IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta
regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e finalità

1.   La presente legge istituisce il Consiglio delle Autonomie locali, successivamente denominato CAL, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali in attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo.

2.   Il Consiglio delle Autonomie garantisce la partecipazione e la consultazione degli enti locali nei processi decisionali di loro interesse e verifica l’attuazione del principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni regionali.

 

Art. 2

Composizione

1.   Il CAL è composto di venti membri.

2.   Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse.

3.   Fanno parte altresì del CAL i rappresentanti degli enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo, con le modalità di cui all'art. 3.

4.   Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o il vice Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale o un vice Presidente del Consiglio, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del Consiglio delle autonomie locali, nonché i Presidenti dell’Associazione dei Comuni d’Italia (ANCI) dell’Unione Province Italiane (UPI), dell’Unione nazionale delle comunità degli enti montani (UNCEM), dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie).

Art. 3

Nomina dei componenti di diritto ed elezione dei membri elettivi

1.   I componenti di cui all'art. 2, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale con il decreto di cui all'art. 5.

2.   I componenti di cui all'art. 2, comma 3, sono eletti dai Consiglieri comunali, esclusi quelli dei Comuni capoluogo di Provincia, riuniti nei collegi elettorali, nel numero di rappresentanti per ciascun collegio indicati al comma 3.

3.   I collegi elettorali sono:

a)   il Collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;

b)  il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;

c)   il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;

d)  il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi.

4.   Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalle elezioni regionali, e si svolgono entro i successivi sessanta giorni presso la sede del Consiglio Provinciale di ciascun collegio elettorale.

5.   Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità e i criteri per lo svolgimento delle elezioni e per la sottoscrizione e presentazione delle candidature. Nel decreto d’indizione delle elezioni possono essere individuate più sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione e il Sindaco più anziano di età che assume le funzioni di Presidente del collegio elettorale; l’organizzazione dello svolgimento delle assemblee elettorali è posta in capo all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6.   Le candidature sono inoltrate alla Presidenza del Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dal decreto di indizione di cui al comma 4, corredate da almeno 30 firme di aventi diritto al voto di cui al comma 2.

7.   Le elezioni sono valide con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto.

Art. 4

Diritto di voto

1.   Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.

2.   Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.

3.   Del procedimento elettorale è redatto verbale, successivamente depositato in originale presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 5

Nomina e insediamento

1.   Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 nonché dei risultati delle elezioni di cui all'art. 3, con proprio decreto, nomina i componenti il CAL. Il decreto è comunicato al Presidente della Giunta regionale.

2.   Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento del CAL.

3.   Le sedute successive sono convocate dal Presidente del CAL il quale presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento del CAL, di cui all’art. 8.

Art. 6

Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga

1.   Il CAL rimane in carica per la durata del Consiglio regionale.

2.   I componenti del CAL sono rinnovati all'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, e restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3.   I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

4.   Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del collegio per il quale si è verificata la vacanza.

Art. 7

Delega

1.   I componenti del CAL, di cui all'art. 2, possono in via generale o di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti.

2.   È esclusa la possibilità di delega per le sedute dedicate all'esame degli atti indicati dall'art. 72, comma 2, dello Statuto.

Art. 8

Organizzazione e funzionamento

1.   Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i propri componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da un Vice Presidente e un Segretario.

2.   Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere le consultazioni delle generalità degli enti locali, sono disciplinate da un Regolamento interno approvato dal CAL a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 71, comma 3, dello Statuto regionale.

3.   La proposta di Regolamento, prima dell'approvazione, è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.

4.   Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, mettendo a disposizione la sede di riunione, gli uffici e una dotazione organica di personale definita dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sentito l’Ufficio di Presidenza del CAL. A tal fine, l’eventuale aumento della dotazione organica del Consiglio regionale, è disposta, d’intesa con la Giunta, con contestuale riduzione della dotazione organica della Giunta stessa.

Art. 9

Indennità di carica

1.   Al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio  spettante ai dirigenti regionali .

Art. 10

Attività consultiva

1.   Il CAL esprime parere obbligatorio, su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale:

a)   sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed enti locali;

b)  sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale e sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari;

c)           sull’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

d)  in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali;

e)   su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali.

2.   Ai fini della formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione, nonché della esecuzione ed attuazione degli atti comunitari e dell’Unione europea di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11: Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, il CAL, su richiesta degli organi regionali competenti, esprime parere obbligatorio nelle materie attinenti all’organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell’art. 4, comma 3 dello Statuto.

3.   Il CAL delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lett. a) e c)  ed al comma 2.

Art. 11

Iniziativa legislativa e attività propositiva

1.   In conformità allo Statuto, il CAL:

a)   esercita l’iniziativa legislativa secondo le modalità previste dall’art. 31, comma 2 dello Statuto;

b)   valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;

c)   formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;

d)   presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;

e)   nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;

f)    indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l’interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;

g)   propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall’art. 127, comma 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali;

h)   nomina, in base ai principi stabiliti dalla legge n. 131/2003, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

2.   Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere b), d), e), f) ed h), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.

3.   Il CAL delibera a maggioranza assoluta nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a) ed e) e con la maggioranza dei due terzi dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui alle lettere d) e g) .

4.   Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. f), il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.

Art. 12

Procedure per l'acquisizione del parere

1.   L'iniziativa per l'acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio regionale che, secondo le disposizioni del proprio regolamento e con atto del proprio Ufficio di Presidenza, lo richiede.

2.   Le richieste di parere avanzate dalla Giunta regionale sono presentate da questa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede a trasmetterle al CAL.

3.   Il CAL esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1 dell’art. 10 ed entro 10 giorni nei casi di cui al comma 2 dell’art. 10. Il parere è redatto per iscritto e sulla base di una documentata attività istruttoria allegata alla deliberazione del CAL .

4.   Il Regolamento del Consiglio regionale prevede la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d’urgenza, i termini di cui al comma 3.

5.   Decorso il termine stabilito, senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.

6.   Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 13

Concertazione

1.   Su richiesta della Giunta regionale, il Presidente del CAL convoca tavoli di concertazione per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per svolgere attività di interesse comune.

2.   Ai tavoli di concertazione di cui al comma 1 partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso individuati di volta in volta a norma del Regolamento, il Presidente della Giunta, l’Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l’Assessore competente in materia, i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’UNCEM, della AICCRE e della Legautonomie.

3.   In relazione agli argomenti oggetto delle intese o degli accordi di cui al comma 1 il Presidente del CAL può invitare a partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell’Università e delle Istituzioni scolastiche.

4.   Qualora le intese o gli accordi di cui al comma 1 non sono raggiunti entro trenta giorni dall’insediamento del tavolo di concertazione gli organi regionali provvedono con atti motivati.

Art. 14

Norma transitoria

1.   In fase di prima applicazione il Presidente del Consiglio regionale indice le elezioni per l’elezione del CAL entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Abrogazione della L.R. 18.4.1996, n. 21

1.   La L.R. 21/1996: "Istituzione della Conferenza permanente Regione-Enti locali” è abrogata.

2.   La Conferenza permanente Regione Enti locali continua la propria attività sino all’insediamento del CAL.

Art. 16

Norma finanziaria

1.   La presente legge non comporta oneri finanziari per l'esercizio in corso.

2.   Per gli esercizi successivi si provvede annualmente mediante legge di bilancio.

Art. 17

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 11 Dicembre 2007

ottaviano del turco