MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO COMUNALE
(Adottato con atti consiliari nn. 71 del 02.08.1991 e 95 del 17.10.1991 e modificato con successivi atti consiliari nn. 133 del 3.12.1993; 47 del 3.05.1999; 60 del 30.06.2000; 23 del 28.03.2003; 43 del 28.04.2004; 81 del 7.09.2004; 18 del 22.03.2005; 14 del 27.01.2006; 79 del 13.09.2007)

 

ALL’ART. 40 ABROGARE IL COMMA 4

 

DOPO L’ART. 56 SONO AGGIUNTI I SEGUENTI ARTICOLI:

 

ART. N. 56 BIS - ASSUNZIONE, SOPPRESSIONE E REVOCA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1.   Al fine di determinare un profondo rinnovamento tra la Pubblica amministrazione e la società civile i servizi dovranno essere erogati in base al principio della corrispondenza presunta tra le richieste dei cittadini e l’esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.

2.   Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o società a responsabilità limitata, di consorzio con altri enti pubblici e di convenzione con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall’art. 5, commi 1, 2 e 4 e dall’art. 20 del T.U. 267/2000.

3.   La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:

a)   la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l’oggetto del servizio ed il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

b)  la rilevanza sociale riconosciuta all’attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;

c)   gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;

d)  i rapporti con i restanti apparati comunali.

4.   La delibera consiliare deve precisare in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:

a)   le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;

b)  gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;

c)   i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;

d)  le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni o società a responsabilità limitata;

e)   la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l’esercizio in forma coordinata;

f)   le ragioni per la gestione in forma associata tramite consorzio di più servizi e le specifiche motivazioni che richiedono la costituzione di un consorzio destinato alla gestione di un solo servizio o la partecipazione ad un consorzio cui partecipino enti pubblici diversi dai consorzi già istituiti.

5.   Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme. La gestione in economia dei servizi sarà disciplinata da apposito regolamento.

6.   Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune di applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.

7.   Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda, oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione de servizi medesimi, anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale quali la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, l’uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini e rappresenti un beneficio per la propria comunità.

 

ART. N. 56 TER – TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI

1.   I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

2.   Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con Regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.

3.   Il Comune, le aziende e i consorzi, quando sottoscrivono accordi sindacali aziendali, valutano, assicurando adeguate forme di pubblicità, le conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

 

L’ART. 58 È ABROGATO E SOSTITUITO COSÌ COME SEGUE:

 

ART. N. 58 - ISTITUZIONE

1.   Per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.

2.   La delibera del Consiglio che costituisce l’istituzione identifica l’ambito di attività e le relazioni con la Giunta e il Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione ed individua i mezzi finanziari e, eventualmente, il personale da trasferire alla istituzione.

 

DOPO L’ART. 58 E’ AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

 

ART. N. 58 BIS – ORGANI DELL’ISTITUZIONE

1.   Sono organi della istituzione, il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore. Nella deliberazione di costituzione dell’istituzione il Consiglio comunale stabilisce l’eventuale corresponsione ai componenti il Consiglio di Amministrazione di un gettone di presenza che non potrà essere superiore a quello fissato per i Consiglieri comunali. Parimenti nello stesso atto il Consiglio comunale stabilisce l’eventuale corresponsione al Presidente del C.d.A. di un’indennità che, comunque, non potrà essere superiore alla metà dell’indennità prevista dalla legge per il Sindaco.

2.   Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di 5 persone, compreso il presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, di cui almeno un Consigliere in rappresentanza della minoranza del Consiglio Comunale. Il Consiglio comunale fissa il numero dei componenti del C.d.A. (comunque dispari), prima della loro nomina. Il Regolamento dell’istituzione stabilisce i requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3.   Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, per un periodo di tempo determinato.

4.   La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune, nonché mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall’art. 107 del T.U. 267/2000.

 

L’ART. 59 È ABROGATO E SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

 

ART. N. 59 – PERSONALE

1.   Il rapporto di lavoro dei dipendenti della istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali. Il Regolamento dell’istituzione può prevedere modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.

2.                  L’utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzioni.

 

L’ART. 64 E’ ABROGATO E SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

 

ART. 64 - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ

1.   Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2.   Per i servizi gestiti direttamente dall’ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3.   Per l’esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all’ente o di società ed organismi specializzati. Spetta al Regolamento di contabilità e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dagli artt. 196, 197 e 198 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4.   L’ufficio preposto al controllo di gestione provvede a predisporre rapporti periodici che danno conto dell’andamento della gestione. Tali rapporti sono trasmessi anche all’eventuale Commissione consiliare competente.

5.   Nei servizi erogati all’utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

6.   Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

 

DI SEGUITO ALL’ART. 64 SONO AGGIUNTI GLI ARTICOLI:

 

ART. 64 BIS - AUTONOMIA FINANZIARIA

1.   Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l’ordinamento contabile del Comune.

2.   Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

3.   La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

4.   I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ed i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. Stabilisce ed applica tributi ed entrate propri. Dispone di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al proprio territorio.

5.   La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere, nel rispetto dei casi espressamente disciplinati dalla legge, sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

6.   Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al maggior grado di utilità diretta conseguita.

7.   Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione dei servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini.

 

ART. 64 TER - MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI - COMMISSARIAMENTO

1.   Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del Bilancio di previsione ovvero il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento.

2.   Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3.   Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, entro 48 ore lavorative nomina un commissario ad acta.

4.   Qualora il Sindaco non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale informa dell’accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

5.   Il Commissario, nel caso la Giunta non abbia predisposto lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci (10) giorni dalla nomina.

6.   Una volta adottato lo schema di Bilancio, il Commissario nei successivi cinque (5) giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria assegnando un termine non superiore a venti (20) giorni per l’approvazione del Bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l’approvazione del Bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7.   Qualora il Consiglio non approvi il Bilancio entro il termine assegnato dal Commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il Bilancio predisposto, informando contestualmente dell’avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del d. Lgs 267/2000.

 

ART. 64 QUATER - GESTIONE FINANZIARIA

 

1.   I Dirigenti e, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Segretario comunale e il Direttore Generale impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione.

2.   I Dirigenti e il Segretario comunale impegnano le spese attenendosi ai criteri fissati con deliberazione della Giunta.

3.   I Dirigenti hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli organi del Comune.

4.   Le deliberazioni e gli atti che comunque autorizzino spese o comportino diminuzione di entrate a carico del bilancio del Comune devono essere comunicati alla Ragioneria per la verifica della corretta imputazione, la registrazione del relativo impegno di spesa, e non possono essere assunti senza l'attestazione della sussistenza della rispettiva copertura finanziaria.

5.   I dirigenti curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale responsabilità, che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

 

ART. 64 QUINQUIES - GARANZIE PER I PROCEDIMENTI TRIBUTARI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1.   Ai cittadini residenti nel Comune si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di Statuto dei diritti del contribuente. La definizione delle modalità e delle procedure per l’applicazione delle garanzie è disciplinata da apposito regolamento.

2.   Il Comune stabilisce sanzioni per le violazioni a disposizioni contenute in regolamenti comunali.

 

ART. 64 SEXIES - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

1.   Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell’ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.