GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 28 aprile 2000, n. 76 contenente “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 ordinario del 9.6.2000, con la quale la Regione Abruzzo ha disciplinato i servizi educativi per la prima infanzia;
Vista la D.G.R. n. 565 del 26.6.2001, pubblicata sul B.U.R.A. n. 87 Speciale del 1.8.2001, con la quale sono state approvate le “Direttive generali di attuazione” della l.r. n. 76/2000;
Vista la l.r. 4.1.2005, n. 2 pubblicata sul BURA n. 3 del 14.1.2005, recante “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”;
Considerato che, l’art. 5 della l.r. 2/2005, subordina l’esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per l’erogazione di prestazioni socio – assistenziali, socio sanitarie e socio educative, ivi compresi i servizi disciplinati dalla l.r. 76/2000, al rilascio di specifica autorizzazione comunale, secondo standard e modalità fissati da apposito regolamento regionale che dovrà assicurare il raccordo con quanto definito nelle Direttive generali di attuazione della l.r. 76/2000;
Vista la D.G.R. n. 1058 del 25.9.2006, pubblicata sul BURA n. 94 Speciale del 27.10.2006, con la quale è stata modificata la citata DGR 565/2001, nel senso di seguito - specificato “di prorogare il regime transitorio previsto dall’art. 50, comma 2, delle direttive generali di attuazione della l.r. 76/2000, stabilito in cinque anni, di un ulteriore anno con scadenza alla data del 31.10.2007”, in vista dell’adozione del regolamento regionale previsto dall’art. 5 della l.r 2/2005;
Ritenuto, pertanto, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 5 della l.r. 2/2005, di dover prorogare il regime transitorio previsto dall’art. 50 delle direttive generali di attuazione della l.r. 76/2000, come modificato, dalla citata DGR 1058/2006, di un ulteriore anno, fino al 31.10.2008, e, comunque, fino alla entrata in vigore della disciplina contenuta nel regolamento di cui all’art. 5 della l.r. 2/2005;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace”, in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 14.9.1999, n 77, con la firma in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di modificare ed integrare la Deliberazione di Giunta regionale n. 1058 del 25.9.2006, pubblicata sul BURA n. 94 Speciale del 27.10.2006, nel senso di seguito indicato:
“di prorogare, senza soluzione di continuità, il regime transitorio previsto dall’art. 50, comma 2, delle direttive generali di attuazione della l.r. 76/2000, di un ulteriore anno con scadenza alla data del 31/10/2008, e, comunque, fino alla entrata in vigore della disciplina contenuta nel regolamento previsto dall’art. 5 della l.r. 4.1.2005, n. 2”;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.