Il DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di Prorogare, ai sensi dall’art. 208, comma
12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 83/00 e s.m.i., l’autorizzazione
regionale N. DF3/84 del 19.11.2002 inerente l’esercizio dell’attività di
autodemolizione, ubicato in C.da S.Iorio -Lanciano (CH), foglio n. 14,
particella catastale n. 4070, potenzialità di 35160 automezzi/anno, equivalente
alla fase “D15” dell’allegato B del D.L.gs n. 152/06, a favore della Ditta
Gismondi Gianni - C.da S. Iorio-
Lanciano (CH);
2) di Stabilire che il rinnovo di cui al
precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla
data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme
stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e della Legge
Regionale 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;
3) di Prendere atto, che la Ditta Gismondi
Gianni con nota del 17.11.2007, acquisita agli atti in data 22.11.2007 prot. n.
24129, ha comunicato il proseguimento dell’attività di autodemolizione dei
veicoli a motore e simili, ai sensi dell’art. 208 comma 12 del D.Lgs 152/06;
4) di Richiamare quanto prescritto con nota del Dipartimento Provinciale dell’Arta di
Chieti del 2.11.2007, acquisita agli atti in data 7.11.2007 prot. N. 22207 di
seguito indicato relativamente all’esercizio del predetto impianto:
…omissis…
Tabella l: tali codici
potranno essere trattati solo in ingresso all'impianto di a
CODICI CER (allegato D, parte IV del D.Lgs.152/2006) |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
16
01 04* |
Veicolo
fuori uso. |
16
01 06 |
Veicoli
fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose. |
Da detta attività di
autodemolizione si produrranno (potranno essere, quindi, trattati), i rifiuti
riportati nel seguente tabella 2.
Tabella 2: i seguenti codici di rifiuto potranno essere
trattati solo in uscita.
CODICI CER (allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/2006) |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
15
02 02 * |
assorbenti,
materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti),
stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose |
15
02 03 |
assorbenti,
materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui
alla voce 15 02 02 |
16
01 03 |
pneumatici
fuori uso |
16
01 07 * |
filtri
dell’olio |
16 01 08 * |
componenti
contenenti mercurio |
16
01 10 * |
componenti
esplosivi (ad esempio “air bag”) |
16
01 11 * |
pastiglie per freni,
contenenti amianto |
16
01 12 |
pastiglie per freni,
diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 |
16
01 13 * |
liquidi
per freni |
16
01 14 * |
liquidi
antigelo contenenti sostanze pericolose |
16
01 15 |
liquidi
antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14 |
16
01 16 |
serbatoi
per gas liquido |
16 01 17 |
Metalli ferrosi. |
16 01 18 |
Metalli non ferrosi. |
16 01 19 |
Plastica. |
16 01 20 |
Vetro. |
16 0121* |
Componenti pericolosi
diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01
14. |
16 01 22 |
Componenti non
specificati altrimenti. |
16 02 03* |
Batterie contenenti mercurio.
|
16 02 10* |
Apparecchiature fuori
uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce
16 02 09. |
16 02 11* |
Apparecchiature fuori
uso, contenenti c1orofluorocarburi,HCFC,HFC. |
16 02 13* |
Apparecchiature fuori
uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 16
02 09 e 16 02 12. |
16 02 14 |
Apparecchiature fuori
uso diverse da quelle alle voci 16 02 09 e 16 02 13. |
16 02 15* |
Componenti pericolosi
rimossi da apparecchiature fuori uso. |
16 02 16 |
Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15. |
16 03 03* |
Rifiuti inorganici,
contenenti sostanze pericolose. |
16 03 04 |
Rifiuti inorganici,
diverse da Quelli di cui alla voce 16 03 03. |
16 05 04* |
Gas in contenitori a
pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose. |
16 05 05 |
Gas in contenitori a
pressione,diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04. |
16 06 01* |
Batterie al piombo. |
16 06 02* |
Batterie al nichel -
cadmio. |
16 06 03* |
Batterie contenenti
mercurio. |
16 06 04 |
Batterie alcaline
(tranne 1 606 03). |
16 06 05 |
Altre batterie ed
accumulatori. |
16 08 01 |
Catalizzatori esauriti
contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).
|
16 08 02* |
Catalizzatori esauriti
contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di
transizione pericolosi. |
16 08 03 |
Catalizzatori esauriti
contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non
specificati altrimenti. |
16 08 04 |
Catalizzatori esauriti da
cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07). |
16 08 05* |
Catalizzatori esauriti
contenenti acido fosforico. |
16 08 06* |
Liquidi esauriti usati
come catalizzatori. |
16 08 07* |
Catalizzatori esauriti
contaminati da sostanze pericolose. |
19 10 03 * |
fluff - frazione
leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose |
19 10 04 |
fluff - frazione
leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 |
- dovranno essere rispettate costantemente
tutte le condizioni e le prescrizioni previste nei disposti autorizzatori
D.G.R. n° 2927 del 19/11/1997 e n° DN3/84 del 19/11/2002.
- il centro di raccolta e l'impianto di
trattamento dei veicoli fuori uso, nel corso del proprio esercizio, dovranno
rispettare costantemente i requisiti previsti dall'allegato 1 al D.Lgs. n° 209
del 24/6/2003 e del D.Lgs. n° 149 del 23/2/2006;
- tutti i rifiuti derivanti dall'attività di
demolizione dei veicoli a motore dovranno essere costantemente gestiti nel
rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia;
- la pavimentazione del settore rottamazione -
riduzione volumetrica, dovrà essere perfezionata con una idonea canaletta in
cemento munita di griglia, a servizio di raccolta delle acque di lavaggio della
suddetta area, di scolo e piovane. Tale canaletta dovrà essere collegata con la
rete già esistente in prossimità della suddetta piattaforma, ed infine
all'impianto di depurazione.
Sono fatte salve le
valutazioni relative agli aspetti urbanistici, igienico-sanitari e di
sicurezza, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura e a quant'
altro non di diretta competenza di questo Dipartimento Provinciale ARTA.
…omissis…
5) di Confermare quanto altro stabilito e
prescritto nella precedente autorizzazione, per quanto applicabile;
6) di Prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività,
ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,ogni
modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
7) di Fare salva la valutazione del PdA, ai
sensi dell’art. 15 del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 e delle modifiche indicate
in premessa, che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;
8) di Prescrivere che le operazioni di
trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 devono essere
esercitate tenendo conto dei seguenti obblighi:
a) effettuare al più presto le
operazioni per la messa in sicurezza dei veicolo fuori uso di cui all’allegato
I, punto 5 del D.Lgs. 24.06.2003 n. 209;
b) effettuare le operazioni per la messa
in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo
smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti
operazioni volte a ridurre agli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;
c) rimuovere preventivamente,
nell’esercizio delle operazioni di demolizione i componenti ed i materiali
etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in
sede comunitaria;
d) rimuovere e separare i materiali e i
componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e) eseguire le operazioni di smontaggio e di
deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di
reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
9) di Dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nell’ autorizzazione in oggetto indicata comporta
l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi
all’avviamento degli impianti, questi non
risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero
non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa
autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo
di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a
quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata, ( D. Lgs.
03.04.06, n. 152 e s.m.i. );
10) di Stabilire che le operazioni di smaltimento
devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo
per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e
dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle
esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la
flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati
devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti
e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona
efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e
decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la
normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio
contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
- le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno
avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo
igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché
per l’integrità dell’ambiente naturale;
- devono essere promossi, con l’osservanza di
criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo,
il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
11) di Fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia;
sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
12) di Trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Lanciano (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,
all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento
Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente)
Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso
la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila;
13) di Redigere il presente provvedimento in n. 2
originali, di cui una viene notificata ai sensi di Legge alla Ditta Ditta Gismondi
Gianni - C.da S. Iorio- Lanciano (CH);
14) di Disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini