LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nella Regione Abruzzo, sono presenti, ormai da tempo, difficoltà nella gestione dei rifiuti urbani, per l’assenza e/o insufficienza di impianti dedicati allo smaltimento degli stessi, in particolare nelle Province di L’Aquila e Teramo, situazioni affrontate con l’emanazione di provvedimenti straordinari, contingibili ed urgenti (Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale), ai sensi delle normative nazionali e regionali di settore vigenti e tramite un positivo ruolo di sussidiarietà di Enti pubblici ed operatori del settore delle Province di Chieti e Pescara (Comuni, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Imprese private, ..etc);

Richiamate, in particolare, le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale attualmente vigenti:

-    Ordinanza n. 7 del 16.07.2007 “Deroga all’art. 13, comma 1, della L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. per il conferimento di rifiuti urbani - Art. 31, comma 1, lett. a) della L.R. 83/00 e s.m.i. – Art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Reiterazione Ordinanza Regionale n. 1 del 16.01.2007” - BURA n. 6 del 2.02.2007.

-    Ordinanza n. 8 del 24.08.2007 “Intesa Regione Abruzzo - Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 191, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Reiterazione dell’Ordinanza n. 2 del 27.02.2007 con modifiche ed integrazioni - Deroga all’art. 13, comma 1 della L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - Art. 31, comma 1, lett. a) ed art. 32, comma 1 della L.R. 83/00 e s.m.i., per il conferimento dei rifiuti urbani in impianti siti in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza” - BURA n. 51 del 14.09.2007.

Preso atto che permangono gravi difficoltà operative, come precedentemente accennato, che non consentono un regolare svolgimento delle attività di smaltimento di rifiuti urbani, in particolare, nei territori delle Province di L’Aquila e Teramo e che tali difficoltà sono, non solo fonte di aggravi economici non più sopportabili per i bilanci degli Enti Locali interessati, ma stanno causando ulteriori difficoltà in altri territori (Province di Chieti e Pescara), per la “pressione” esercitata sugli impianti di smaltimento esistenti determinata dal conferimento di consistenti quote aggiuntive di rifiuti urbani provenienti dalle altre province (le quantità di rifiuti urbani sono indicate nelle ordinanze regionali presidenziali);

Preso atto, altresì, della nota del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, GAB/2007/9625 del 21.08.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con prot.n. 16298/DN3 del 21.08.2007, avente per oggetto: “Richiesta di intesa ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs.152/06. Reiterazione ordinanza regionale relativa a criticità connesse allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nelle province di L’Aquila e Teramo”, con la quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha concesso il rinnovo dell’intesa MATTM - Regione Abruzzo, con la quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha provveduto in modo ultimativo a reiterare l’ordinanza regionale n. 2 del 27.02.2007, per un ulteriore periodo di soli 4 mesi, invitando la Regione Abruzzo a percorrere la strada alternativa degli accordi tra le Province interessate nonché a definire entro lo stesso periodo l’iter amministrativo previsto per l’approvazione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dalla Giunta Regionale con proprio atto DGR n. 694/C del 16.07.2007, il cui iter non è di imminente definizione;

Ritenuto che alla perdurante situazione di emergenza non possa farsi ulteriormente fronte con provvedimenti recanti l’attivazione di forme temporanee e non reiterabili di gestione dei rifiuti, dovendosi bensì percorrere altre soluzioni previste dalle normative regionali vigenti, al fine di affrontare in modo più efficace e duraturo l’emergenza ambientale presente per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani;

Vista la L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”, che:

-    attribuisce alla Regione all’art. 3, comma 1, lett. m), le attività sostitutive ed i provvedimenti straordinari ed urgenti;

-    prevede all’art. 13, comma 1, che l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani è costituito dal territorio provinciale;

Visto, in particolare, l’art. 32 della L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i., recante “Provvedimenti regionali straordinari”, che prevede: “omissis … Il Presidente della Giunta regionale, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti, emana atti per sopperire a situazioni di necessità ed urgenza in applicazione delle procedure di cui all’art. 13 del decreto, anche individuando impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre anche la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti”;

Considerato che il richiamo al citato art. 13 (riferito all’ex D.Lgs. 22/97 - cd. “Decreto Ronchi”), deve intendersi oggi riferito all’art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rubricato: “Ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi”, in cui del pari si prevede che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, vi è la possibilità di emettere e di reiterare per non più di due volte ordinanze con tingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti previo parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali (I, III e IV comma), bensì dovendosi dare corso nei 120 giorni successivi alla promozione ed all’adozione delle iniziative necessarie a garantire la raccolta differenziata (RD), il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti (II comma)

Preso atto che il competente Servizio regionale ha provveduto ad approntare una relazione (All. 1), avente per oggetto: “Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari. Relazione del Servizio Gestione Rifiuti”, rimessa al competente Assessore all’Ambiente Energia, Ing. Franco Caramanico, con nota prot.n. 21605/DN3 del 31.10.2007, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che la situazione creatasi può essere riassunta, per le diverse aree territoriali, nel modo seguente:

PROVINCIA DI TERAMO

1.   la discarica per rifiuti non pericolosi “La Torre”, ubicata nel Comune di Teramo (TE), è stata interessata da un evento straordinario (movimento franoso dei rifiuti) con la conseguente emanazione dell’Ord. P.C.M. 1° settembre 2006, n. 3542 “Disposizioni urgenti in relazione allo stato di emergenza relativo al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel Comune di Teramo” - G.U. 6.09.2006, n. 207, e la nomina del Prefetto di Teramo in qualità di commissario per l’attuazione degli adempimenti disposti;

2.   la discarica per rifiuti non pericolosi “Salino”, ubicata nel Comune di Tortoreto (TE), a causa di situazioni di inquinamento ambientale rilevati dall’ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo, con nota prot.n.82/BT/GR del 05.01.2006, è stata sottoposta a sequestro preventivo dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, con provvedimento del 07.02.2006, per gli accertamenti del caso ed avviate le procedure ai sensi del D.M. 25.10.1999, n.471;

3.   la discarica “Ficcadenti”, ubicata nel Comune di Sant’Omero (TE), è chiusa per disposizioni dell’Unione di Comuni “Città Territorio” – Val Vibrata (TE), al fine di attuare interventi di manutenzione dell’impianto ed adeguarlo alle prescrizioni dell’ARTA – Dipartimento provinciale di Teramo (criticità gestionali e adeguamento plano-volumetrico);

4.   la discarica per rifiuti non pericolosi “Conti”, ubicata nel Comune di Cellino Attanasio (TE), è stata chiusa con ordinanza del Sindaco n. 7 del 15.02.2006, a causa della saturazione del bacino di smaltimento;

5.   la discarica per rifiuti non pericolosi “S. Lucia”, ubicata nel Comune di Atri (TE), benché dissequestrata con Decreto emesso in data 11.01.2006 dal Tribunale di Teramo – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (notificato ai soggetti interessati con verbale del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Pescara del 26.07.2006), non è stata ancora riattivata;

6.   la discarica per rifiuti non pericolosi “Colle Coccu“, ubicata nel Comune di Castellalto (TE), non è al momento utilizzabile, per disposizioni emanate dal Sindaco e per la quale sono in corso verifiche per accertare la residuale potenzialità del bacino di smaltimento;

7.   la discarica per rifiuti non pericolosi in località “Irgine”, ubicata nel Comune di Notaresco (TE), è in fase di completamento della costruzione e non è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio;

8.   la discarica per rifiuti non pericolosi, di servizio all’impianto di compostaggio e riciclaggio del CIRSU SpA, ubicata in contrada “Casette di Grasciano”, nel Comune di Notaresco (TE), è stata dissequestrata con Decreto del G.I.P. del 7.07.2006 prot.n.5213/05, ma può essere, momentaneamente, utilizzata dai soli Comuni del Consorzio (Bellante, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano S. Angelo, Notaresco e Roseto degli Abruzzi), al fine di consentire urgenti lavori di adeguamento complessivo degli impianti (discarica ed impiantistica di trattamento);

PROVINCIA DI PESCARA (pur non essendo interessata da situazioni emergenziali infraprovinciali):

1.   la discarica per rifiuti non pericolosi “emergenziale”, ubicata nel Comune di Pianella (PE), autorizzata con DGR n. 45 del 20.01.1999, non è stata completata la costruzione e, conseguentemente, mai avviato l’esercizio;

2.   la discarica privata in località “Caparrone”, nel Comune di Collecorvino (PE), interessata da diverse ordinanze regionali ed assoggettata all’art. 7 della L.R 83/00 e s.m.i. (“L’efficacia dei provvedimenti di rinnovo o proroga relativi ad impianti di smaltimento per rifiuti solidi urbani, rilasciati a soggetti privati i cui rapporti con Comuni o Consorzi di comuni non siano regolamentati nelle forme previste dalla legge n. 142/1990, con capacità residua superiore a 100.000 mc, autorizzati in data anteriore al 12.04.1996 e non sottoposti precedentemente a valutazione di impatto ambientale (VIA), è sospesa fino all’espletamento, con esito positivo, delle procedure previste dal DPR 12.04.1996 e s.m.i.”). L’impianto esistente presenta ulteriori potenzialità di smaltimento ed è inserito nell’ambito dell’anagrafe dei siti contaminati, di cui alla DGR 27.12.2006, n. 1529 (PE 210020);

PROVINCIA DI L’AQUILA

1.   la parte di territorio, costituita dalla parte nord della Provincia di L’Aquila, è caratterizzata dalla mancanza di un sito, ormai da oltre un decennio, in cui smaltire i rifiuti urbani del Comune di L’Aquila e del suo comprensorio;

2.   la temporanea mancanza di un sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte (AQ);

3.   la discarica per rifiuti non pericolosi “S. Lucia”, nel Comune di Avezzano (AQ), è ormai satura ed é interessata da un’ordinanza del Sindaco, la n. 1097 del 1.01.2007 recante: “Proroga esercizio discarica rifiuti urbani non pericolosi in località Santa Lucia”;

4.   la discarica per rifiuti non pericolosi “San Marcello”, nel Comune di Celano (AQ), presenta scarse capacità residue di smaltimento (circa 17.030 mc – parere ARTA Dipartimento Provinciale di L’Aquila prot.n.6087 del 5.09.2007), anche in rapporto al numero di Comuni che attualmente vi conferiscono i rifiuti urbani (n. 12) e per la quale è possibile prevedere un’autosufficienza di pochi mesi (circa 6 mesi);

5.   l’impianto di smaltimento, ubicato nel Comune di S. Benedetto dei Marsi (AQ), autorizzato con DD n. 1076 del 15.11.2006, per una potenzialità di circa 40.000 mc, non è stato ancora realizzato.

PROVINCIA DI CHIETI (pur non essendo interessata da situazioni emergenziali infraprovinciali):

1.   la Provincia di Chieti non è attualmente interessata da un’emergenza per le attività di “smaltimento”, ma vi è la necessità, per alcuni impianti, di provvedere ad interventi di ampliamento necessari a dare continuità operativa agli stessi per un breve-medio periodo. A tal fine la Provincia di Chieti ha provveduto a determinarsi con delibera del Consiglio Provinciale DCP n. 73 del 24.07.2007 “Piano Provinciale di Gestione Rifiuti, Integrazione volumetria residua impianti pubblici di discarica”, atto acquisito al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 17201/DN3 del 10.09.2007;

Considerato che per affrontare l’emergenza si è provveduto, temporaneamente, ad utilizzare i seguenti impianti di trattamento e/o smaltimento al fine di trattare ed accogliere i rifiuti urbani provenienti da ATO diversi,:

-    impianto di raggruppamento preliminare per rifiuti urbani, ubicato in località “Cona”, nel Comune di L’Aquila (AQ);

-    impianto mobile di trattamento autorizzato alla Ditta TE.AM. SpA di Teramo (DN3/16 del 9.02.2007) in località “Carapollo”, nel Comune di Teramo;

-    impianto di raggruppamento preliminare e centro di trasferenza per rifiuti urbani, ubicato nel Comune di Ancarano (TE), della ditta Eco Consul s.r.l., iscritto al RIP n. 158/TE;

-    impianto mobile al servizio della discarica di “Colle Cese” di Spoltore, autorizzato con DD n. DF3/101 del 18.10.2007, ubicato in località “via Raiale”, nel Comune di Pescara (PE);

-    impianto di trattamento e smaltimento per rifiuti non pericolosi, autorizzato alla ditta Ecologica Sangro, con DD n. 32 del 29.09.2007, ubicato in località “Cerratina”, nel Comune di Lanciano (CH);

-    impianto di smaltimento per i rifiuti non pericolosi, autorizzato al Consorzio Ambiente SpA, con DD n. 116 del 24.11.2004, ubicato in località “Colle Cese”, nel Comune di Spoltore (PE);

-    impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi, autorizzato al Comune di Chieti, con DD n. 36 del 17.07.2003, ubicato in località “Casoni”, nel Comune di Chieti (CH).

Preso atto, altresì, della proroga dell’ordinanza del Presidente della Provincia di L’Aquila, prot.n. 49422 del 27.09.2007, recante: “Proroga ordinanza ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 per lo smaltimento nell’impianto di trattamento di RSU con annessa discarica di servizio della Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia, in località Bocche di Forlì del Comune di Castel di Sangro, dei rifiuti solidi urbani dei seguenti Comuni: Alfedena, Ateleta, Barrea, Bisegna, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea”, emanata nelle more del rilascio da parte della Regione Abruzzo dell’AIA ai sensi del D.Lgs. 59/05, la cui efficacia è limitata ad un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di adozione della stessa, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 19067/DN3 del 2.10.2007;

Ritenuto di dover revocare con il presente atto la DGR n. 3363 del 17.12.1997, avente per oggetto: “D.Lgs. 5.02.1997, n. 22, artt. 27 e 28. Comune di L’Aquila – Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di una discarica di prima categoria per rifiuti solidi urbani”, in quanto l’impianto di smaltimento autorizzato al Comune di L’Aquila, da ubicarsi nell’area di “Monte Manicola”, non è stato mai realizzato;

Preso atto degli esiti delle numerose riunioni territoriali tenutesi al fine di valutare le iniziative da intraprendere per superare le difficoltà operative esistenti nelle Province di L’Aquila e Teramo, alle quali la Regione Abruzzo ha garantito la propria presenza tramite il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ed in cui hanno partecipato i diversi rappresentanti delle istituzioni comunali e provinciali interessate ed i gestori di impianti di smaltimento di rifiuti urbani, tenutesi:

-    in data 13 luglio 2007 - c/o Sala Giunta della Provincia di Teramo (verbale della riunione rimesso con nota prot.n. 181466 del 19.07.07);

-    in data 8 agosto 2007 - c/o Assessorato all’Ambiente della Provincia di L’Aquila (nota prot.n. 2140/INT/A del 3.08.07);

-    in data 31 agosto 2007 - c/o Assessorato all’Ambiente della Provincia di L’Aquila (nota prot.n. 2309/INT/A del 21.08.07);

-    in data 19 settembre 2007 - c/o Sala Consiliare del Comune di Avezzano (AQ), nota prot.n. 2399/INT/A del 13.09.07);

-    in data 3 ottobre 2007 - c/o Assessorato all’Ambiente della Provincia di L’Aquila (nota prot.n. 2504/INT/A del 2.10.07);

-    in data 10 ottobre 2007 - c/o Sala Giunta della Provincia di Teramo (nota prot.n. 243514 del 4.10.07, verbale della riunione rimesso con nota della Provincia di Teramo prot.n. 253729 del 16.10.2007);

nelle quali sono state esaminate le diverse situazioni ed avanzate le diverse proposte operative, al fine di superare positivamente l’emergenza ambientale nel settore del ciclo dei rifiuti;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti, come si evince dalla Relazione dello stesso, rimessa all’Assessore all’Ambiente Energia, con nota prot.n. 21605/DN3 in data 31.10.2007, ulteriormente puntualizzata con dati sugli impianti, ha ritenuto necessario valutare la situazione territoriale che si sta delineando anche nelle Province di Chieti e Pescara, sulla base delle informazioni e degli atti in proprio possesso e soprattutto nell’ottica di prevenire ulteriori situazioni di emergenza, che si potrebbero determinare a seguito della pressione esercitata sugli impianti di smaltimento esistenti, con i conferimenti di ulteriori quantitativi di rifiuti urbani disposti dalle ordinanze regionali e la conseguente repentina riduzione delle potenzialità volumetriche degli stessi;

Ribadito che per rimediare alla descritta situazione di emergenza, caratterizzata dalla locale mancanza di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e/o da una loro insufficiente disponibilità volumetrica, non appare possibile, né utile ulteriormente adottare provvedimenti contingibili che non sono reiterabili ad libitum e che postulano misure esclusivamente temporanee, ma occorre affrontare la descritta situazione attraverso soluzioni tendenzialmente più stabili, muovendo da una ricognizione delle ulteriori potenzialità volumetriche da destinare al conferimento dei rifiuti urbani, nonché individuare eventuali nuovi siti su cui ipotizzare, previa valutazione del competente Servizio regionale, la realizzazione di impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi trattati;

Considerato che la Regione Abruzzo, valutando la già critica situazione nel settore della gestione dei rifiuti, ulteriormente aggravatasi in Provincia di Teramo, per le situazioni sopra accennate, al fine di consentire un miglior coordinamento delle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio regionale e favorire sinergie cooperative tra Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi, ha provveduto ad approvare la DGR n. 1089 del 04.11.2005, recante specifiche direttive, ispirate a princìpi di solidale cooperazione e responsabilità condivisa tra tutti i soggetti interessati (Province, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori impianti, ..etc), al fine di superare le gravi difficoltà operative, ma che le Province di Teramo e di Chieti, hanno evidenziato oggettive difficoltà di ordine politico ed operative per applicare le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3 della L.R. 9.08.2006, n. 27;

Considerato che, a seguito delle riunioni tenutesi con gli Enti e con gli operatori interessati, sono stati individuati dal Servizio Gestione Rifiuti siti ed impianti, sia esistenti che nuovi (Tab. 1), per almeno parte dei quali appare potenzialmente possibile prevedere l’utilizzo delle procedure di cui all’art. 32 della L.R. 83/00 e s.m.i.;

Tab. 1 - Quadro degli impianti di smaltimento e siti individuati.

ATO

Località

Tipologia Discarica

D.Lgs.36/03

Autorizzazione

PdA

Potenzialità

attuale

mc

Potenzialità

stimata

mc

Operatività

discarica

TERAMO

Isola del Gran Sasso

Corazzano

rifiuti inerti

DGR n. 940

del 05/05/1999

Approvato n. 12 del 07.02.05

60.000

300.000

esistente non in esercizio

Mosciano S. Angelo

C.da S.M. Assunta

rifiuti non pericolosi

DD n .64

del 20/07/03

 

 

-

-

> 90.000

esistente non in esercizio - ampliamento

S.Omero

Ficcadenti

rifiuti non pericolosi

DD n. 2

del 04/05/00

Approvato n. 1016 del 20.07.06

40.000

74.000

esistente non in esercizio - ampliamento

Atri

S.Lucia

rifiuti non pericolosi

DD n. 17

del 09/03/04

Approvato n. 19 del 25.02.05

76.000

21.000

esistente non in esercizio - autorizzata

Atri

S.Lucia

rifiuti non pericolosi

-

-

Nuovo lotto

90.000

In corso d’istruttoria

Notaresco

Irgine

rifiuti non pericolosi

DD .n. 1080

del 22/11/06

Approvato n. 1011 del 23.06.06

177.000

177.000

esistente non in esercizio

autorizzata

Tortoreto

Salino

Rifiuti non

pericolosi

Ord. n. 29 del 14.11.2000

-

Nuovo lotto

260.000

esistente non in esercizio - ampliamento

Notaresco

Grasciano

rifiuti non pericolosi

DD n. 17

del 10/02/05

Approvato n. 5 del 17.01.05

Nuovo lotto

90.000

esistente in esercizio - ampliamento

Bellante**

Fonte di Baio

rifiuti non pericolosi

-

-

-

> 500.000

sito

ex novo

Teramo

Colle Addina

Rifiuti non pericolosi

-

-

-

> 300.000

sito

ex novo

L’AQUILA

S. Benedetto dei Marsi

Sbirro Morto

rifiuti non pericolosi

DD n. 1076

del 15/11/06

-

40.000

40.000

esistente

non in esercizio - autorizzata

Capistrello***

Trasolero

rifiuti non pericolosi

DD n. 32 del 12.04.2006

Approvato

n. 32 del 12.04.2006

-

> 200.000

esistente in esercizio - ampliamento

Gioia dei Marsi***

rifiuti non pericolosi

-

-

-

> 200.000

sito

ex novo

Barisciano

Forfona

rifiuti non pericolosi

DD n. 74

del 5/09/01

Approvato GdL del 23.03.2004

-

> 200.000

esistente non in esercizio - ampliamento

Poggio* Picenze

Le Tomette

rifiuti non pericolosi

DD n. 58

del 15/06/01

Approvato

n. 68 del 23.05.07

-

> 100.000

esistente in esercizio - ampliamento

PESCARA

Pianella

Morrocino

rifiuti non pericolosi

DGR n. 45

del 20/01/99

Approvato GdL 25.06.2007

170.000

170.000

esistente - non in esercizio

Colle Corvino

Contrada Caparrone

rifiuti non pericolosi

Ord. n. 223 del 23.11.1999.

-

-

> 500.000

esistente non in esercizio - bonifica ed ampliamento

CHIETI

Lentella

Bocca di cane

rifiuti non pericolosi

DGR n 5866 del 30.10.1999.

-

30.000

30.000

esistente non in esercizio

F.F. Petri

Colle S.Donato”;

rifiuti non pericolosi

DD n. 90

del 15/09/04

-

Nuovo lotto

120.000

esistente in esercizio - ampliamento

Cupello

C.da Valle Cena

rifiuti non pericolosi

Ord. n. 55

del 07/06/01

-

Nuovo lotto

170.000

esistente in esercizio - ampliamento

Rocca S. Giovanni

Contrada Pocafeccia

rifiuti non

pericolosi

DGR n. 1729 del 01.07.1998 (Revoca)

-

-

> 200.000

esistente non in esercizio - già

autorizzata

Fonte: Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti 2007.

Note: * Impianto ampliabile per il conferimento di RU di alcuni Comuni del Comprensorio.

** Sito individuato dalla Provincia di Teramo.

** Sito selezionato dagli EE.LL. interessati.

Nota: Le potenzialità degli impianti sono intese come una stima di massima da verificare in seguito con la predisposizione delle ordinanze presidenziali, caso per caso.

Ritenuto che per far ricorso all’applicazione delle disposizioni previste dal citato art. 32 della L.R. 83/00 e s.m.i., appare previamente necessario fornire al Presidente della Giunta Regionale, elementi utili a pervenire alla concreta attivazione degli impianti, definendo criteri sulla base dei quali, anche in deroga alla pianificazione regionale e provinciale vigente, debba pervenirsi alla valutazione ed all’approvazione dei progetti, comunque garantendo un elevato grado di tutela della salute e dell’ambiente, nonché condizioni convenzionali e tariffarie trasparenti;

Preso atto che il competente Servizio regionale, sulla base di una rilevazione dei dati e della documentazione esistenti, delle informazioni in possesso e delle situazioni territoriali attuali nonché in itinere, ha provveduto ad approntare una Relazione (All. 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale sono stati individuati impianti e/o nuovi siti e sono state riportate, secondo una scala di “priorità”, le caratteristiche degli stessi, per una loro generale valutazione, ma anche per una loro concreta fattibilità (per alcuni in tempi molto brevi), caratteristiche riportate sinteticamente nella seguente Tab. 2:

Tab. 2 - Priorità e caratteristiche degli impianti.

