Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) Di Autorizzare la Ditta Maio Guglielmo Sr.l.
– Zona Ind. le Val di Sangro - Atessa (CH) - ad effettuare la concentrazione in
un unico contenitore delle tipologie di rifiuti liquidi aventi stesso codice
CER e stessa classificazione di pericolo, ma provenienti da diversi produttori,
per quanto attiene le operazioni di deposito preliminare (D15), già autorizzata
con Determinazione Regionale n DF3/53 del 16.06.2004, per l’esercizio di attività di stoccaggio
provvisorio all’interno dell’impianto, trattamento e smaltimento finale di
rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, (Fase D);
2) Di Richiamare quanto prescritto con nota del
15.05.2007 dal Dipartimento Provinciale dell’Arta di Chieti, relativamente
all’esercizio dell’impianto indicato al punto 1) e di seguito indicato:
a) i codici di rifiuto utilizzati per le
operazioni di miscelazione in un unico contenitore, devono essere rigorosamente
della stessa tipologia ed aventi stesse caratteristiche di pericolo;
b) i codici di rifiuto devono essere gli stessi
riportati nei procedimenti autorizzatori rilasciati dalla Regione Abruzzo a
favore della Ditta in oggetto;
c) la gestione dei rifiuti in oggetto deve
essere svolta rispettando costantemente i criteri indicati dall’art. 178, comma
1,2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006;
3) Di confermare quanto altro stabilito e
prescritto nella precedente autorizzazione , per quanto applicabile;
4) Di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,ogni
modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
5) Di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella
materia; sono fatti salvi, infine,
eventuali diritti di terzi;
6) Di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D. Lgs. n152 del
3/04/2006 e dalla L.R. n. 83 del 28.04.2000;
7) Di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Atessa (CH), all’Amministrazione Provinciale di
Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia
Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento
Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione
Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila;
8) Di redigere il presente provvedimento in n. 2
originali, di cui una viene notificata ai sensi di Legge alla Ditta la Ditta
Maio Guglielmo S.r.l. – Zona Ind. le Val di Sangro - Atessa (CH) ;
9) Di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini