IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Variazioni
alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 48
1. Al bilancio di previsione 2007 di cui alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 48 recante: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 – Bilancio pluriennale 2007-2009” sono apportate le modifiche come da prospetto “Allegato A” alla presente legge, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);
2. Dall’elenco delle spese in conto capitale
finanziate con mutuo ex art.23 della LR 25 marzo 2002, n.3 di cui alla legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 48, sono eliminati i seguenti capitoli
- Capitolo 92328 – U.P.B. 10.02.002 denominato “Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva” per € 60.000,00;
- Capitolo 132001 – U.P.B. 08.02.022 denominato “Interventi per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dimessi” per € 50.000,00;
- Capitolo 152373 – U.P.B. 10.02.001 denominato “Contributo agli enti locali” per € 1.500.000,00.
Art. 2
Variazioni
alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15
1. Il comma 2 dell’articolo 223 (Valorizzazione dei siti minerari dimessi) della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004” è sostituito dal seguente:
“2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura mediante lo stanziamento annualmente iscritto con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), sui seguenti capitoli di spesa:
a) UPB 08.02.022 capitolo 132001 ridenominato: “Interventi di parte capitale per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dimessi”;
b) U.P.B. 08.01.020 capitolo 131001 denominato: “Interventi di parte corrente per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dimessi”.
Art. 3
Variazioni
alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 2
(Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica)
1. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 6 marzo 2007, n. 2 le parole “anno accademico 2006/2007” sono sostituite dalle parole “anno accademico 2007/2008”;
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3
della L.R. 6 marzo 2007, n. 2 le parole “31 marzo 2007” sono sostituite dalle
parole “31 marzo 2008”.
Art. 4
Variazioni
alla legge regionale 1 ottobre 2007, n. 34
(Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture)
1. Al comma 3 dell’articolo 33 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 le parole “al 15 settembre del corrente anno” sono sostituite dalle parole “al 15 dicembre 2007”.
Art. 5
Entrata in
vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
Segue allegato
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 11 Dicembre 2007
ottaviano del turco