Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
1) di autorizzare il Comune di Palombaro
(CH), ai sensi dell’art. 211, del D.Lgs
3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. e dell’art. 26, della Legge Regionale 28 aprile 2000, n. 83 e s.m.i.,
all’esercizio di una stazione sperimentale di compostaggio di comunità, da
realizzarsi in località Macchie dello stesso Comune e ricadente nelle particelle
catastali n. 135 e n. 137 del foglio di mappa n. 10, in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in
premessa, (parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento), e di
seguito elencati:
- all. 1 - copia delibera C.C, n. 15 del
20.06.2006;
- all. 2 - copia delibera G.C. n. 18 del
02.04.2007 di approvazione progetto preliminare;
- all. 3 - relazione tecnica con quadro
economico.
- all. 4 - relazione geologico-geotecnica;
- all. 5 - elaborato grafico n° 1 datato marzo
2007 a firma del progettista geom. Enzo Di Natale;
- all. 6 - elaborato grafico n° 2 datato
ottobre 2007 a firma del progettista geom. Enzo Di Natale;
- all. 7 - analisi dei rischi associati alla
presenza dell’impianto e modalità di trattamento delle acque;
- all. 8
- compostaggio: analisi del processo, dei rischi connessi e dei
controlli;
- all. 9 - nota del Dipartimento Prov.le
dell’ARTA di Chieti n. 7072 del
19/10/07.
2) di stabilire che l’autorizzazione di cui al
precedente punto 1) è concessa per un periodo pari ad anni 2 (due), dalla data
di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia
della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si
rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000
n° 83;
3) di precisare
che l’autorizzazione di cui al punto 1) è rinnovabile, per ogni sua
fase (costruzione e/o esercizio) nelle
forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e della Legge
Regionale 28.04.2000 n° 83 art. 24, comma 5;
e comunque per un periodo massimo complessivo di anni 2 (due) previa
verifica annuale dei risultati raggiunti;
4) di stabilire che, come da parere espresso con
nota de Dipartimento Prov.le dell’ARTA
di Chieti n. 7072 del 19/10/07, l’esatta classificazione dei rifiuti in
ingresso all’impianto sono:
- CER 200108 rifiuti organici (F.O.R.S.U.)
derivanti dalla raccolta differenziata
- 12 m3/ mese;
- CER 200201 rifiuti verdi (legname, piante, erba, fogliame e ramaglie)
– 45 m3/ mese;
5) di fare salvi gli esiti delle verifiche
concernenti le attività sperimentali oggetto del presente provvedimento, in
merito alle quali l’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento
Provinciale di Chieti provvederà a relazionare ed esprimere apposito parere
tecnico di competenza; dette verifiche saranno comunque propedeutiche all’esame
di eventuali proroghe della autorizzazione indicata al precedente punto
3);
6) di fare salve, altresì gli esiti delle
conclusioni degli ulteriori procedimenti autorizzativi concernenti la
realizzazione delle opere necessarie all’esercizio delle attività di sperimentazione e ricerca, di competenza di altri Enti, così
come illustrato nel progetto indicato al precedente punto 1);
7) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché
afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti
norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo e che, ai sensi
dell’art. 211, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 152/06, l’attività di gestione dell’impianto non
comporti utile economico;
8) di subordinare l’autorizzazione, alla prescrizione di far salve eventuali
ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta e prescrizioni di competenza
di altri Enti e Organismi, nonché altre disposizioni e direttive specifiche
nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto
delle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per
la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei
singoli;
2. deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria
dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
3. devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
4. devono essere promossi, con l'osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
5. le attrezzature ed i contenitori usati devono
essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta
esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la
fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
10) di richiamare il Comune autorizzato, al
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 3 aprile
n.152 (Norme in materia ambientale),
e alla trasmissione con cadenza
semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e
all’A.R.T.A – Agenzia Reg.le Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Chieti
di una comunicazione concernente la
quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in
conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
11) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni
contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti
previsti dall’art. 208 (Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13
(Quanto, a seguito dei controlli
successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi
all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le
condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione,
quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi.
Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto
nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo
03.04.2006 N° 152;
12) di obbligare il Comune di Palombaro (CH) a
possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto, la prescritta
polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a
copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione
dell’impianto; terminata la fase di
costruzione dell’impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti si procederà, su
richiesta, allo svincolo della citata polizza assicurativa;.
13) di redigere il presente provvedimento in numero
due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, al Comune
di Palombaro (CH);
14) di trasmettere copia del presente provvedimento
all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale
Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale
Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;
15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art.
208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 copia del presente provvedimento all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di L’Aquila;
16) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio