Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   Di Autorizzare la Ditta Maio Guglielmo Sr.l. – Zona Ind. le Val di Sangro - Atessa (CH) - ad effettuare la concentrazione in un unico contenitore delle tipologie di rifiuti liquidi aventi stesso codice CER e stessa classificazione di pericolo, ma provenienti da diversi produttori, per quanto attiene le operazioni di deposito preliminare (D15), già autorizzata con Determinazione Regionale n DF3/53 del 16.06.2004, per  l’esercizio di attività di stoccaggio provvisorio all’interno dell’impianto, trattamento e smaltimento finale di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, (Fase D);

2)   Di Richiamare quanto prescritto con nota del 15.05.2007 dal Dipartimento Provinciale dell’Arta di Chieti, relativamente all’esercizio dell’impianto indicato al punto 1) e di seguito indicato:

a)   i codici di rifiuto utilizzati per le operazioni di miscelazione in un unico contenitore, devono essere rigorosamente della stessa tipologia ed aventi stesse caratteristiche di pericolo;

b)  i codici di rifiuto devono essere gli stessi riportati nei procedimenti autorizzatori rilasciati dalla Regione Abruzzo a favore della Ditta in oggetto;

c)   la gestione dei rifiuti in oggetto deve essere svolta rispettando costantemente i criteri indicati dall’art. 178, comma 1,2 e 3 del D. Lgs. n. 152/2006;

3)   Di confermare quanto altro stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione , per quanto applicabile;

4)   Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali,ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)   Di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi; 

6)   Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dal D. Lgs. n152 del 3/04/2006 e dalla L.R. n. 83 del 28.04.2000;  

7)   Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atessa (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia  Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento  Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia  Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila;

8)   Di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui una viene notificata ai sensi di Legge alla Ditta la Ditta Maio Guglielmo S.r.l. – Zona Ind. le Val di Sangro - Atessa (CH) ;   

9)   Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini