Settore ambiente
genio civile e protezione civile

IL DIRIGENTE

Visto il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visto il R.D. 29.07.1927, n. 1443

Vista la L.R. 10.07.2002, n. 15

Visto il D.M. del 16.04.1971 di durata ventennale, con il quale è stata rilasciata la concessione in parola a favore dei fratelli Vincenzo e Francesco Coco, su di un’area di Ha 54.98.80;

Vista la delibera di giunta regionale n. 1331/C del 28.03.1974 con la quale la citata concessione è stata trasferita alla Soc. Sorgente Santa Croce s.p.a., che è vincolata, con il subentro, al rispetto degli obblighi e degli oneri dettati dal D.M. del 16.04.1971;

Vista l’istanza del 18.04.1988 con la quale la Soc. Sorgente Santa Croce s.p.a. ha chiesto il rinnovo della concessione per l’estrazione e lo sfruttamento della fonte di acqua minerale sita in località Cotardo del Comune di Canistro;

Vista la delibera di giunta regionale n. 1238 del 24.10.1991 con la quale è stato concesso il rinnovo decennale della concessione di cui al citato D.M. del 16.04.1971;

Visto il D.P.G.R. n. 399 del 9.05.1995 con la quale è stata approvata la riperimetrazione dell’area di concessione mineraria di cui all’oggetto,  secondo le indicazioni riportate nella planimetria e nel verbale del 16.02.1995 allegati in copia alla presente, dai quali risulta che l’area stralciata ha un’estensione di Ha 16.30;

Vista la richiesta di rinnovo della concessione mineraria di cui al decreto n. 1238 del 24.10.1991, effettuata in data 10.09.2001 dalla Soc. Sorgente Santa Croce s.p.a., nella persona del Dr. Cristopher Faroni in qualità di Amministratore Unico;

Vista la nota prot. n. 2825 del 19.09.2001 con la quale la Regione Abruzzo - Servizio Attività Estrattive e Minerarie ha richiesto la seguente documentazione integrativa:

-    Certificato camerale relativo alla situazione societaria con accertamento ex art. 10 legge 31.05.1965, n. 575;

-    Certificato di analisi chimica e batteriologica;

-    Relazione, a firma del direttore responsabile, dello stato attuale dei luoghi.

Preso atto che con nota prot. N. 178 del 19.07.2002 la Soc. Sorgente Santa Croce s.p.a. ha trasmesso le integrazioni richieste;

Vista la nota prot. n. 539 del 24.02.2003 con la quale la Regione Abruzzo - Servizio Attività Estrattive e Minerarie ha richiesto, per il rinnovo della concessione in parola, il parere di competenza i seguenti Enti:

-    Ufficio Tecnico del Territorio di Avezzano;

-    Comune di Canistro;

-    C.F.S. – Ispettorato Ripartimentale dell’Aquila.

Preso atto che:

-    Con D.G.C. n. 23 del 28.03.2003 il Comune di Canistro ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione mineraria di cui all’oggetto;

-    Con nota prot. n. 2903 del 5.07.2003 C.F.S. – Ispettorato Ripartimentale dell’Aquila ha comunicato di non dettare alcuna prescrizione, non essendo previsto alcun mutamento dello stato dei luoghi, né la realizzazione di opere di movimenti terra e muratura;

-    Con nota prot. n. 769 del 3.08.2004 l’Ufficio Tecnico del Territorio ha espresso il proprio parere favorevole sotto l’aspetto tecnico - idraulico al rinnovo della concessione mineraria di cui all’oggetto;

Evidenziato che, per effetto dell’art. 3 della L.R. 15/2002, in data 30.04.2003 è avvenuto il trasferimento all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Settore Ambiente degli atti relativi ai permessi di ricerca e concessioni minerarie per la coltivazione delle acque minerali presenti nel territorio provinciale dell’Aquila;

