Il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta F.LLI DI SABATINO SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Frazione Val Vomano - Comune di Penna S. Andrea (TE), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Gerenzano” del Comune di Canzano (TE) individuata in Catasto al foglio di mappa 9 particelle nn. 49-76-77-78-79-80-368-369-371-372-375-376-427 alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è stato effettuato con fidejussione bancaria n. 271013348 emessa in data 04.09.2007 dalla SOCIETÀ ASSICURAZIONI GENERALI SPA. di TRIESTE la quale potrà essere svicolata a seguito dell’accertamento finale da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6
Preso atto della verifica di stabilità del versante presentata a firma del Geologo Mario Massucci deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- L’area sottoposta ad attività estrattiva
deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi
avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del
cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di
conduzione della stessa;
- I lavori di coltivazione devono procedere
dall’alto verso il basso con il ripristino progressivo del profilo finale di abbandono
che deve essere sagomato con il materiale in posto;
- Il risanamento ambientale deve essere eseguito
utilizzando materiale idoneo, raccordando la superficie di cava con i terreni
circostanti.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente è di mc. 22.300 e complessivamente di mc. 44.600 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) n. 1 autocarro.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.
Art. 11
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Ezio Faieta