IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di prorogare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e della L.R. n. 83/2000 e s.m.i., l’autorizzazione regionale N. 2480 del 24.11.1999 inerente l’esercizio di un impianto di incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato nel Comune di Atessa- Zona Industriale Val di Sangro-, foglio n. 4 particella catastale n. 10, potenzialità di 10,08 t/g, nel senso che il quantitativo autorizzato deve essere inteso come quantitativo medio giornaliero e non come limite tassativo giornaliero, pertanto, fermo restando i quantitativi annui autorizzati, le quantità di rifiuti che possono essere avviati giornalmente all’impianto possono subire variazioni secondo le necessità dell’impianto stesso e le disponibilità di rifiuti al momento, fermo restando il rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera autorizzati nei limiti quantitativi annui trattabili, equivalente alla fase “ D 10 ” dell’allegato B del D.L.gs n. 152/06, a favore della Ditta Maio Guglielmo S.r.l. Zona  Industriale Val di Sangro Atessa (CH);

2)   di stabilire che in considerazione dell’assoggettamento dell’impianto in oggetto alla normativa di cui al D. Lgs. 59/05, il rinnovo all’esercizio di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque (5) dalla data di adozione del presente provvedimento, ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal D. Lgs. 59/05 e della Legge Regionale  28.04.2000 n. 83;

3)   di richiamare quanto prescritto con nota  del Dipartimento Provinciale dell’Arta di Chieti dell’8.10.2007, acquisita agli atti in data 11.10.2007 prot. N. 19820, di seguito indicato relativamente all’esercizio del predetto impianto:

 

Elenco dei rifiuti afferenti all’impianto che possono subire il trattamento di incenerimento (D 10)

 

 

con le seguenti prescrizioni:

 

-    i rifiuti liquidi, costituiti da acque di lavaggio contenitori e della pavimentazione dei locali di lavorazione, devono essere stoccati nelle apposite vasche a tenuta, identificate con il n. 30 B della piantina planimetrica generale impianto, e devono essere smaltite periodicamente presso impianti di trattamento autorizzate.

-    i suddetti rifiuti liquidi potranno essere stoccati nelle apposite vasche nei tempi e nei modi indicati dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006;

-    la ditta Maio non deve apportare alcuna modifica all'impianto, ai fini della gestione dei rifiuti già autorizzati e nessuna variazione alla potenzialità dichiarata dei rifiuti da trattare;

-    vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzatori relativi alle gestione dei rifiuti precedentemente rilasciate a favore della Ditta in oggetto;

-    per quanto riguarda i codici dei rifiuti col finale 99, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, la Ditta Maio deve inviare una comunicazione semestrale, contenente la descrizione dettagliata che individua il rifiuto, il nominativo del produttore, trasportatore, utilizzatore, quantitativi ed eventuali analisi di accompagnamento.

La comunicazione, sottoforma di elenco riepilogativo, deve essere inviata all'A.R.T.A. Abruzzo, in triplice copia di cui una alla Sede Centrale di Viale Marconi n. 178 Pescara, le altre due copie al Dipartimento Prov.le A.R.T.A. di Chieti di Via Spezioli n. 52 ed alla Provincia di Chieti Ufficio Ecologico, Piazza Venturi n. 3.

4)   di fare salve le procedure IPPC in corso d’istruttoria;

5)   di prescrivere il pieno rispetto del D.Lgs. n. 133/05 avente per oggetto “Attuazione della direttiva 2007/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”;

6)   di confermare quanto altro stabilito e prescritto nella precedente autorizzazione , per quanto applicabile;

7)   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già  previsto dalle vigenti norme regionali,ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

8)   di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’ autorizzazione in oggetto indicata comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 (Autorizzazione unica  per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) comma 13 (Quanto, a seguito di controlli successivi all’avviamento degli impianti, questi non  risultino conformi all’autorizzazione di cui al presente articolo, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia adempiuto a quanto disposto nell’atto di diffida l’autorizzazione è revocata, ( D. Lgs. 03.04.06, n. 152 e s.m.i. );  

9)   di stabilire che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservazione dei principi generali:

a.   deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b.   deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c.   devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

d.   le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

e.   deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

f.    le fasi di smaltimento dei rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l’integrità dell’ambiente naturale;

g.   devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

10) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella  materia;  sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi; 

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Atessa (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Dipartimento  Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. Abruzzo (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) Direzione Centrale di Pescara e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la  Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila;

12) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui una viene notificata ai sensi di Legge  alla Ditta  Maio Guglielmo S.r.l.- Zona  Industriale Val di Sangro - Atessa (CH).- 

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo,  sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini