LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale:

-    n. 1071 del 27.10.2005, con la quale, tra l’altro, è stato approvato il Programma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “P.A.R.I. - Programma d’azione per il Re-Impiego di lavoratori svantaggiati”, e, successive modificazioni ed integrazioni ;

-    n. 433 del 26.04.06, con particolare riferimento all’Allegato n. 1 alla stessa, concernente il Programma di incentivi finanziari regionali destinati alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori ivi contemplati;

-    n. 50 del 29.01.07, di maggiorazione degli stessi;

-    n. 376 del 23.04.07 e n. 684 del 09.07.07 con le quali gli incentivi regionali, individuati con le due  DD.G.R. da ultimo richiamate, sono stati ulteriormente prorogati sino al 30.09.2007;

-    n. 600 del 20.06.07, con particolare riferimento all’Allegato “2” della stessa,  contenente il Programma sperimentale di misure dirette a favorire l’assunzione delle categorie di lavoratori P.A.R.I. non rientranti nella previsione della D.G.R. n. 433/06 e 848/06 e successive modificazioni ed integrazioni;

-    n. 971 del 01.10.07 con la quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla D.G.R. n. 600/07;

Rilevato che, come riferito dal Relatore:

1.   alcuni lavoratori inseriti nel P.A.R.I., in quanto già utilizzati in attività socialmente utili, non sono stati stabilizzati entro la data del 30.09.07, come previsto, per la decisione assunta dall’Ente, in accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cambiare la tipologia contrattuale di assunzione da collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato;

2.   nelle more della predisposizione degli atti relativi alla nuova tipologia di assunzione i lavoratori non hanno percepito il sussidio speciale P.A.R.I., né altro reddito da lavoro;

3.   le risorse finanziarie attribuite dal Ministero del Lavoro, destinate al bonus assunzionale, non sono state utilizzate dai lavoratori fuoriusciti dal P.A.R.I. per motivi diversi dalla ricollocazione, con conseguente risparmio di circa €. 730.000,00= (settecentotrentamila/00), da poter utilizzare per altre tipologie;

4.   i lavoratori  contemplati dalla D.G.R. n. 600/07, che hanno richiesto l’incentivo regionale destinato all’autoimpiego hanno rappresentato  difficoltà di vario genere  incontrate per la stipula della  polizza fideiussoria prevista dall’Allegato “2” secondo paragrafo della stessa D.G.R. ;

5.   nella riunione, svoltasi presso la sede regionale di viale Bovio – sala azzurra, in data 21.11.07, alla presenza dello stesso Relatore, tra rappresentanti del Ministero del Lavoro, delle Province, degli Enti Locali e di Italia Lavoro, gli esponenti ministeriali hanno dichiarato la loro disponibilità ad offrire un contributo finanziario per la stabilizzazione, entro la data del 31.12.2007,  dei lavoratori contemplati dalla D.G.R. 433/06 e successive modificazioni ed integrazioni;    

Ritenuto,                         pertanto, di dover:

-    concedere l’incentivo finanziario individuato al punto 4) della D.G.R. n. 971/07, anche agli Enti che procederanno, entro la data del 31.12.2007, alla stabilizzazione occupazionale di lavoratori, per i quali era prevista la tipologia contrattuale della  collaborazione coordinata e continuativa, attraverso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

-    prevedere per detti Enti  l’applicazione del successivo punto 7) della richiamata D.G.R. 971/07;

-    stabilire che l’incentivo di cui ai punti 4), 6), 9) e 10), di detta deliberazione della Giunta Regionale,   potrà essere incrementato in caso di concessione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di risorse finanziarie straordinarie, destinate ai lavoratori contemplati dalla D.G.R. n. 433/06;

-    demandare al Dirigente del competente Servizio Regionale l’individuazione di detto incremento, in relazione ai tempi previsti per la stabilizzazione occupazionale; 

-    consentire ai lavoratori la cui stabilizzazione non si è concretizzata entro il 30.09.07  per la decisione assunta dall’Ente, in accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cambiare la tipologia contrattuale di assunzione da collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato, di percepire il sussidio speciale P.A.R.I., secondo la durata massima ivi prevista,  per i mesi in cui non hanno percepito e/o non percepiranno alcun reddito da lavoro;

-    utilizzare il residuo delle risorse finanziarie PA.R.I., destinate al bonus assunzionale,  ammontante a  circa €. 730.000,00= (settecentotrentamila/00), per la copertura dell’incentivo regionale individuato con la D.G.R. n. 600/07, sino ad un massimo di €. 5.000,00= (cinquemila/00) per ciascun lavoratore, per cui chi intende beneficiare dell’incentivo previsto da detta deliberazione  dovrà allegare all’istanza  da presentare alla competente struttura regionale, copia della richiesta  intesa ad ottenere il contributo all’inserimento lavorativo P.A.R.I.;  

-    eliminare la polizza fideiussoria prevista dall’Allegato “2” secondo paragrafo della  D.G.R. 600/07 , posta in capo  ai lavoratori che richiedano il contributo finanziario destinato all’utoimpiego;

-    stabilire che le istanze presentate alla competente Direzione Regionale dai lavoratori intese a conseguire l’incentivo regionale destinato all’autoimpiego, prive della sola polizza fideiussoria,  debbano essere accolte;     

Dato atto che le risorse regionali destinate all’attuazione del presente provvedimento risultano essere state già individuate nelle precedenti deliberazioni della Giunta Regionale qui richiamate;

dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di  Formazione ed Istruzione e dal Dirigente del Servizio Politiche strutturali dell’occupazione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa di:

1.   Concedere l’incentivo finanziario individuato al punto 4) della D.G.R. n. 971/07, anche agli Enti che procederanno, entro la data del 31.12.2007, alla stabilizzazione occupazionale di lavoratori, per i quali era prevista la tipologia contrattuale della  collaborazione coordinata e continuativa, attraverso l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2.   Applicare a detti Enti   il  successivo punto 7) della richiamata D.G.R. 971/07.

3.   Stabilire che l’incentivo di cui ai punti 4), 6), 9) e 10) di detta deliberazione giuntale potrà essere incrementato in caso di concessione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di risorse finanziarie straordinarie.

4.   Demandare al Dirigente del competente Servizio Regionale l’individuazione di detto incremento.

5.   Concedere ai lavoratori, di cui al precedente punto 1), il sussidio speciale P.A.R.I., nell’ambito della durata massima ivi prevista,  per i mesi in cui non hanno percepito e/o non percepiranno  alcun reddito da lavoro.

6.   Eliminare la polizza fideiussoria prevista dall’Allegato “2” secondo paragrafo della D.G.R. n. 600/07 posta in capo ai lavoratori che richiedano il contributo finanziario destinato all’utoimpiego.

7.   Stabilire l’accoglimento delle istanze dei lavoratori contemplati dalla D.G.R. n. 600/07, intese a conseguire l’incentivo regionale destinato all’autoimpiego,  presentate alla competente Direzione Regionale prive della sola polizza fideiussoria.