Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1)   di autorizzare il Comune di Palombaro (CH),  ai sensi dell’art. 211, del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. e dell’art. 26, della Legge Regionale  28 aprile 2000, n. 83 e s.m.i., all’esercizio di una stazione sperimentale di compostaggio di comunità, da realizzarsi in località Macchie dello stesso Comune e ricadente nelle particelle catastali n. 135 e n. 137 del foglio di mappa n. 10,  in conformità agli elaborati tecnici e progettuali indicati in premessa, (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento),  e di seguito elencati:

-    all. 1 - copia delibera C.C, n. 15 del 20.06.2006;

-    all. 2 - copia delibera G.C. n. 18 del 02.04.2007 di approvazione progetto preliminare;

-    all. 3 - relazione tecnica con quadro economico.

-    all. 4 - relazione geologico-geotecnica;

-    all. 5 - elaborato grafico n° 1 datato marzo 2007 a firma del progettista geom. Enzo Di Natale;

-    all. 6 - elaborato grafico n° 2 datato ottobre 2007 a firma del progettista geom. Enzo Di Natale;

-    all. 7 - analisi dei rischi associati alla presenza dell’impianto e modalità di trattamento delle acque;

-    all. 8  - compostaggio: analisi del processo, dei rischi connessi e dei controlli;

-    all. 9 - nota del Dipartimento Prov.le dell’ARTA  di Chieti n. 7072 del 19/10/07.

2)   di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo pari ad anni 2 (due), dalla data di adozione del presente provvedimento; detto periodo risulta comprensivo sia della fase di costruzione che della fase di esercizio e, a tal proposito, si rinvia a quanto disposto all’art. 22 comma 3 della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83;

3)   di precisare  che l’autorizzazione di cui al punto 1) è rinnovabile, per ogni sua fase  (costruzione e/o esercizio) nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e della Legge Regionale 28.04.2000 n° 83 art. 24, comma 5;  e comunque per un periodo massimo complessivo di anni 2 (due) previa verifica annuale dei risultati raggiunti;  

4)   di stabilire che, come da parere espresso con nota de Dipartimento Prov.le dell’ARTA  di Chieti n. 7072 del 19/10/07, l’esatta classificazione dei rifiuti in ingresso all’impianto sono:

-    CER 200108 rifiuti organici (F.O.R.S.U.) derivanti dalla raccolta differenziata  - 12 m3/ mese;

-    CER 200201 rifiuti verdi  (legname, piante, erba, fogliame e ramaglie) – 45 m3/ mese;

5)   di fare salvi gli esiti delle verifiche concernenti le attività sperimentali oggetto del presente provvedimento, in merito alle quali l’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti provvederà a relazionare ed esprimere apposito parere tecnico di competenza; dette verifiche saranno comunque propedeutiche all’esame di eventuali proroghe della autorizzazione indicata al precedente punto 3);   

6)   di fare salve, altresì gli esiti delle conclusioni degli ulteriori procedimenti autorizzativi concernenti la realizzazione delle opere necessarie all’esercizio delle attività  di sperimentazione e  ricerca, di competenza di altri Enti, così come illustrato nel progetto indicato al precedente punto 1);

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della  presente autorizzazione non possono  essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo e che, ai sensi dell’art. 211, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 152/06,  l’attività di gestione dell’impianto non comporti utile economico;

8)   di subordinare l’autorizzazione, alla prescrizione di far salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché altre disposizioni e direttive specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9)   di precisare che la presente  autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

2.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

3.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

4.   devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il  recupero di materie prime ed energia;

5.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

10) di richiamare il Comune autorizzato, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 3 aprile n.152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza  semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all’A.R.T.A – Agenzia Reg.le Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Chieti di una  comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

11) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito dei controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata) del Decreto Legislativo 03.04.2006 N° 152;

12) di obbligare il Comune di Palombaro (CH) a possedere, nel corso della fase di realizzazione dell’impianto, la prescritta polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto;  terminata la fase di costruzione dell’impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti si procederà, su richiesta, allo svincolo della citata polizza assicurativa;.

13) di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di Legge, al Comune di Palombaro (CH);

14) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Sede Centrale di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;

15) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

16) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale  entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini*