legge regionale 31 DICEMBRE 2007, n. 47:

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008).

 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Disposizioni finanziarie

1.   Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2008.

2.   A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno "Allegato 2" ed iscritto nel relativo bilancio di previsione.

3.   Al fine di autorizzare l’impiego delle risorse di cui al capitolo di spesa UPB 01.01.003 - 11103 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale anche per il pagamento delle missioni all’estero oltre che per il pagamento di quelle effettuate nel territorio regionale, il predetto capitolo è ridenominato "Indennità di trasferta e rimborso spese al Presidente della Giunta regionale ed ai componenti la Giunta stessa per missioni".

4.   I proventi derivanti dalle procedure di recupero conseguenti alle verifiche ispettive sulle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2005, dalle strutture titolari di contratti negoziali, stimati in € 22.627.033,22 confluiscono nel bilancio regionale.

5.   I proventi derivanti dalle procedure di recupero attivate ai sensi dell’art. 1 della L.R. 23 giugno 2006, n. 20 (Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione), stimati in € 26.810.042,00, confluiscono nel bilancio regionale.

6.   La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Sanità, è autorizzata a procedere al recupero delle somme di cui ai commi 4 e 5 sia direttamente che per mezzo delle Aziende sanitarie locali e della Fira S.p.A., le quali provvedono al versamento delle relative somme sul conto corrente di Tesoreria regionale, secondo le modalità indicate con provvedimento di Giunta regionale adottato su proposta della competente Direzione Sanità.

7.   Le risorse di cui ai commi 4 e 5 sono introitate sul capitolo di entrata di nuova istituzione UPB 03.05.001 - 35800 denominato: "Proventi da procedure di recupero su prestazioni sanitarie di strutture convenzionate" ed iscritte sul bilancio di previsione 2008 per l’importo di € 49.437.075,22.

8.   Al fine di consentire la copertura delle maggiori perdite registrate nel corso dell’anno 2006 da parte del Servizio sanitario regionale rispetto alle previsioni del Piano sanitario di rientro di cui all’Accordo Stato – Regione Abruzzo stipulato il 6 marzo 2007, pubblicato sul BURA n. 3 Straordinario del 23 marzo 2007, è autorizzata l’iscrizione in bilancio della spesa pari a € 5.353.000,00 per l’esercizio finanziario 2008. A tal fine è istituito il capitolo di spesa UPB 12.01.001 – 81598 denominato "Finanziamento regionale dei maggiori disavanzi generati dal Servizio sanitario regionale rispetto al Piano sanitario di rientro" con pari stanziamento in termini di competenza e di cassa.

9.   Al fine di consentire l’erogazione della spesa inerente l’attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all'esodo), la Giunta regionale, per il tramite della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, è autorizzata a disporre gli adeguamenti contabili delle risorse in conto residui a valere sulla U.P.B. 02.01.005.

10. La Giunta regionale, su proposta delle singole direzioni, delibera, previo parere obbligatorio della Commissione Bilancio del Consiglio regionale, la riprogrammazione delle economie vincolate inerenti trasferimenti statali con vincolo di destinazione per materia, previa attestazione dei Direttori regionali competenti del soddisfacimento degli obiettivi, ovvero della sopravvenuta impossibilità al raggiungimento degli stessi, così come previsti dalle disposizioni normative oggetto dei trasferimenti medesimi.

11. Per l’esercizio finanziario 2008 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell’"Allegato 3" alla presente legge ed è autorizzata l’iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.

12. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all’"Allegato 3" del comma 11 per i necessari adeguamenti contabili, mediante compensazione tra economie vincolate della stessa materia.

13. La Giunta regionale è autorizzata a reiscrivere sul capitolo di spesa 12489 – U.P.B. 02.02.008 ridenominato: "Interventi L. 64/86 – Azione organica 6.3 e Programma regionale di sviluppo area programmazione", previo accertamento degli importi effettivamente reiscrivibili, i residui perenti e le economie vincolate risultanti al 31.12.2007 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:

a)   capitolo 282434 – U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi progettuali per i programmi per la piccola industria – L. 1.3.1986, n. 64 e interventi riprogrammati";

b)  capitolo 12487 - U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi per l'azione organica 6.3 - L. 1.3.1986, n. 64 – 2° piano annuale di attuazione";

c)   capitolo 12489 - U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi per opere strutturali finanziate con la L. 1.3.1986, n. 64 - 3° piano annuale di attuazione e interventi riprogrammati";

d)  capitolo 242437 - U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi progettuali nel campo del turismo - L. 1.3.1986, n. 64 e interventi riprogrammati";

e)   capitolo 272343 - U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi progettuali per la tutela paesaggistica - L. 1.3.1986, n. 64 e interventi riprogrammati";

f)   capitolo 12486 - U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi per studi e progettazioni di importo inferiore o uguale a 200 milioni - L. 1.3.1986, n. 64 – 2° piano annuale di attuazione";

g)   capitolo 272342 - U.P.B. 05.02.014 denominato: "Interventi in favore dei comuni per il recupero dei centri storici - L.R. 28.6.1989, n. 49 e L.R. 4.6.1991, n. 21";

h)   capitolo 152364 - U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi progettuali per la salvaguardia della costa L. 1.3.1986, n. 64";

i)    capitolo 102470 - U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi progettuali in agricoltura L. 64/86 e interventi riprogrammati";

j)   capitolo 12485 – U.P.B. 02.02.008 denominato: "Interventi per opere inferiori a 5 miliardi - L. 1.3.1986, n. 64 - piano annuale di attuazione".

14. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia di Patto di stabilità interno, estende ai propri Enti strumentali e Aziende regionali gli obblighi che ne derivano.

15. Ai fini di cui al comma 14, agli Enti strumentali e alle Aziende regionali si applicano le disposizioni di cui ai commi 657, 658, 658 bis e 659 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007).

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 non si applicano alle spese sostenute dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario per gli interventi di qualsivoglia natura attivati per il sostegno del Diritto allo Studio finanziati con trasferimenti regionali finalizzati.

17. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2008, la Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Giunta regionale coordina l’assunzione degli impegni e l’effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all’interru-zione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

18. La Giunta regionale contemperandone opportunamente le conseguenze, qualora ne ravvisi la necessità, è autorizzata ad assumere diversa determinazione rispetto ai commi 14 e seguenti.

19. Il comma 5 dell’art. 6 della L.R. 11 settembre 1979, n. 43 (Norme programmatiche dell'attività del Settore LL.PP. e politica della casa nel biennio 1979-1980) è sostituito dal seguente:

"5. Gli enti beneficiari sono tenuti a presentare al Servizio che dispone l’asse-gnazione e l’erogazione dei fondi il rendiconto finale del lavoro di ogni opera eseguita con l'indicazione della utilizzazione delle somme accreditate e relativa documentazione di spesa, entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di esecutività della delibera approvata dagli atti di collaudo ".

20. Dopo il comma 2 dell’art. 92 bis (Concessioni pertinenze idrauliche e autorizzazioni idrauliche) della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2003) è inserito il seguente:

"2bis. I proventi derivanti dal deposito cauzionale di cui al comma 2 sono introitati sul capitolo di entrata del bilancio regionale 35018 - U.P.B. 03.05.001 denominato: "Entrate derivanti da cauzioni prestate a garanzia delle concessioni per l'utilizzazione di terreni demaniali e di acque pubbliche (T.U. 523/1904)" e gli oneri inerenti la restituzione del medesimo deposito cauzionale sono imputati sul capitolo di spesa del bilancio regionale di nuova istituzione 151481 U.P.B. 05.01.002 denominato: "Restituzione del deposito cauzionale prestato a garanzia delle concessioni per l'utilizzazione dei terreni demaniali e di acque pubbliche - T.U. n. 523/1904".

21. Il comma 4 dell’art. 2 (Incentivazione all'esodo dei dirigenti) della L.R. 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all'esodo) è interpretato nel senso che la retribuzione lorda è quella percepita al momento dell’entrata in vigore della L.R. 7/2007.

22. A decorrere dal 1 gennaio 2008 la quota di accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto è pari al 6,91% della retribuzione utile ai medesimi fini.

23. Il comma 11 dell’art. 85 (Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti) della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa".

24. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione degli impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati ai sensi dell’art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e trasferiti alla Regione Abruzzo con DPCM dell’11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

25. All’alienazione si procede mediante asta pubblica con diritto di prelazione degli attuali concessionari. La partecipazione all’asta è riservata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli o a società nelle quali imprenditori agricoli singoli o associati abbiano una partecipazione superiore al cinquanta per cento.

26. L’alienazione è effettuata con vincolo decennale di inalienabilità e di indivisibilità a favore della Regione Abruzzo. Gli impianti trasferiti conservano altresì la destinazione originaria per tutta la durata dei rapporti in essere per la gestione e comunque per un periodo non inferiore ai dieci anni. Detto vincolo comporta per l’acquirente il rispetto delle finalità di cui all’art. 10 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché delle condizioni contenute nelle convenzioni in essere per la gestione degli impianti, ove l’acquirente risultasse diverso dall’attuale concessionario.

27. Il controllo del rispetto dei vincoli di cui al comma 26 è attribuito alla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura.

28. Il prezzo di alienazione degli impianti è determinato ai sensi dell’art. 47, comma 5, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2003) tenendo conto dei vincoli di destinazione di cui al comma 26. In ogni caso, l’eventuale riduzione del valore dipendente dai suddetti vincoli dovrà essere contenuta entro la misura massima della quota di contribuzione pubblica ammissibile in base alla normativa vigente.

29. Agli attuali concessionari è riconosciuto il valore residuo, calcolato alla data di scadenza della gestione e al netto degli eventuali finanziamenti a fondo perduto ricevuti, delle innovazioni ed implementazioni effettuate sugli impianti che siano state formalmente autorizzate e che siano caratterizzate da autonomia funzionale e tipologica rispetto all’impianto originario.

30. Nell'ambito dell’UPB 08.01.020 del bilancio regionale, è istituito il capitolo di spesa 131002 denominato "Interventi per la redazione piano regionale delle attività estrattive", con lo stanziamento, per l’esercizio finanziario 2008, di € 402.000,00, da destinare alla redazione del piano regionale delle attività estrattive, di cui alla L.R. 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo). Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

31. Per far fronte ai problemi derivanti dalla grave emergenza idrica verificatasi per tutto il 2007, la Giunta regionale può concedere ai Consorzi di Bonifica, che attestino una corretta gestione finanziaria, un contributo straordinario.

32. La Direzione Agricoltura – con atto di Giunta – è autorizzata ad adottare criteri di riparto anche a seguito di una ricognizione presso i Consorzi delle maggiori spese e minori entrate causate dal perdurante stato di calamità.

33. La Regione può concedere contributi ai consorzi per far fronte alle minori entrate causate dal perdurante stato di calamità.

34. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere eventi sportivi di rilevanza regionale, prevede l’istituzione di un fondo per la concessione di contributi a manifestazioni sportive.

35. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 34, valutati in € 950.000,00, si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.003 - 91627 denominato: "Interventi per iniziative di carattere sportivo".

36. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale ed artistico di rilevanza regionale, prevede l’istituzione di un fondo per la concessione di contributi ad iniziative di carattere culturale ed artistico.

37. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 36, valutati in € 625.000,00, si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61636 denominato: "Interventi per iniziative di carattere culturale ed artistico".

38. Al comma 2 dell’art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole "specifiche convenzioni" aggiungere "i provvedimenti sono inviati entro il termine perentorio di 20 giorni alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale".

39. Al comma 3 bis dell’art. 25 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), dopo le parole "scopi specifici" aggiungere "il provvedimento è inviato alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale".

40. Al comma 4 bis dell’art. 25 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le parole "Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "Commissione Bilancio del Consiglio regionale".

41. Al comma 7 dell’art. 25 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), le parole "al Consiglio" sono sostituite dalle parole "alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale entro 20 giorni."

42. Dopo il comma 3 dell’art. 10 della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), è aggiunto il seguente comma:

3.bis Ai fini di cui al comma 3, tutte le proposte di provvedimenti legislativi o di modifica dei medesimi, che apportano variazioni di natura finanziaria incidenti sugli equilibri di bilancio, devono obbligatoriamente essere sottoposti a parere vincolante della Struttura della Giunta preposta alla formazione e gestione del bilancio regionale, nelle more della costituzione di un’analoga Struttura presso il Consiglio regionale, alla quale, a seguito di costituzione formale entro e non oltre il 30 maggio 2008, è demandata la funzione di controllo di cui al presente comma.

43. Il Consiglio regionale, in applicazione dell’art. 26 dello Statuto, esercita la funzione di controllo sugli enti, le aziende, le società dipendenti e strumentali della Regione per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

44. Le funzioni di cui al comma 43 sono svolte per il tramite delle Commissioni Consiliari competenti per materia.

45. Per le finalità di cui al comma 43, gli enti, le aziende, le società dipendenti e strumentali della Regione trasmettono alla Commissione consiliare competente per materia:

-    ogni due mesi, l’elenco delle deliberazioni adottate dagli organi di vertice, specificando l’oggetto di ciascun atto;

-    ogni sei mesi, una relazione sull’attività svolta, nonché sulle linee generali del-l’attività prevista per il semestre successivo.

46. Ciascuna Commissione, anche su richiesta di un singolo Consigliere, può richiedere agli enti ed alle aziende, alle società dipendenti e strumentali della Regione, per le atti-vità di rispettiva competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, i responsabili politici e gli amministratori che hanno svolto attività amministrativa.

47. Ciascuna Commissione presenta al Consiglio regionale, entro il quindici ottobre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta dagli enti, le aziende e le società dipendenti e strumentali della Regione.

48. Ciascuna Commissione riferisce altresì sulla propria attività di controllo con proprie relazioni al Consiglio regionale ogni qualvolta lo ritenga necessario.

49. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Commissione non può emanare direttive agli Uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o sindacare l’attività di organi, enti e uffici fuori dalle relazioni di cui ai commi 47 e 48.

50. Le relazioni presentate al Consiglio da ciascuna Commissione sono trasmesse agli Enti sottoposti al controllo.

51. Dopo l’art. 20 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32 è aggiunto il seguente art. 20 bis:

"Art. 20 bis

1.   La Regione Abruzzo interviene a favore dei Comuni Abruzzesi per investimenti nei propri territori mediante l’istituzione di un fondo di solidarietà.

2.   La Giunta regionale con apposita delibera determina i criteri di accesso al fondo, su proposta dell’Assessore preposto agli enti locali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3.   Per l’anno 2008 agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con l’istituzione del capitolo di spesa UPB 14.02.001 - 122001 denominato "Fondo di solidarietà per i comuni" con un dotazione finanziaria pari ad 8 milioni di euro".

52. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2008.

53. Alla legge di bilancio l’"Elenco delle spese di parte capitale finanziate con mutuo" e la "Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2008" sono sostituiti con i prospetti allegati alla presente legge.

54. Fanno parte integrante della presente legge gli allegati "Allegato 1", "Allegato 2", "Allegato 3" e "Allegato 4".

Art. 2
Abrogazione di norme

1.   L'art. 74 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34
(Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è abrogato.

Art. 3
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.


 




La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 31 Dicembre 2007

 

OTTAVIANO DEL TURCO