IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Costituzione
e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie
1. La presente legge istituisce e disciplina, in attuazione degli artt. 79 e 80 dello Statuto, il Collegio regionale per le garanzie statutarie (di seguito denominato Collegio), quale organo di consulenza della Regione.
2. Il Collegio è composto da cinque esperti, di cui uno è indicato dal Consiglio delle Autonomie Locali, eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei componenti, da scegliere tra:
a) magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile;
b) professori universitari ordinari in materie giuridiche;
c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
d) esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione, con quindici anni di esperienza lavorativa.
3. Il Collegio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con unica votazione, elegge al proprio interno il Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente resta in carica cinque anni e non è rieleggibile.
4. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. In caso di cessazione dall’incarico del componente del Collegio prima della scadenza dal mandato, il suo successore rimane in carica cinque anni.
Art. 2
Incompatibilità
e prerogative
1. L’Ufficio di componente del Collegio è incompatibile con l’espletamento di attività professionali, imprenditoriali, commerciali o di pubblica funzione che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con la Regione. E’ altresì incompatibile con qualsiasi candidatura presentata alle assemblee elettive nei cinque anni precedenti.
2. I componenti del Collegio, nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, hanno accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.
3. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Collegio ed individua nell’ambito dell’organizzazione del Consiglio una struttura di supporto al Collegio stesso, anche attraverso eventuali modifiche organizzative.
4. La struttura di cui al comma 3, posta alle dipendenze funzionali del Collegio, può operare previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente del Collegio, con la collaborazione di altre strutture consiliari.
Art. 3
Funzioni
consultive
1. Il Collegio, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Consiglio regionale, delle Commissioni Consiliari, di 1/5 dei Consiglieri, e della Giunta regionale, esprime parere:
a) sull’interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
b) sull’ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari, di cui all’art. 7 della presente legge;
c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative;
d) sull’interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti Locali, anche su richiesta del Consiglio delle Autonomie Locali, nel caso previsto dall’art. 71 dello Statuto;
e) su ogni altra questione di legittimità dell’azione regionale, anche con riferimento ad iniziative legislative.
2. Il Collegio esprime altresì parere sulle richieste delle Giunte consiliari, ai sensi dell’art. 22, comma 5, dello Statuto e, su richiesta di 1/3 dei Consiglieri, sulla legittimità del Regolamento del Consiglio, ai sensi dall’art. 18 dello Statuto.
Art. 4
Termine per
l’espletamento dei pareri
1. Il Collegio esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta da parte degli organi competenti. Il termine è prorogabile di ulteriori dieci giorni una sola volta per motivate ragioni.
2. In caso di urgenza, il termine di venti giorni di cui al comma 1 può essere ridotto a dieci giorni.
3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che il parere sia stato espresso, gli organi regionali procedono ugualmente.
4. Nel computo dei termini di cui al comma 1 e 2 non sono considerati i giorni festivi.
Art. 5
Efficacia dei
pareri
1. Il Collegio trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi e predispone annualmente una relazione sull’attività svolta che trasmette al Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta.
3. I pareri del Collegio sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6
Funzioni in
materia elettorale
1. Il Collegio svolge i compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni allo stesso demandati dalla legge elettorale.
2. Nel caso di annullamento delle elezioni regionali, il Collegio nomina la Commissione prevista dall’art. 86, comma 2 dello Statuto, composta da tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, sorteggiandoli da una lista di dodici nomi predisposta dal Consiglio regionale e rinnovata ogni cinque anni.
Art. 7
Attribuzioni
in materia di referendum e di procedimenti Legislativi di iniziativa popolare.
1. Il Collegio, ai sensi dell’art. 77 dello Statuto, valuta la ricevibilità e ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo presentate dai soggetti legittimati, verificando la regolarità del procedimento seguito per la presentazione, secondo le norme dello Statuto e della legge regionale in materia di referendum.
2. Il Collegio comunica l’esito del referendum al Presidente della Giunta che lo proclama.
Art. 8
Trattamento
economico
1. Ai componenti del Collegio è corrisposto un gettone di presenza pari a € 250,00 ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, pari al trattamento previsto per i dirigenti regionali, per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso.
Art. 9
Norma
transitoria
1. Fino all’insediamento del Consiglio delle Autonomie Locali, il funzionamento del Collegio è assicurato dai quattro membri nominati dal Consiglio regionale.
Art. 10
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio della Regione relativo all’esercizio finanziario 2007. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente allo stanziamento necessario mediante legge di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 11 Dicembre 2007
ottaviano del turco