Preso atto dell'istruttoria gia avviata dalla Direzione Regionale Attività Produttive e completata dal Settore Ambiente Genio Civile e Protezione Civile di questo Ente;

CONCEDE

A favore del Sig. Faroni Cristopher, nato a Roma il 11.12.1971 in qualità di Amministratore della Soc. Sorgente Santa Croce s.p.a. sita in Canistro Terme (AQ), il rinnovo, per la durata di anni 15, della concessione mineraria per l’estrazione e lo sfruttamento della miniera di acqua minerale “Fiuggino” sita in loc. Cotardo del Comune di Canistro, segnata con una linea perimetrale rossa continua sulla planimetria allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto, alle seguenti condizioni:

1.   l’area di concessione è di Ha 38.68.80;

2.   la concessione è vincolata al prelievo di non più di 3600 litri/ora di acqua;

3.   non deve essere utilizzato nessun altro punto sorgentizio sul territorio di concessione, se non quello attualmente in uso;

4.   entro 30 giorni dalla data del presente atto il titolare della concessione deve inviare a questi Uffici e alla Direzione Regionale Attività Produttive un programma generale di coltivazione ed il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione, nonché una planimetria di scala adeguata in cui venga riportato il tracciato di ogni condotta esistente dalla scaturigine al punto di utilizzazione;

5.   entro 90 giorni dalla data del presente atto, devono essere installati e messi correttamente in funzione, ai sensi dell’art. 72 della L.R. 15/2002:

-    un misuratore automatico di portata alla scaturigine;

-    un misuratore automatico della temperatura, della conducibilità e della portata prima di qualsiasi intervento di utilizzazione;

-    la strumentazione necessaria per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e della temperatura di minima e massima.

6.   i risultati delle rilevazioni di cui al punto precedente devono essere trasmesse ogni sei mesi a questi Uffici e alla Direzione Regionale Attività Produttive;

7.   il titolare della concessione, ai sensi dell’art. 73 della L.R. 15/2002, deve tenere ed esibire in caso di controllo degli organi competenti, appositi diversi registri aggiornati in cui vengono riportati:

-    tutti gli interventi effettuati sulla sorgente;

-    gli infortuni;

-    le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;

-    i valori giornalieri delle portate emunte.

8.   Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Euro 2731,50. Per gli anni successivi al primo, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo, sotto pena, in mancanza, di decadenza dalla concessione. Entro un mese dal pagamento il titolare della concessione deve inviare copia della quietanza all’ufficio provinciale ed a quello regionale competenti in materia di acque minerali e termali;

9.   il titolare della concessione, oltre all’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento di concessione, ha gli obblighi di cui all’art. 35 della L.R. 15/2002;

10. il titolare della concessione è tenuto ad osservare quanto disposto all’art. 74, comma 1) e 2) della L.R.15/2002;

11. il titolare della concessione deve tenere a disposizione del pubblico, curandone la relativa manutenzione, il fontanino esistente sull’area di concessione, dal quale sarà consentito attingere gratuitamente l’acqua in parola;

a.   Per ogni eventuale obbligo e/o adempimento non specificatamente riportato nel presente atto si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

b.   La presente concessione cesserà, oltre che per scadenza del termine, per rinuncia, decadenza e revoca come stabilito agli articoli 49, 50 e 51 della L.R. 15/2002;

c.   La presente concessione potrà, qualora ne ricorrano le condizioni, essere prorogata su richiesta del titolare della concessione, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza  dei periodi concessi.

d.   La presente concessione mineraria è rilasciata fatti salvi i diritti  di  terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario, previsti dalla Legge per il caso di specie. Sono fatti, altresì, salvi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che il titolare della concessione è tenuto ad osservare nei confronti di altri enti tutori di eventuali vincoli esistenti nell’area.

e.   Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed inviato al titolare della concessione.

f.    Contro il presente atto è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente

Dott. Fucetola Francesco

Il Funzionario Tecnico Ambientale

Dott.ssa Sandrina Masciola

Seguono allegati