GIUNTA REGiONALE

Omissis

LA GIUNTA REGiONALE

Vista la legge 30/2003 Delega al Governo in Materia di occupazione e Mercato del Lavoro;

visto il Decreto D.lgs. 276/2003, art. 49 concernente l’apprendistato professionalizzante;

vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40/2004 del 14 ottobre 2004, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 2004, concernente il nuovo contratto di apprendistato;

vista la legge regionale 17 maggio 1995, n. 111, modificata ed integrata;

vista la deliberazione G.R. n. 91 del 15/02/2005, che ha avviato, sperimentalmente e in via temporanea, contratti di apprendistato professionalizzante così come previsto dall’articolo n. 49 del decreto legislativo n. 276/03;

vista la deliberazione G.R. n. 583 del 21/06/2005 che ha approvato gli Indirizzi operativi per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante ed ha fissato la decorrenza della nuova regolamentazione a partire dal 01 luglio 2005 per i settori già disciplinati in materia di apprendistato professionalizzante da contratti collettivi o da accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale che abbiano regolamentato l’apprendistato professionalizzante ai sensi del citato art. 49 del D.L.gvo 276/03;

vista la deliberazione G.R. n. 791 del1’8/08/2005 concernente: Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante - Articolo 49 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di riforma del mercato dei lavoro - Integrazione della D.G.R. n. 583 del 21 giugno 2005;

considerato che l’art. 4 degli Indirizzi operativi per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante (G.R. n. 583 del 21/06/2005) stabilisce che se la qualifica professionale per la quale un’azienda deve procedere all’assunzione tramite contratto di apprendistato professionalizzante non trova riscontro tra quelle disciplinate dai CC.N.L. e dall’ISFOL, “l’azienda deve formulare proposta di istituzione del nuovo profilo professionale alla regione”;

vista la nota dell’azienda Trenitalia DP-NI/RU A - 639 del 02/10/2007 che chiede l’approvazione di nove profili formativi Macchinista, Capo Treno, Capo tecnico della manutenzione, Operatore specializzato della manutenzione, Specialista tecnico commerciale, Capo Stazione, Operatore specializzato della Circolazione, Capo tecnico - Manutenzione Infrastruttura, Operatore specializzato manutenzione Infrastruttura “all. 1”;

tenuto conto che il 1 marzo 2006, in sede nazionale, è stato raggiunto un accordo tra l’Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi (AGENS) e le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie che ha definito la disciplina sostitutiva della normativa contrattuale sull’apprendistato prevista dall’art. 18 del CCNL del 16.04.2003 delle attività ferroviarie ed ha individuato 9 (nove) profili formativi: Macchinista, Capo Treno, Capo tecnico della manutenzione, Operatore specializzato della manutenzione, Specialista tecnico commerciale, Capo Stazione, Operatore specializzato della Circolazione, Capo tecnico - Manutenzione Infrastruttura, Operatore specializzato manutenzione Infrastruttura “all. 2”;

tenuto conto che l’approvazione dei profili formativi in questione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ritenuto necessario approvare i profili formativi di: Macchinista, Capo Treno, Capo tecnico della manutenzione, Operatore specializzato della manutenzione, Specialista tecnico commerciale, Capo Stazione, Operatore specializzato della Circolazione, Capo tecnico - Manutenzione Infrastruttura, Operatore specializzato manutenzione infrastruttura, “all. 2”;

dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Politiche Strutturali dell’occupazione e dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione, sulla legittimità e regolarità della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa,

1.   Di approvare i profili formativi relativi al settore delle attività ferroviarie: Macchinista, Capo Treno Capo tecnico della manutenzione, Operatore specializzato della manutenzione, Specialista tecnico commerciale, Capo Stazione, Operatore specializzato della Circolazione, Capo tecnico - Manutenzione Infrastruttura, Operatore specializzato manutenzione Infrastruttura, “all. 2”.

2.   Di prendere atto che l’approvazione di detti profili formativi non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

3.   Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nel seguente sito: http://lavoro.regione.abruzzo.it.

Seguono allegati