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.. richiamati dall’art 231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs - 152/06 e s.m.i.,è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuale all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n 122 e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall’art. 80 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285;

c.   l’utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

10) di obbligare la Ditta F.lli ANELLO snc, beneficiaria della presente autorizzazione a trasmettere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, le garanzie finanziarie previste per l’esercizio dell’impianto di rottamazione autoveicoli, adeguate ai sensi della D.G.R. n. 790/07, in mancanza di riscontro questo servizio procederà alla sospensione dell’autorizzazione regionale, ai sensi dell’art. 208, co 13 del D.Lgs 152/06;

11) di prescrivere che nell’impianto in oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate alte attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti cosi come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareti, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

13) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’ autorizzazione in oggetto indicata comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata, (D. Lgs. 03 .04.06, n. 152 e s,m.i.);

14) di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo. nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste: dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggi o e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la Normativa v gente;

      deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-    devono esser e promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a favorire il riciclo il riutilizzo ed il recupero di materie prime e energia;

15) di richiamare la Ditta autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale, e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

16) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti Scalo (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Chieti, e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Chieti;

17) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di Legge alla Ditta F.lli ANELLO snc, alla Via Vella n. 42 Chieti Scalo (CH);

18) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini