IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Invio di personale dell’Ente Regione Abruzzo nei Paesi in via di sviluppo o teatro di emergenze umanitarie

1.   L’Abruzzo, nel quadro degli aiuti internazionali ai Paesi in via di sviluppo o teatro di emergenze umanitarie, sostiene le Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano e responsabili dell’attuazione di progetti specifici di intervento, attraverso l’invio, in attività di volontariato, di personale dell’Ente Regione assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato, in servizio presso la Giunta regionale ed il Consiglio regionale.

2.   Per i fini di cui al comma 1, il personale disponibile a svolgere attività  di volontariato all’estero, per l’attuazione di progetti specifici gestiti dalle ONG, può usufruire di non più di trenta giorni di aspettativa retribuita per ciascun anno solare.

3.   I periodi di aspettativa di cui al precedente comma sono conteggiati agli effetti dell’anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza.

4.   Al personale compete, per gli stessi periodi, il trattamento economico accessorio e le eventuali indennità in godimento, in misura intera.

Art. 2
Disposizioni attuative

1.   La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge regionale ne dispongono l’attuazione.

Art. 3
Norma finanziaria

1.   La presente legge regionale non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio in quanto i relativi oneri risultano già previsti nei capitoli riferiti al costo complessivo per il personale.

Art. 4
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 5 Dicembre 2007

 

OTTAVIANO DEL TURCO