IL CONSIGLIO
REGIONALE ha approvato;
il
presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione e finalità
1. La presente legge istituisce il Consiglio
delle Autonomie locali, successivamente denominato CAL, con sede presso il Consiglio
regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e
il sistema delle autonomie locali in attuazione degli articoli 71 e 72 dello
Statuto della Regione Abruzzo.
2. Il Consiglio delle Autonomie garantisce la
partecipazione e la consultazione degli enti locali nei processi decisionali di
loro interesse e verifica l’attuazione del principio di sussidiarietà
nell’esercizio delle funzioni regionali.
Art. 2
Composizione
1. Il CAL è composto di venti membri.
2. Sono componenti di diritto i Presidenti delle
Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse.
3. Fanno parte altresì del CAL i rappresentanti
degli enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo, con le modalità
di cui all'art. 3.
4. Alle sedute del CAL partecipano, senza
diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o il vice Presidente
della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale o un vice Presidente del
Consiglio, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli
Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta
e i Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del
Consiglio delle autonomie locali, nonché i Presidenti dell’Associazione dei
Comuni d’Italia (ANCI) dell’Unione Province Italiane (UPI), dell’Unione
nazionale delle comunità degli enti montani (UNCEM), dell'Associazione Italiana
per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega
delle Autonomie Locali (Legautonomie).
Art. 3
Nomina dei componenti di diritto ed
elezione dei membri elettivi
1. I componenti di cui all'art. 2, comma 2, in
qualità di membri di diritto, sono nominati dal Presidente del Consiglio
regionale con il decreto di cui all'art. 5.
2. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, sono
eletti dai Consiglieri comunali, esclusi quelli dei Comuni capoluogo di
Provincia, riuniti nei collegi elettorali, nel numero di rappresentanti per
ciascun collegio indicati al comma 3.
3. I collegi elettorali sono:
a) il Collegio della Provincia dell'Aquila, con
quattro seggi;
b) il Collegio della Provincia di Teramo, con due
seggi;
c) il Collegio della Provincia di Chieti, con
quattro seggi;
d) il Collegio della Provincia di Pescara, con
due seggi.
4. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette
con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalle
elezioni regionali, e si svolgono entro i successivi sessanta giorni presso la
sede del Consiglio Provinciale di ciascun collegio elettorale.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con
propria deliberazione stabilisce le modalità e i criteri per lo svolgimento
delle elezioni e per la sottoscrizione e presentazione delle candidature. Nel
decreto d’indizione delle elezioni possono essere individuate più sezioni
elettorali per ciascuna circoscrizione e il Sindaco più anziano di età che
assume le funzioni di Presidente del collegio elettorale; l’organizzazione
dello svolgimento delle assemblee elettorali è posta in capo all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.
6. Le candidature sono inoltrate alla Presidenza
del Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dal decreto di indizione
di cui al comma 4, corredate da almeno 30 firme di aventi diritto al voto di
cui al comma 2.
7. Le elezioni sono valide con la presenza di
almeno un quarto degli aventi diritto.
Art. 4
Diritto di voto
1. Ogni avente diritto al voto può esprimere una
preferenza.
2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato
il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.
3. Del procedimento elettorale è redatto
verbale, successivamente depositato in originale presso la Presidenza del
Consiglio regionale.
Art. 5
Nomina e insediamento
1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla
base dei criteri di cui all'art. 2 nonché dei risultati delle elezioni di cui
all'art. 3, con proprio decreto, nomina i componenti il CAL. Il decreto è
comunicato al Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca
la seduta di insediamento del CAL.
3. Le sedute successive sono convocate dal
Presidente del CAL il quale presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed
esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento del CAL, di
cui all’art. 8.
Art. 6
Durata in carica, rinnovo, decadenza e
surroga
1. Il CAL rimane in carica per la durata del
Consiglio regionale.
2. I componenti del CAL sono rinnovati
all'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4,
e restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
3. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di
cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente
locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con
proprio decreto.
4. Il Presidente del Consiglio regionale nomina,
in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della
carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente
elettivo, è nominato il primo dei non eletti del collegio per il quale si è
verificata la vacanza.
Art. 7
Delega
1. I componenti del CAL, di cui all'art. 2,
possono in via generale o di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle
singole sedute, amministratori dei rispettivi enti.
2. È esclusa la possibilità di delega per le
sedute dedicate all'esame degli atti indicati dall'art. 72, comma 2, dello
Statuto.
Art. 8
Organizzazione e funzionamento
1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i
propri componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da un Vice
Presidente e un Segretario.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento
delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure
interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese
le modalità per indire e svolgere le consultazioni delle generalità degli enti
locali, sono disciplinate da un Regolamento interno approvato dal CAL a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto di quanto disposto dall’art.
71, comma 3, dello Statuto regionale.
3. La proposta di Regolamento, prima
dell'approvazione, è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare
eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e
Consiglio regionale.
4. Il Consiglio regionale assicura il
funzionamento del CAL, mettendo a disposizione la sede di riunione, gli uffici
e una dotazione organica di personale definita dall’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale sentito l’Ufficio di Presidenza del CAL. A tal fine,
l’eventuale aumento della dotazione organica del Consiglio regionale, è
disposta, d’intesa con la Giunta, con contestuale riduzione della dotazione
organica della Giunta stessa.
Art. 9
Indennità di carica
1. Al Presidente ed ai componenti del CAL è
corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali .
Art. 10
Attività consultiva
1. Il CAL esprime parere obbligatorio, su
richiesta del Consiglio e della Giunta regionale:
a) sui progetti di legge e di regolamento che
attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni
amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed enti locali;
b) sul Documento di programmazione economica e
finanziaria regionale e sugli atti di proposta dei documenti economico
finanziari;
c) sull’esercizio dei poteri sostitutivi
di cui all’art. 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131:
"Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
d) in tutti i casi in cui il Consiglio e la
Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti
locali;
e) su ogni altra questione ad esso demandata
dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali.
2. Ai fini della formazione della posizione
italiana nella fase di predisposizione, nonché della esecuzione ed attuazione
degli atti comunitari e dell’Unione europea di cui alla legge 4 febbraio 2005,
n. 11: Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari,
il CAL, su richiesta degli organi regionali competenti, esprime parere
obbligatorio nelle materie attinenti all’organizzazione territoriale locale, alle
competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e
spese per gli enti stessi, ai sensi dell’art. 4, comma 3 dello Statuto.
3. Il CAL delibera a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1,
lett. a) e c) ed al comma 2.
Art. 11
Iniziativa legislativa e attività
propositiva
1. In conformità allo Statuto, il CAL:
a) esercita l’iniziativa legislativa secondo le
modalità previste dall’art. 31, comma 2 dello Statuto;
b) valuta la relazione che accompagna il
rendiconto consuntivo;
c) formula motivate proposte ed indirizzi su
questioni di interesse degli enti locali;
d) presenta osservazioni sulle proposte di
modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;
e) nomina e designa i rappresentanti del sistema
degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;
f) indica al Consiglio regionale uno dei cinque
esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può
ricorrere al Collegio per l’interpretazione dello Statuto e la compatibilità,
con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;
g) propone alla Giunta ed al Consiglio regionale
di promuovere, nei casi previsti dall’art. 127, comma 2 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato
ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali;
h) nomina, in base ai principi stabiliti dalla
legge n. 131/2003, un componente ad integrazione della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti.
2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 lettere b), d), e), f) ed h), il Consiglio regionale, secondo le
disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva
informazione e trasmissione degli atti.
3. Il CAL delibera a maggioranza assoluta nei
casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a) ed e) e con la
maggioranza dei due terzi dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni
di cui alle lettere d) e g) .
4. Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono
il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. f),
il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due
votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.
Art. 12
Procedure per l'acquisizione del parere
1. L'iniziativa per l'acquisizione del parere
del CAL spetta al Consiglio regionale che, secondo le disposizioni del proprio
regolamento e con atto del proprio Ufficio di Presidenza, lo richiede.
2. Le richieste di parere avanzate dalla Giunta
regionale sono presentate da questa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, che provvede a trasmetterle al CAL.
3. Il CAL esprime il proprio parere entro 30
giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1 dell’art. 10 ed entro 10
giorni nei casi di cui al comma 2 dell’art. 10. Il parere è redatto per
iscritto e sulla base di una documentata attività istruttoria allegata alla
deliberazione del CAL .
4. Il Regolamento del Consiglio regionale
prevede la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d’urgenza, i termini
di cui al comma 3.
5. Decorso il termine stabilito, senza che il
CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale
possono comunque provvedere.
6. Nel caso in cui il parere del CAL sia
negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il
Consiglio regionale può procedere rispettivamente all'approvazione dell'atto o
alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Art. 13
Concertazione
1. Su richiesta della Giunta regionale, il
Presidente del CAL convoca tavoli di concertazione per raggiungere le intese
necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai processi
decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di
coordinare l’esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per
svolgere attività di interesse comune.
2. Ai tavoli di concertazione di cui al comma 1
partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso
individuati di volta in volta a norma del Regolamento, il Presidente della
Giunta, l’Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l’Assessore
competente in materia, i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM, della
AICCRE e della Legautonomie.
3. In relazione agli argomenti oggetto delle
intese o degli accordi di cui al comma 1 il Presidente del CAL può invitare a
partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto
di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali,
imprenditoriali, sociali, dell’Università e delle Istituzioni scolastiche.
4. Qualora le intese o gli accordi di cui al
comma 1 non sono raggiunti entro trenta giorni dall’insediamento del tavolo di
concertazione gli organi regionali provvedono con atti motivati.
Art. 14
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione il Presidente
del Consiglio regionale indice le elezioni per l’elezione del CAL entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Abrogazione della L.R. 18.4.1996, n. 21
1. La L.R. 21/1996: "Istituzione della
Conferenza permanente Regione-Enti locali” è abrogata.
2. La Conferenza permanente Regione Enti locali
continua la propria attività sino all’insediamento del CAL.
Art. 16
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri
finanziari per l'esercizio in corso.
2. Per gli esercizi successivi si provvede
annualmente mediante legge di bilancio.
Art. 17
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 11 Dicembre 2007
ottaviano del turco