L’AUTORITA’ COMPETENTE
D.G.R. n. 58
del 13 febbraio 2004
Omissis
RILASCIA
per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
Art. 1
AUTORIZZAZIONE AVENTE VALORE DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
Comma 1 art.
9 del D.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59
alla Ditta PG Power S.p.A. (di seguito denominata Gestore), con sede legale in P.zza Cavour n. 2 nel Comune di Milano nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l’esercizio della Centrale di Cogenerazione, sito nel Comune di SULMONA (AQ), SS 17 Apulo Sannitica - zona IperSidis
Art. 2
L’autorizzazione ha la durata massima di 1 anno a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento ovvero fino al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel caso in cui questa venga rilasciata prima dello scadere dell’anno.
Art. 3
La presente “Autorizzazione avente valore di AIA” proroga le autorizzazioni precedentemente rilasciate nel rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti ivi previsti.
Art. 4
Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti o altro adempimento comunque denominato, contenuto nelle autorizzazioni precedentemente rilasciate.
Art. 5
La violazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 comporta l’adozione dei provvedimenti riportati all’art. 11 comma 9 e delle sanzioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. 59/2005.
Art. 6
- In caso di modifica dell’impianto si applica quanto disposto ai commi 1, 2, 3 dell’art. 10 del D. Lgs 59/05;
- Decorsi i 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di non sostanzialità delle modifiche all’impianto richieste, fermo restando quanto disposto al comma 2 art. 10 del D.lgs 59/05, il Gestore può procedere alla realizzazione delle opere stesse, previa comunicazione all’autorità competente;
- Resta fermo che l’attivazione di nuove emissioni deve essere autorizzata nel rispetto della normativa vigente e che pertanto l’autorizzazione avente valore di AIA sarà integrata e/o modificata;
- Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell’Impianto deve essere data comunicazione all’Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;
Art. 7
Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, paesaggistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.
Art. 8
L’Autorità Competente per tutti gli aspetti ambientali ricompresi dalla presente autorizzazione è la Direzione Regionale Parchi Territorio Ambiente Energia via Passolanciano 75 – 65124 Pescara così come previsto dalla DGR n. 58/2004.
Art. 9
Il presente provvedimento proroga ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs 59/05 le autorizzazioni elencate nell’Allegato II del D.Lgs 59/05.
Art. 10
L’Autorità preposta al controllo ai sensi del comma 3 art. 11 D.Lgs. 59/05 è l’ARTA Abruzzo.
Art. 11
a) Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta BG Power S.p.A. sede legale P.zza Cavour n. 2 nel Comune di Milano nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;
c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e provvede ad inviare la BURA l’avviso relativo all’autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di rilascio dello stesso.
L’AUTORITA’ COMPETENTE
Arch. Antonio Sorgi