Scala Priorità

Caratteristiche degli impianti*

1

Impianti già muniti di autorizzazione regionale, realizzati ed in esercizio in conformità al titolo, di categoria idonea al conferimento di rifiuti urbani e che presentano capacità volumetriche immediate o di celere disponibilità.

2

Impianti con le stesse caratteristiche di cui al punto 1, ma attualmente non in esercizio.

3

Impianti già muniti di autorizzazione regionale, realizzati e gestiti in conformità al titolo, di categoria attualmente non idonea al conferimento di rifiuti urbani e che presentano capacità volumetriche di immediata o celere disponibilità per il conferimento dei rifiuti urbani.

4

Impianti contemplati nella pianificazione provinciale di settore (PPGR), per lo smaltimento dei rifiuti urbani, da realizzare ex novo.

5

Impianti da realizzare ex novo e non inseriti nella programmazione provinciale di settore (PPGR).

6

Altri impianti (anche riferiti a detrattori ambientali derivanti da alterazioni morfologiche del territorio, es. ex cave, ..etc).

Fonte: Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti.

Nota: La valutazione tecnica degli impianti e/o dei siti individuati dovrà tenere conto di una loro coerenza con le  disposizioni comunitarie in materia ambientale, valutando altresì con priorità, impianti e/o siti con  potenzialità superiori alle soglie previste, rispettivamente da: VIA (>100.000 mc) ed AIA (>25.000 ton).

Vista la nota prot.n. 1440/Segr del 7.11.2007, rimessa dal competente Assessore all’Ambiente Energia al Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, con la quale si invita lo stesso predisporre gli atti amministrativi necessari;

Ritenuto di condividere la scala delle priorità rapportata alle caratteristiche degli impianti, come elaborate dal competente Servizio regionale, scala riportata nella Tab. 2, fermo restando che i soggetti interessati alla collocazione in una delle priorità di cui alla Tab. 2, dovranno rendere apposita dichiarazione, attestante la conformità dell’impianto o del sito a specifico titolo abilitativo e/o a specifico atto programmatico;

Ritenuto, altresì, di incaricare l’Assessore all’Ambiente Energia, Ing. Franco Caramanico, ad attivarsi per individuare le risorse finanziarie regionali disponibili ed eventualmente necessarie per accelerare la realizzazione degli impianti che saranno individuati con ordinanze regionali e ritenuti più urgenti per il superamento delle situazioni di emergenza ambientale;

Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la precedente legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti (ex DLgs. 22/97 – cd. “Decreto Ronchi”), parte IV^ “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto, altresì, l’art. 191, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che dispone: “omissis .. il Presidente della Giunta Regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata , il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti .. omissis “;

Visto il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 recante “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

Visto il D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 03.08.2005 “Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17.08.2005, n. 168 “Conversione in legge del decreto legge 30.06.2005, n. 115, recente disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.” e s.m.i. in materia di “Conferimento in discarica dei rifiuti”, come previsto dall’art. 11;

Vista la legge 27.12.2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2007”, art. 1, punto 184, lett. c), con la quale si proroga il termine di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 al 31.12.2007;

Ritenuto, pertanto di prescrivere ai soggetti interessati (Consorzi intercomunali e/o loro Società SpA, soggetti gestori dei servizi, .. etc.), l’attivazione di tutte le iniziative necessarie per garantire il trattamento dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i., nonché ai sensi dei decreti di attuazione in materia di modalità di conferimento dei rifiuti in discarica;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (valutazione d’incidenza); della direttiva 96/61/Ce e s.m.i. in materia di IPPC (A.I.A.); della direttiva 85/337/Cee, come modificata dalla direttiva 97/11/Ce in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA);

Vista la L.R. 16.06.2007, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”;

Vista la L.R. 7.08.2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale“, che ha modificato alcune disposizioni della L.R.83/00, pubblicata sul B.U.R.A. n. 46 del 30.08.2006 ed in particolare l’art. 29, comma 5 “Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni”: “3 bis. Il soggetto che realizza una discarica o un impianto di trattamento con discarica di servizio deve riservare alla Regione, ove occorra, una quota pari al 5% della potenzialità complessiva della discarica, che potrà utilizzarla per provvedimenti contingibili ed urgenti”;

Vista la DGR 10.12.2003 n. 1198 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000 n. 83 Art. 20 - Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs. n. 36/2003 e della legge n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero ei rifiuti”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 7 del 25 febbraio 2004;

Vista la DGR n. 790 del 3.08.2007 recante: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

Preso atto, in particolare, delle seguenti note di Enti, riferite agli esiti delle riunioni che si sono tenute ed agli aspetti relativi all’emergenza rifiuti che si è determinata:

-    nota della SEGEN SpA di Civitella Roveto (AQ), prot.n. 8057/DN3 dell’8.05.2007;

-    nota dell’ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara prot.n. 5772/SCPE-DS del 14.09.2007 riferita alla situazione della discarica emergenziale di Pianella (PE);

-    nota del Comune di Chieti prot.n. 137/Gab dell’11.09.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 17815/DN3 del 17.09.2007 (impianto di smaltimento “Casoni” - Chieti);

-    nota della provincia di Teramo, prot.n. 253729 del 16.10.2007, avente per oggetto: “Accordo per lo smaltimento e la raccolta differenziata, ai fini del superamento dell’emergenza rifiuti sul territorio della Provincia di Teramo. Trasmissione verbale”, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. DN3/20448 del 18.10.2007;

-    nota del MO.TE. Ambiente SpA di Teramo, prot.n. 505 del 18.10.2007, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 20842/DN3 del 23.10.2007;

-    nota del Comune di Teramo, avente per oggetto: “Emergenza smaltimento rifiuti. Proposta del Comune di Teramo in attuazione del PPGR. Ampliamento discarica rifiuti non pericolosi. Condivisione proposta”, acquisita con nota prot.n. 1422/Segr. del 22.10.2007;

-    nota del Comune di Barisciano (AQ) prot.n. 1431/Segr. del 29.10.2007, avente per oggetto: “Ex discarica comunale. Determinazioni”;

-    nota della Provincia di Teramo prot.n. 23319/DN3 del 16.11.2007, avente per oggetto: “Studio per l’individuazione di siti potenzialmente idonei alla localizzazione di discariche per i rifiuti pericolosi”.

Vista la relazione del Servizio Gestione Rifiuti, rimessa al competente Assessore all’Ambiente Energia (All. 1), con nota prot.n. 21605/DN3 del 31.10.2007, avente per oggetto: “Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari. Relazione del Servizio Gestione Rifiuti”, parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di prendere atto della Relazione approntata dal Servizio Gestione Rifiuti, rimessa al competente Assessore all’Ambiente Energia, con nota prot.n. 21605/DN3 del 31.10.2007, avente per oggetto: “Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari” (All. 1);

2.   di approvare il “Quadro degli impianti di smaltimento e siti individuati” di cui alla Tab. 1, predisposto dal competente Servizio regionale a seguito di incontri territoriali di cui in premessa;

3.   di approvare le priorità e le caratteristiche elaborate dal competente Servizio regionale, come riportate nella Tab. 2, fermo restando che i soggetti interessati alla collocazione in una delle priorità di cui alla Tab. 2, dovranno rendere apposita dichiarazione attestante la conformità dell’impianto o del sito a specifico titolo abilitativo e/o a specifico atto programmatico;

4.   di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 83/00 e s.m.i., ad emanare in deroga alle previsioni del PRGR e dei Piani Provinciali vigenti e relativamente agli impianti ed ai siti di cui alla Tab. 1, gli atti previsti dallo stesso articolo, al fine di sopperire alle situazioni di necessità ed urgenza, utilizzando le potenzialità di smaltimento esistenti, ovvero approvando progetti relativi ad ampliamenti o a nuovi siti, in cui disporre la realizzazione immediata di interventi per lo smaltimento dei rifiuti urbani secondo gli indirizzi individuati in Tab. 2;

5.   di stabilire che in funzione della effettiva disponibilità degli impianti al conferimento dei rifiuti urbani, costituisce fattore preferenziale prevalente la circostanza che i soggetti attuatori siano in grado di assicurare il conferimento dei rifiuti senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza delle ordinanze regionali sopra richiamate;

6.   di prescrivere che:

a.   i progetti relativi agli interventi di cui al presente atto possono derogare a quanto previsto dal PRGR e dai relativi PPGR, ma devono essere valutati, approvati, autorizzati e gestiti nel rispetto dei criteri localizzativi, costruttivi e gestionali di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. 13.01.2003, n. 36, limitatamente alle discariche per rifiuti non pericolosi in cui possono essere conferiti i rifiuti oggetto del presente atto;

b.   i progetti dovranno essere approvati nel rispetto della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; della direttiva 96/61/Ce e s.m.i. in materia di IPPC; della direttiva 85/337/Cee, come modificata dalla direttiva 97/11/Ce in materia di VIA; prescrivendo altresì la priorità assoluta per l’espletamento delle procedure previste, tramite apposite disposizioni;

c.   nel caso di progetti > 100.000 mc, gli atti assunti dal Presidente della Giunta Regionale possono postulare la realizzazione e l’avvio dell’esercizio limitatamente a detto limite, con onere di esperire prima del superamento di tale soglia dimensionale la pertinente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), da rendersi secondo criteri di cui alla lett. a). Il mancato esperimento della VIA, implicherà la chiusura dell’impianto al raggiungimento del ridetto limite (100.000 mc);

d.   nel caso di progetti > 25.000 t, gli atti assunti dal Presidente della Giunta Regionale possono postulare la realizzazione e l’avvio dell’esercizio limitatamente a detto limite, con onere di esperire prima del superamento di tale soglia dimensionale la procedura di cui al D.Lgs. 59/05 (AIA);

e.   che la tariffa di conferimento, per le discariche che formeranno oggetto delle ordinanze regionali, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 83/00 e s.m.i., verrà congruita tenendo conto del piano finanziario nonché della media regionale riscontrata dal Servizio Gestione Rifiuti; la tariffa di conferimento sarà comprensiva delle somme riferite alla gestione post-operativa, per ogni tonnellata di rifiuto conferito, al netto dell’IVA e del Tributo speciale di cui alla L.R. 17/06, oltre un importo equitativamente determinato (Euro/ton), a titolo di ecoristoro o indennizzo ambientale o contributo consortile comunque denominati. Eventuali discostamenti da tali voci dovranno formare oggetto di motivata e documentata richiesta da parte degli interessati;

f.    per gli interventi nella titolarità di soggetti pubblici (Comuni, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, ..etc.), l’eventuale affidamento ad imprese gestrici, munite dei necessari requisiti, avvenga previa la definizione di una specifica convenzione regolante i previsti rapporti contrattuali;

g.   siano attivate da parte dei soggetti interessati (Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, gestori dei servizi, .. etc.), tutte le iniziative necessarie a garantire, entro il 31.12.2007, il trattamento dei rifiuti urbani ai sensi delle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs 13.01.2003, n. 36 e s.m.i.).

7.   di stabilire che i soggetti interessati dall’emergenza (Comuni, Consorzi Intercomunali e/o loro Società SpA, Comunità Montane, .. etc.), si attivino con immediatezza al fine di accertare le reali disponibilità degli impianti e dei siti ricadenti nei territori di rispettiva competenza, altresì definendo convenzioni conformi al presente atto e che in caso di inerzia, fatti salvi altri provvedimenti, il Presidente della Giunta Regionale possa disporre la diretta realizzazione dell’intervento con gestione tramite commissario “ad acta”, fermo restando che gli interventi di cui sopra, siccome finalizzati a rimediare con carattere di urgenza alla ripetuta situazione di emergenza, dovranno essere adottati entro e non oltre 90 giorni dall’approvazione del presente atto;

8.   di revocare la DGR n. 3363 del 17.12.1997, avente per oggetto: “D.Lgs. 5.02.1997, n. 22, artt. 27 e 28. Comune di L’Aquila – Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di una discarica di prima categoria per rifiuti solidi urbani”, per i motivi richiamati in premessa;

9.   di stabilire che il Servizio Gestione Rifiuti inviti i soggetti interessati all’immediata attuazione del presente atto e che il Presidente della Giunta Regionale si avvalga del medesimo Servizio per l’emanazione degli atti di sua competenza;

10. di prescrivere il rispetto per le attività di smaltimento degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152, nonché delle disposizioni di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006, in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;

11. di prescrivere che i soggetti interessati alla realizzazione degli impianti dovranno presentare anche specifiche proposte in merito a:

-    azioni da realizzare per limitare la produzione a monte dei rifiuti urbani (prevenzione e riduzione);

-    interventi previsti per potenziare i servizi di raccolta differenziata, in particolare delle frazioni organiche, al fine di ridurre le quantità di rifiuti da conferire agli impianti di smaltimento;

-    “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

-    “tariffe di conferimento” dei rifiuti agli impianti di trattamento e/o smaltimento, tra loro differenziate in rapporto agli obiettivi di legge delle raccolte differenziate dei soggetti interessati ed ogni altro aspetto collegato alla corretta ed efficace gestione delle attività.

12. di prescrivere il rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” (si specifica, a tal proposito, che il tributo è applicato in riferimento al rifiuto come viene effettivamente conferito in discarica);

13. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Prefetture interessate, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzio Comprensoriali interessati e/o loro Società SpA, ai Comuni sede degli impianti, ai titolari e/o gestori degli impianti, all’ARTA - Direzione Centrale ed ai Dipartimenti Provinciali dell’ARTA di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;

14. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale  della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue Allegato