GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007);
- la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 22 febbraio 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2007 – Supplemento Ordinario;
Vista la nota prot. n. 57539 del 20 settembre 2007 del Presidente della Provincia di Chieti, che si allega in copia al presente provvedimento, con la quale il Presidente della Amministrazione provinciale di Chieti rappresenta l’interesse di tutte le Province abruzzesi all’adozione, con la massima urgenza, di un provvedimento che consenta alla Province medesime di computare i trasferimenti regionali, validi ai fini del Patto di stabilità interno, in analogia a quanto previsto per quelli statali di cui al comma 682 della legge 296/2006;
Preso atto che:
- l’articolo 1, comma 682 della legge finanziaria dello Stato per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) prevede che “ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e cassa, nella misura a tale titolo comunicata dalla amministrazione statale interessata”;
- la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 22 febbraio 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2007 – Supplemento Ordinario) al punto C2 (Trasferimenti dello Stato) esemplifica quanto disposto dall’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 evidenziando che “i trasferimenti dallo Stato sia per quanto riguarda la gestione di competenza (accertamenti) che la gestione di cassa (riscossioni in conto competenza e residui), sono convenzionalmente considerati, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali interessate ”;
Rilevato che la Circolare sopra menzionata al citato punto C2 riconosce la possibilità per le Regioni di estendere, con atto formale, il principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 anche ai propri trasferimenti erogati a favore degli Enti locali;
Considerato che:
- l’applicazione di tale modalità di conteggio dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali ai fini del patto di stabilità interno 2007, 2008 e 2009 può consentire agli Enti locali di ottimizzare, soprattutto sul fronte della cassa, i conteggi rilevanti ai fini del Patto medesimo, in modo da evitare gli effetti negativi sui saldi di cassa, derivanti da possibili sfasamenti temporali tra la riscossione dei trasferimenti regionali e i pagamenti delle correlate spese;
- l’utilizzo del principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 può costituire facoltà da parte di ciascun Ente locale;
- il principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 costituisce un elemento di certezza e di garanzia, nonché un elemento di tutela per l’Ente locale che può conteggiare, ai fini della verifica del patto gli importi di competenza e di cassa nella misura comunicata evitando che eventuali riduzioni di tali spettanze in corso di esercizio possano incidere negativamente nel raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto;
- l’adozione della modalità di conteggio dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali ai fini del patto di stabilità interno 2007, 2008 e 2009 secondo il principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 non comporta alcun effetto sui movimenti contabili da registrare ai fini del calcolo del patto di stabilità della Regione;
Ritenuto di poter estendere il principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 anche ai trasferimenti regionali a favore degli Enti locali mediante previsione della facoltà da parte di ciascun Ente di optare per la modalità di conteggio dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali secondo quanto disposto dal citato articolo 1, comma 682 della legge 296/2006;
Dato atto che il Direttore della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
Udito il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;
A voti unanimi resi nelle forme di legge.
DELIBERA
1. di applicare con riferimento ai trasferimenti regionali per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli Enti locali il principio di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 682, in base al quale detti trasferimenti, ai soli fini del patto di stabilità interno, sono convenzionalmente da considerare, per competenza (accertamenti) e per cassa (riscossioni in conto competenza e residui), in misura pari agli importi indicati negli specifici atti regionali di assegnazione a ciascun Ente locale.
2. di statuire che l’utilizzo del principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 costituisce facoltà da parte di ciascun Ente locale.
3. di stabilire che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun effetto sui movimenti contabili da registrare ai fini del calcolo del patto di stabilità della Regione.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), Pubblicità ed Accesso della Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Rapporti esterni della Giunta regionale per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
5. di trasmettere il presente provvedimento alla I Commissione (Bilancio e Affari Generali) e alla II Commissione (Governo del territorio - Lavori pubblici - Ordinamento uffici e Enti locali) del Consiglio regionale per opportuna conoscenza.
Segue allegato