L’AUTORITÀ COMPETENTE
D.G.R.
n. 58 del 13 Febbraio 2004

Omissis

RILASCIA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

Art. 1
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
art. 5 del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59

alla Ditta Officine Maccaferri S.p.A., di seguito denominata Gestore, con sede legale in via Degli Agresti, 6 a Bologna nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l’esercizio dell’impianto di lavorazione e trasformazione dei derivati della vergella, sito nel Comune di Celano (AQ) in via Tiburtina Valeria Km 127.

Art. 2

L’autorizzazione è concessa per un periodo di anni 5, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento effettuata ai sensi di legge;

Art. 3

Il gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuto nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l’adozione dei provvedimenti riportati all’art. 11 comma 9 e delle sanzioni di cui all’art. 16 del D.Lgs 59/2005;

Art. 4

Gli adempimenti stabiliti dalpresente atto devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del Procedimento prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell’art. 11 D.Lgs. 59/05;

Art. 5
EMISSIONI IN ATMOSFERA
Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda all’allegato 1.

a)   i seguenti valori tabellari costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro. Nella tabella 1 è inoltre riportata la frequenza dei controlli stabiliti.

 

Art. 6
EMISSIONI IDRICHE
Per la planimetria relativa ai punti di emissione si rimanda all’allegato 2.

 

a)   i seguenti valori tabellari costituiscono i valori limite massimi consentiti per ciascun parametro da rispettare per le acque reflue industriali provenienti dall’impianto di depurazione aziendale e scaricate nel corso d’acqua superficiale Rio Foce.

Nella tabella 2 sono inoltre riportati i parametri da controllare e la frequenza dei controlli stabiliti.

 

Metodi Analitici per il controllo delle Emissioni idriche

La metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico è quella prevista dalla LG MTD - Linee Guida in materia di Sistemi di Monitoraggio, pubblicate sul Supplemento Ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie Generale n. 135 del 13 Giugno 2005.

b)   prescrizioni:

-    entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere installato sullo scarico industriale un campionatore in automatico ed un misuratore di portata con caratteristiche tecniche da concordare con il Dipartimento Provinciale ARTA;

-    entro ottobre 2007 dovrà essere installato nello scarico industriale un misuratore in continuo di conducibilità, potenziale redox e cloruri.

Art. 7
RIFIUTI
Per la planimetria relativa alle aree di stoccaggio dei rifiuti si rimanda all’allegato 3.

a)   Nella seguente tabella sono riportati tutti i rifiuti che vengono prodotti e/o gestiti dall’Azienda e la loro modalità di stoccaggio.

L’Azienda si avvale delle disposizioni previste lett. m - comma 1 – art. 183 del D.Lgs. 152/06 relativo al deposito temporaneo dei rifiuti.

b)   prescrizioni:

-    almeno una volta l’anno il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti;

-    entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione il Gestore dovrà relazionare in merito alla possibilità tecnico-economica di avviare a recupero come rifiuto le acque provenienti dalla vasca di decapaggio e lavaggio;

-    ogni qualvolta si verifichi la necessità di gestire rifiuti diversi da quelli elencati in tabella 3 il Gestore deve comunicare preventivamente all’autorità competente e Dipartimento Provinciale ARTA le seguenti informazioni: codice CER, descrizione del rifiuto, modalità di stoccaggio e stralcio della planimetria riportante l’ubicazione dello stoccaggio del rifiuto;

-    entro il 2008 il Gestore deve provvedere alla trascodifica del codice 130202*.

Art 8
ULTERIORI PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate misure e limiti prescrittivi complementari a quelle di cui agli artt. 5, 6, 7 che debbono essere rispettati ed ottemperati dal Gestore.

a)   ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

      Il Gestore, entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, dovrà provvedere alla progettazione, preventivamente concordata con il Dipartimento Provinciale ARTA competente, ed alla realizzazione di un sistema di accumulo di acqua di prima pioggia in grado di contenere i primi cinque millimetri della stessa ricadenti sulle aree di transito e sui piazzali di stoccaggio di materie prime e rifiuti.

b)   ACQUE SOTTERRANEE

      Il Gestate è tenuto ad effettuare con frequenza annuale il monitoraggio delle acque sotterranee relativamente ai parametri Cd, Fe, Ni, Pb, Cr totale, Cu, Zn, Sn oltre a quelli già monitorati nel dicembre 2006 (rapporto di prova 1595/2006 relativo ai pozzi).

c)   PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

1.   Il Gestore dell’impianto esegue i controlli analitici da effettuare a proprio carico nella frequenza riportata nella tabella 1 art. 5, nella tabella 2 art. 6 e lettera b) art. 7 del presente provvedimento. Inoltre è tenuto al rispetto del seguente piano di monitoraggio e controllo:

 

2.   Si richiede al Gestore di comunicare all’Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA la metodologia di analisi e campionamento ed un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l’anno corrente e per i primi cinque mesi dell’anno 2008, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente decreto.

3.   Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore deve trasmettere all’Autorità Competente, ai Comuni interessati ed al Dipartimento Provinciale ARTA, un report contenente i monitoraggi relativi all’anno precedente ed anche un’elaborazione degli stessi che consenta la migliore comprensione e verifica dell’andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell’impianto. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l’anno successivo.


Art 9
PRESCRIZIONI GENERALI

a)   ADEGUAMENTO IMPIANTO

a.1) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall’effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l’elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l’entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.2) Nel caso in cui, a seguito dell’adeguamento si renda necessaria l’attivazione di una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all’autorità Competente ed al Dipartimento Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi;

a.3) Il gestore dell’impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l’adeguamento complessivo dell’impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall’effettuazione dello stesso.

b)   GESTIONE DELL’IMPIANTO A REGIME

b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l’impianto;

b.2) II Gestore deve annotare, a firma del Gestore dell’Impianto, su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le seguenti informazioni relative ai controlli analitici effettuati: orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento esistenti al momento dei prelievi. Tale registro deve essere messo a disposizione dell’organo di controllo e tenuto presso l’impianto.

c)   LIMITI E CONDIZIONI DA RISPETTARE

c.l) Il gestore è tenuto a rispettare nell’esercizio dell’impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate nel presente provvedimento;

c.2) Il gestore dell’impianto, come previsto dall’art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.

d)   INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ

d.l) Entro i sei mesi antecedenti la cessazione definitiva delle attività, il gestore dell’impianto deve attuare, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale e così come previsto dall’art. 3 comma 1 lettera f) del D.Lgs 59/05, le misure necessarie al ripristino del sito tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l’esercizio;

d.2) II Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell’attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

e)   MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE

e.1) In caso di modifica dell’impianto si applica quanto disposto all’art. 10 del D. lgs 59/05;

e.2) Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell’Impianto deve essere data comunicazione all’Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;

e.3) L’attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali dell’impianto, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all’Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA.

      Inoltre, nella fattispecie per le emissioni in atmosfera detta comunicazione deve contenere anche la data di messa a regime dell’impianto. Nei successivi 15 giorni dalla data di messa a regime della stesso, il Gestore dovrà effettuare la marcia controllata con almeno due controlli nelle più gravose condizioni di esercizio e comunicarne l’esito all’Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA. La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi dell’art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 269, comma 14.

 

 

 

 

Art. 11

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l’A.I.A.

Art. 12

Il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell’art. 5 comma 14 del D.Lgs 59/05 le autorizzazioni elencate nell’Allegato II del D.Lgs 59/05.

In particolare nel caso di specie essa sostituisce:

Emissioni in atmosfera

      28/10/2004: Domanda di autorizzazione ex. Art. 15 del DPR 203/88 (richiesta di autorizzazione per il punto emissivo E8, relativo alla fase di decapaggio e di flussaggio, come punto a ridotto inquinamento)

      23/02/2004: Domanda di autorizzazione ex art. 6 del DPR 203/88 impianto a ridotto inquinamento atmosferico art. 4 commi 1 e 2 del DPR 25/07/91.

      29/10/2002: Determinazione DF2/129 art. 6 DPR 203/88 (autorizzazione dei punti El, E2, E3, E4);

      22/10/2002: DF2/117 Art. 6 DPR 203/88 (autorizzazione dei punti E5 ed E6)

Emissioni idriche

      Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (Rio Foce) del 06/03/03 prot. 09/20 rilasciato dall’Amministrazione Provinciale dell’Aquila.

Art. 13

Il gestore ai fini del rinnovo dell’autorizzazione è tenuto a presentare all’Autorità Competente, almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs 59/05.

Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, 1’esercizio dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto.

Art. 14

Il provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05.

Art. 15

L’ARTA accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore ai sensi dell’art. 11 comma 3 D.Lgs 59/05 con la seguente cadenza temporale:

-    biennale per le emissioni in atmosfera, il rumore ambientale e la caratterizzazione dei rifiuti

-    annuale per gli scarichi idrici

-    visita di controllo in esercizio annuale nel corso della quale deve essere verificato l’uso efficiente dell’energia.

Il controllo effettuato dall’ARTA sostituisce l’autocontrollo periodico, per i parametri autorizzati, prescritto nel Piano di Monitoraggio e controllo approvato dalla presente Autorizzazione ed è a carico del Gestore; ad ogni modo il numero dei controlli effettuati durante l’anno resta invariato.

La Regione, ove acquisisca informazioni da autorità preposte alla vigilanza e controllo di situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale o regionale.

Art. 16

Il gestore è tenuto a versare l’eventuale conguaglio alle spese istruttorie come previsto dalla D.G.R. n. 686 del 9 agosto 2004, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle spese istruttorie, fornendo altresì riscontro del versamento al Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”.

Art. 17

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla ditta Officine Maccaferri S.p.A. sede legale via Degli Agresti, 6 Bologna nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

c)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, agli artt. 1 e 2 ed all’oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L’AUTORITÀ COMPETENTE

Arch. Antonio Sorgi