IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate
1) di PROROGARE, ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. 35 del 16.01.01 inerente: “D.Lgs n. 22/97 art. 27 e28 – Comune di Celano (AQ) – Autorizzazione regionale per la realizzazione ed esercizio di una discarica di tipo “2A” per rifiuti speciali inerti in Località San Marcello” identificabile ai sensi dell’Allegato “B”, della parte IV del D.Lgs. n. 152/06, come operazione di smaltimento “D1”, individuato alla particella n. 83 del foglio 35 del Comune di Celano, per una superficie totale autorizzata di mq 26.000 e per una volumetria residuale al 10 ottobre, 2006 pari a circa 98100 mc.;
2) di STABILIRE che la proroga di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci dalla data di scadenza della Determinazione Dirigenziale n. 35/01, ed è rinnovabile nelle forme e le modalità previste dall’art. 24 comma 5 della L.R. 83/00 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 03.04.2006;
3) di STABILIRE che i codici ammissibili all’impianto sono riportati nella nota A.R.T.A. - Dipartimento Prov.le di L’Aquila n. 7335 del 16.10.2006, citata in premessa, siano conferite esclusivamente le tipologie stabilite dal Decreto Ministeriale 03.08.2005, all’adempimento delle prescrizioni di seguito elencate:
omissis…..
- rispetto dei criteri e delle modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 3 agosto 2005, senza accertamento analitico, con le restrizioni e note riportate come da tabella 1 art. 5 del decreto stesso:
170101 cemento
170102 mattoni
170103 mattonelle e ceramica
170202 vetro
170504 terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
200102 vetro
rispetto dei criteri di ammissibilità dei
rifiuti per discariche per inerti previsti dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005, previa
caratterizzazione di base così come previsto dal decreto stesso:
010101 |
rifiuti da estrazione di minerali metalliferi |
010102 |
rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi |
010308 |
polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107 |
010408 |
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
010409 |
scarti di sabbia e argilla |
010410 |
polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
010413 |
rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 |
020402 |
carbonato di calcio fuori specifica |
080201 |
polveri di scarto di rivestimenti |
100210 |
scaglie di laminazione |
101103 |
scarti di materiale in fibra a base di vetro |
101112 |
rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111 |
101201 |
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
101208 |
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) |
101301 |
scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
101311 |
rifiuti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 101310; |
160120 |
vetro |
161102 |
rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101; |
161104 |
altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103 |
161106 |
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 |
170107 |
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, e ceramiche diversi da quelle di cui alla voce 170106 |
170411 |
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 |
170504 |
terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503 |
170506 |
fanghi di dragaggio, diversi da quelli da cui alla voce 170505 |
170508 |
pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 170507 |
170802 |
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 |
170904 |
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903; |
191209 |
minerali (ad esempio sabbia e rocce) |
200202 |
terra e roccia |
omissis……..
4) di PRESCRIVERE, altresì, che i codici ammissibili all’impianto, non classificati dalla legge come rifiuti urbani debbano essere oggetto di specifica regolamentazione comunale, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e che siano scrupolosamente rispettate le scadenze previste dalla citata L. 29.12.06, n. 296;
5) di CONFERMARE quanto altro stabilito nelle precedenti autorizzazioni, per quanto applicabili, tenendo conto, altresì, del contenuto degli allegati al predetto parere A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di L’Aquila del 16.10.2006 prot. n. 7335, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
6) di FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi
7) di STABILIRE che le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
- dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino fra di loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;
8) di RICHIAMARE l’A.C.I.A.M. S.p.A. autorizzata, al rispetto degli obblighi e prescrizioni previsti, dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. 29.11.2006, n. 1399;
9) di OBBLIGARE l’A.C.I.A.M. S.p.A., beneficiaria della presente autorizzazione al possesso di idonea “garanzia finanziaria”, per tutto il periodo dell’autorizzazione, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. 03.08.2007, n. 790 della Regione Abruzzo;
10) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Celano, all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A Dipartimento Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A (Direzione Centrale di Pescara), all’A.C.I.A.M. S.p.A. ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. dell’Aquila;
11) di REDIGERE il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui una viene notificata ai sensi di legge all’A.C.I.A.M. S.p.A. Via Oslavia n. 6 – 67051 Avezzano (AQ);
12) di DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini