Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di Prorogare, ai sensi dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 83/00 e s.m.i., l’autorizzazione regionale N. DF3/84 del 19.11.2002 inerente l’esercizio dell’attività di autodemolizione, ubicato in C.da S.Iorio -Lanciano (CH), foglio n. 14, particella catastale n. 4070, potenzialità di 35160 automezzi/anno, equivalente alla fase “D15”  dell’allegato B  del D.L.gs n. 152/06, a favore della Ditta Gismondi Gianni - C.da S. Iorio-  Lanciano (CH);

2)   di Stabilire che il rinnovo di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e della Legge Regionale  28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

3)   di Prendere atto, che la Ditta Gismondi Gianni con nota del 17.11.2007, acquisita agli atti in data 22.11.2007 prot. n. 24129, ha comunicato il proseguimento dell’attività di autodemolizione dei veicoli a motore e simili, ai sensi dell’art. 208 comma 12 del D.Lgs 152/06;

4)   di Richiamare quanto prescritto con nota  del Dipartimento Provinciale dell’Arta di Chieti del 2.11.2007, acquisita agli atti in data 7.11.2007 prot. N. 22207 di seguito indicato relativamente all’esercizio del predetto impianto:

…omissis…

Tabella l: tali codici potranno essere trattati solo in ingresso all'impianto di a

 

 

CODICI CER

(allegato D, parte IV del D.Lgs.152/2006)

DESCRIZIONE RIFIUTO

 

 

16 01 04*

Veicolo fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose.

Da detta attività di autodemolizione si produrranno (potranno essere, quindi, trattati), i rifiuti riportati nel seguente tabella 2.

Tabella 2: i seguenti codici di rifiuto potranno essere trattati solo in uscita.

 

CODICI CER

(allegato D, parte IV del            D.Lgs. 152/2006)

DESCRIZIONE RIFIUTO

 

 

15 02 02 *

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 01 03

pneumatici fuori uso

16 01 07 *

filtri dell’olio

16 01 08 *

componenti contenenti mercurio

16 01 10 *

componenti esplosivi (ad esempio “air bag”)

16 01 11 *

pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13 *

liquidi per freni

16 01 14 *

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15

liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16

serbatoi per gas liquido

 

16 01 17

Metalli ferrosi.

16 01 18

Metalli non ferrosi.

16 01 19

Plastica.

16 01 20

Vetro.

16 0121*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti.

16 02 03*

Batterie contenenti mercurio.

16 02 10*

Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09.

16 02 11*

Apparecchiature fuori uso, contenenti c1orofluorocarburi,HCFC,HFC.

16 02 13*

Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12.

16 02 14

Apparecchiature fuori uso diverse da quelle alle voci 16 02 09 e 16 02 13.

16 02 15*

Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 02 16

Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.

16 03 03*

Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose.

16 03 04

Rifiuti inorganici, diverse da Quelli di cui alla voce 16 03 03.

16 05 04*

Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose.

16 05 05

Gas in contenitori a pressione,diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04.

16 06 01*

Batterie al piombo.

16 06 02*

Batterie al nichel - cadmio.

16 06 03*

Batterie contenenti mercurio.

16 06 04

Batterie alcaline (tranne 1 606 03).

16 06 05

Altre batterie ed accumulatori.

16 08 01

Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).

16 08 02*

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti

di metalli di transizione pericolosi.

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione non specificati altrimenti.

16 08 04

Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07).

16 08 05*

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico.

16 08 06*

Liquidi esauriti usati come catalizzatori.

16 08 07*

Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose.

19 10 03 *

fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04

fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

 

 

-    dovranno essere rispettate costantemente tutte le condizioni e le prescrizioni previste nei disposti autorizzatori D.G.R. n° 2927 del 19/11/1997 e n° DN3/84 del 19/11/2002.

-    il centro di raccolta e l'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso, nel corso del proprio esercizio, dovranno rispettare costantemente i requisiti previsti dall'allegato 1 al D.Lgs. n° 209 del 24/6/2003 e del D.Lgs. n° 149 del 23/2/2006;

-    tutti i rifiuti derivanti dall'attività di demolizione dei veicoli a motore dovranno essere costantemente gestiti nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia;

-    la pavimentazione del settore rottamazione - riduzione volumetrica, dovrà essere perfezionata con una idonea canaletta in cemento munita di griglia, a servizio di raccolta delle acque di lavaggio della suddetta area, di scolo e piovane. Tale canaletta dovrà essere collegata con la rete già esistente in prossimità della suddetta piattaforma, ed infine all'impianto di depurazione.

Sono fatte salve le valutazioni relative agli aspetti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura e a quant' altro non di diretta competenza di questo Dipartimento Provinciale ARTA.

…omissis…

5)   di Confermare quanto altro stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione, per quanto applicabile;

6)   di Prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali,ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di Fare salva la valutazione del PdA, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 e delle modifiche indicate in premessa, che saranno oggetto di separato e successivo provvedimento;

8)   di Prescrivere che le operazioni di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 devono essere esercitate tenendo conto dei seguenti obblighi:

a)           effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza dei veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5 del D.Lgs. 24.06.2003 n. 209;

b)           effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre agli eventuali effetti nocivi sull’ambiente;

c)           rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d)           rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e)   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

9)   di Dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’ autorizzazione in oggetto indicata comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica  per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non  risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata, ( D. Lgs. 03.04.06, n. 152 e s.m.i. );

10) di Stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

-    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

-    devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11) di Fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi; 

12) di Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Lanciano (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila;

13) di Redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui una viene notificata ai sensi di Legge alla Ditta Ditta Gismondi Gianni - C.da S. Iorio- Lanciano (CH);

14) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini