LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la Regione Abruzzo intende affermare una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto dei principi e criteri di priorità stabiliti dalla legislazione, comunitaria e nazionale ed in particolare, garantire un’elevata protezione dell’ambiente, controlli efficaci e trasparenza nella gestione degli impianti e delle attività di smaltimento e/o recupero interessati;
Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale del settore (ex D.Lgs.22/97, cd. “Decreto Ronchi”);
Visti il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. ed in particolare:
- l’art. 178, comma 1, che stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal medesimo decreto al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;
- l’art. 195, comma 2, lett. h), che prevede che rientrano nella competenza dello Stato “la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione di rifiuti .. omissis ..”;
- l’art. 208, comma 12, che prevede che l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile;
- l’art. 209 in materia di rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;
- l’art. 210 in materia di autorizzazioni in ipotesi particolari;
- l’art. 211 in materia di autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione;
- l’art. 213 in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.).
- il Capo V “Procedure semplificate”.
Vista L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”, all’art. 3, comma. 1, lett. f), che attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo;
Vista la L.R. 83/00 e s.m.i. ed in particolare i seguenti articoli:
- art. 21 “Approvazione dei progetti e autorizzazioni alla realizzazione di nuovi impianti”;
- art. 22 Realizzazione dell’impianto, esercizio provvisorio e collaudo funzionale”;
- art. 23 “Chiusura e gestione successiva alla chiusura delle discariche”;
- art. 24 “Autorizzazione all’esercizio”;
- art. 25 “Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata”;
- art. 26 “Impianti di sperimentazione e ricerca”.
Valutato che il D.M. 28.04.1998, n. 406 recante: “Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente per oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti”, ha disciplinato i requisiti soggettivi e le condizioni per l’iscrizione all’Albo Gestori ambientali;
Visto il D.M. 5.02.1998 e s.m.i. recante: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5.02.1997, n. 22”, che ha disciplinato i requisiti soggettivi e le condizioni per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
Visto il D.M. 12.06.2002, n. 161 recante: “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”, che ha disciplinato i requisiti soggettivi e le condizioni per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
Visto il D.M. 17.11.2005, n. 269 recante: “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”, che ha disciplinato i requisiti soggettivi e le condizioni per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
Visto il DPR 28.12.2000, n. 445 recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.;
Richiamata la DGR n. 1414 del 29 dicembre 2005 avente ad oggetto “LL. RR. 72/98 e 83/00 - Conferimento alle Province di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo di funzioni in materia di Gestione Rifiuti – Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative”, nonché la successiva DGR n. 1174 del 26 ottobre 2006, di modifica della stessa;
Richiamata la DGR 25.11.05, n. 1242 “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83. Criteri ed indirizzi per la pianificazione e la gestione integrata dei rifiuti” (B.U.R.A. 04.01.2006, n. 1), con la quale la Regione Abruzzo ha deciso di provvedere all'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. 28.04.2000. n. 83;
Valutato che ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti, i responsabili regionali e/o provinciali dei servizi preposti, per quanto di competenza, devono valutare l’idoneità del soggetto richiedente che non può essere limitata alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e della capacità finanziaria, ma deve essere estesa all’analisi della ricorrenza di specifici requisiti soggettivi di onorabilità e integrità morale;
Ritenuto opportuno che tale valutazione sia compiuta in via preliminare e in modo uniforme nell’ambito di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio, al rinnovo ed alle volture delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. 83/00 e s.m.i., degli articoli 208, 209, 210, 211 e 213 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i. e che, conseguentemente, è necessario chiarire i presupposti in base ai quali la Regione Abruzzo e le Province valutano l’idoneità del soggetto richiedente, ritenendola o meno sussistente;
Considerato che l’accertamento della sussistenza dei requisiti, come sopra citato, deve avvenire attraverso la verifica della certificazione in possesso dell’amministrazione e di quella prodotta dagli interessati che può essere effettuata anche tramite un modello di dichiarazione sostitutiva delle certificazioni, predisposto ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, da allegare alla domanda finalizzata al rilascio, al rinnovo ed alle volture delle autorizzazioni richieste dai soggetti interessati;
Ritenuto che tale modello di dichiarazione sostitutiva delle certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, come definito dal competente Servizio, Allegato al presente atto, da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso, risponde alle esigenze del caso e risulta idoneo all’accertamento della sussistenza dei requisiti dei soggetti interessati;
Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa delle procedure seguite e, altresì, in ordine alla legittimità del presente provvedimento;
Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;
Visto il D.Lgs.152/06 e s.m.i. (Codice ambientale);
Vista la L.R. 83/00 e s.m.i;
Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di stabilire che ai sensi dell’art. 3 della L.R. 83/00 e s.m.i., nelle more dell’emanazione delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti da adottare da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 195, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai seguenti soggetti:
- titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale;
- soci amministratori delle società in nome collettivo ed accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi;
- amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione Europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità;
si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi:
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena:
- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente ( in tale ambito si deve tener conto delle condanne irrogate ai sensi degli art. 444 e 445 c.p.p., che disciplinano il rito alternativo del patteggiamento, così come di una modalità di espiazione della pena diversa dalla detenzione);
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente punto 1).
2. di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi deve essere valutata in via preliminare all’atto del rilascio, del rinnovo e delle volture delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della L.R. 83/00 e s.m.i., degli articoli 208, 209, 210, 211, 213 e Capo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di cui al D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., nonché di tutte le ulteriori attività connesse alle predette procedure, che deve permanere durante la validità dell’autorizzazione e che il venir meno di tali requisiti comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.;
3. di demandare al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, in caso di necessità, l’emanazione di circolari esplicative, sulle modalità di accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 1), da dimostrare al momento della presentazione della domanda tramite la produzione della relativa certificazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva delle certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, come da modello Allegato, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, e a disciplinare la fase transitoria per le autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità;
4. di provvedere all’invio del presente atto alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA - Direzione centrale, ai Dipartimenti provinciali e sub-provinciali dell’ARTA, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
5. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Segue Allegato